Caso fortuito e art. 2051 cod. civ.: il problema della prevedibilità
Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 23 gennaio 2019, n. 1725 – Pres. Frasca – Rel. Graziosi
Parole chiave:
Responsabilità per i danni da cosa in custodia – caso fortuito ex art. 2051 cod. civ. – prevedibilità
In tema di responsabilità per i danni da cosa in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., perché si configuri il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale tra il danno e la cosa e, quindi, ad escludere la responsabilità del custode, non è sufficiente verificare la non conoscibilità ex post di determinati fattori pericolosi occorsi (nella specie lo sversamento di cera sull’asfalto) e la tempestività degli eventuali interventi riparatori successivi volti a neutralizzarli, ma occorre pure indagare se detti fattori fossero ragionevolmente imprevedibili ex ante, sì da non consentire la predisposizione di misure preventive atte ad evitare la verificazione del danno [Massima non ufficiale].
CASO
Un motociclista, transitando su una strada, perde il controllo del mezzo e cade a causa della presenza sull’asfalto di una considerevole quantità di cera, la quale si accerta essere riconducibile al passaggio, avvenuto qualche ora prima, di una tradizionale fiaccolata religiosa organizzata in occasione delle celebrazioni per l’imminente periodo pasquale. La sentenza di primo grado, che rigetta la domanda risarcitoria esperita dal malcapitato nei confronti del Comune “custode” della strada ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., viene confermata dalla Corte d’Appello. Il motociclista ricorre quindi in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione della norma da ultimo richiamata.
SOLUZIONE
Nella specie, i giudici di merito hanno rigettato la domanda risarcitoria esperita dal motociclista ritenendo integrata l’ipotesi del “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del “custode” per i danni derivanti dalla cosa, secondo il dettato dell’art. 2051 cod. civ. In particolare, accertata la presenza della cera sull’asfalto e appurato che l’incidente è dipeso proprio da questa sostanza scivolosa, è stata valorizzata la prossimità temporale (determinata in due o tre ore) tra la processione religiosa e il sinistro occorso: il lasso di tempo viene infatti giudicato troppo breve perché possa pretendersi che il custode, ignaro della circostanza, si avvedesse della presenza del materiale pericoloso sulla strada e provvedesse a rimetterla in sicurezza. Così, richiamandosi al precedente di legittimità Cass. civ., 12 marzo 2013, n. 6101, la Corte d’Appello osserva che il danno in cui si è estrinsecato il pericolo nella specie connesso alla cosa (caduta provocata dalla presenza della cera) si è verificato prima che fosse esigibile, in base ad un criterio di ragionevolezza, «un intervento riparatore da parte dell’ente custode» della strada e conclude nel senso dell’interruzione del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, rinvenendo la causa di quest’ultimo nel fatto di terzi (i partecipanti alla processione con le fiaccole).
La Suprema Corte, accogliendo le doglianze del ricorrente, censura il ragionamento dei giudici di merito nella parte in cui oblitera un momento imprescindibile nella valutazione della sussistenza del caso fortuito di cui all’art. 2051 cod. civ, ossia il giudizio di imprevedibilità ex ante da parte del custode dell’evento che ha impresso alla cosa la pericolosità da cui, concretamente, è disceso il danno. Poiché nella motivazione della sentenza d’appello emerge il carattere “tradizionale” (e quindi abituale) della processione e il coinvolgimento di un’ampia porzione della carreggiata, i giudici di merito, per considerare perfezionato o meno il fortuito, avrebbero dovuto indagare se – a prescindere dal tempo necessario per la conoscibilità ex post del fattore pericoloso e per la sua rimozione – rientri nell’ambito del prevedibile ex ante il rischio connesso a tale rito (ossia la circostanza che i fedeli portino con sé fiaccole e che, conseguentemente, cada cera sul manto stradale). In tale caso, la verificazione di un rischio prevedibile non potrebbe assurgere a caso fortuito, il quale dovrebbe essere piuttosto ricercato in quegli eventuali fattori ulteriori che abbiano impedito al custode – quantomeno – la segnalazione del particolare stato della cosa.
QUESTIONI
La pronuncia (già annotata da A. Scalera, La cera sulla strada durante una processione religiosa non è caso fortuito: contrasti in Cassazione sull’onere della prova, in Ridare.it, 11 marzo 2019) si pone in linea di dialogo con Cass. civ., 12 marzo 2013, n. 6101, la quale, chiamata a conoscere il caso di un motociclista caduto in conseguenza di una macchia d’olio sulla strada, ha aderito all’orientamento di legittimità che, con riguardo alla responsabilità della P.A. per i danni da beni demaniali, ha precisato doversi distinguere, al fine di individuare l’origine concreta del danno, le «cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo e manutentivo)» dalle «cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi)». Secondo questa linea ricostruttiva, l’ente è liberato da responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per effetto di un “caso fortuito”, qualora adduca e dimostri la sussistenza di cause ascrivibili a questa seconda categoria, purché risultino «né conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione» (v. pure, più di recente, Cass. civ., ord., 20 febbraio 2019, n. 4963).
La sentenza qui in commento puntualizza che al concetto di “conoscibilità” deve ricondursi non solo la possibilità di avvedersi ex post della situazione di pericolo creata da un determinato fattore, ma anche la prevedibilità ex ante della sua verificazione. In base a questo ragionamento, se una situazione che incide sullo status della cosa rendendola pericolosa (nel caso di specie, lo sversamento della cera che rende scivoloso l’asfalto) è prevedibile, poco importa valutare il tempo necessario perché il custode provveda a rimetterla in sicurezza.
Attraverso questo ragionamento, viene indirettamente suggerito il punto di vista da cui valutare la differenza tra due fattispecie apparentemente simili (quella al vaglio della S.C. nel 2013 e quella oggetto della pronuncia in esame), aventi come protagonisti gli sfortunati motociclisti: mentre, nel primo caso, si è potuta considerare non conoscibile (nel senso quindi anche di “imprevedibile”) la macchia d’olio sversata sull’asfalto, può dirsi lo stesso della cera colata dalle fiaccole di un corteo religioso che, a quanto risulta nella sentenza impugnata, consta di nutrite dimensioni e risulta tradizionale nel periodo pasquale?
La valutazione è naturalmente riservata al giudice del merito, ma non può essere pretermessa, pena la violazione dell’art. 2051 cod. civ.: la Cassazione, sulla scorta di numerosi riferimenti giurisprudenziali, si è quindi limitata a rilevare questa carenza, individuando i binari entro cui detta valutazione deve muoversi.
A questo punto, è possibile effettuare alcune osservazioni che, astraendo dalle peculiarità della fattispecie concreta, attengono, più in generale, alla lettura dell’art. 2051 cod. civ.
In effetti, in sede di applicazione di questa norma, è ricorrente in giurisprudenza l’affermazione secondo cui l’imprevedibilità è carattere imprescindibile del caso fortuito inteso come oggetto della prova liberatoria del custode (v. infra).
Vi è da dire, però, che il concetto di “conoscibilità-prevedibilità” pare destinato ad assumere significati diversi a seconda dell’opinione che si accolga in relazione alla più generale questione della natura della responsabilità per i danni da cose in custodia (in proposito, cfr. anche A. Scalera, Caso fortuito: da Giustiniano a Napoleone s’è persa l’imprevedibilità?, in Corr. giur., 2018, specie p. 770 ss.).
Sul punto – in estrema sintesi e senza pretesa alcuna di esaustività –, si può ricordare che, secondo una prima e ad oggi minoritaria impostazione, il legislatore, con l’art. 2051 cod. civ., non avrebbe inteso costruire uno schema di responsabilità eccentrico rispetto a quello generale di cui all’art. 2043 cod. civ., quanto più semplicemente invertire l’onere probatorio con riguardo all’elemento soggettivo della colpa. Si tratterebbe, in sostanza, di una responsabilità aggravata o per colpa presunta (in dottrina, v. C.M. Bianca, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2012, 2° ed., p. 722 ss.; in giurisprudenza la tesi è accolta, ad es., da Cass. civ., 9 giugno 2016, n. 11802, in Foro it., 2016, I, c. 3159, con nota di P. Laghezza, Responsabilità da cose in custodia e fortuito soggettivo, e con nota di C.M. Bianca, Responsabilità per danni da cosa in custodia: una significativa messa a punto della Cassazione, in Foro it., 2017, I, c. 1418; Cass. civ., 27 giugno 2016, n. 13222; Cass. civ., ord. 28 luglio 2017, n. 18856).
Secondo l’opinione maggioritaria, pur fondata su argomentazioni non sempre coincidenti, l’art. 2051 cod. civ. configurerebbe invece un’ipotesi di responsabilità oggettiva, con conseguente irrilevanza – in sé e per sé – della diligenza eventualmente osservata dal custode (in dottrina, v., tra gli altri, P. Trimarchi, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio e danno, Milano, 2017, p. 335 ss.; M. Franzoni, L’illecito, in Trattato della responsabilità civile dal medesimo diretto, Milano, 2010, 2° ed., p. 451 ss.; la tesi prevale anche in giurisprudenza: cfr., ad es., Cass. civ., ord. 1° febbraio 2018, n. 2477-2482; Cass. civ., ord., 10 luglio 2018, n. 18075; Cass. civ., n. 4963/2019).
Ciò premesso, sul piano della prova liberatoria, qualora si muova dalla tesi della responsabilità per colpa presunta, il caso fortuito assume sembianze soggettive (c.d. fortuito soggettivo): occorrerà dimostrare che «il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa» (C.M. Bianca, Diritto civile, 5, cit., p. 723; ad es., Cass. civ., n. 18856/2017); diversamente, laddove si accolga la tesi maggioritaria della responsabilità oggettiva, il caso fortuito va inteso come elemento esterno che incide sul processo di causazione del danno, spezzando la catena causale che lega quest’ultimo alla cosa (ad es., Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15389; Cass. civ., n. 2477-2482/2018): per questa via, il fortuito non potrebbe essere inteso come semplice assenza di colpa del custode (nella giurisprudenza di merito, v., tra le più recenti, Trib. Catania, 31 gennaio 2018, in banca dati Pluris).
In breve, mentre aderendo alla prima proposta ermeneutica la prova liberatoria si esplica sul piano (soggettivo) della colpa (si indaga, cioè, se l’evento che ha determinato il danno potesse essere previsto e/o superato con la diligenza richiesta al custode nella categoria di fattispecie cui è ascrivibile quella concretamente perfezionatasi), optando per la seconda l’attenzione si concentra esclusivamente sul versante (oggettivo) del nesso causale.
Come si è anticipato, il significato del concetto di “prevedibilità” – ricorrente sia tra le pronunce che sostengono la tesi soggettiva (v., ad esempio, Cass. civ., n. 13222/2016), sia tra quelle che aderiscono all’impostazione oggettiva della responsabilità della cosa in custodia (v. ad es. Cass. civ., 20 maggio 1998, n. 5031; Cass. civ. 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ., ord. 1° febbraio 2018, n. 2477-2482) – non può non risentire dell’accezione, soggettiva o oggettiva, del fortuito.
Allorché si ragioni sul piano della colpa, la rilevanza assegnata alla diligenza che può essere pretesa dal custode finisce per influenzare la posizione del limite della prevedibilità (cfr. Cass. civ., n. 18856/2017, secondo cui «il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso»).
Qualora, invece, seguendo la tesi dominante, ci si muova sul piano del nesso eziologico, la prevedibilità esula dal punto di vista soggettivo del custode e si lega strettamente con il concetto di probabilità, fungendo da criterio per vagliare la riferibilità di un evento ad un determinato antecedente, secondo le regole che informano l’accertamento della causalità nella responsabilità civile: con le parole di Cass. civ., n. 2477/2018, «tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa e elidendone l’efficacia condizionante. Ovviamente, anche l’imprevedibilità che vale a connotare il fortuito deve essere oggettiva – dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata – senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza dell’assenza o meno di colpa del custode»; v. pure Cass. civ, n. 2478-2482/2018; Cass. civ. n. 18075/2018; sul tema, cfr. anche M. Franzoni, L’illecito, cit., p. 495 ss.).
Nell’ambito di quest’ultimo filone giurisprudenziale, la Suprema Corte ha trovato tuttavia spazio per alcune precisazioni. Tra le più rilevanti, ai fini di questa riflessione, pare opportuno segnalare le seguenti.
Anzitutto, rimane fermo che il concetto di prevedibilità deve essere relativizzato «essendo necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati» (Cass. civ, n. 2480-2482/2018; v. altresì Cass. civ. n. 2477-2479/2018 che, analogamente alle pronunce n. 2480-2482 appena citate, osservano come «l’oggettiva imprevedibilità di un fattore esterno è suscettibile di esaurirsi col tempo: infatti, una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (quali la macchia d’olio lasciata sull’asfalto da un veicolo in transito o l’accumulo di materiali sulla carreggiata determinato da perdita di carico o da eventi meteorici intensi) è destinata a perdere, col trascorrere del tempo dal suo accadimento e avuto riguardo alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto sulla cosa, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso»; in proposito, si legga pure C. Salvi, La responsabilità civile, in G. Iudica, P. Zatti [a cura di], Trattato di diritto privato, Milano, 2005, 2° ed., p. 173).
Infine si è chiarito che, anche sul piano oggettivo, la prova del rispetto (o del mancato rispetto) dello standard di diligenza richiesto al custode in base alle circostanze può avere un certo peso: ciò, tuttavia, esclusivamente nella misura in cui serva a contestare (o, viceversa, a corroborare) la prova della sussistenza (o insussistenza) di un nesso causale tra il danno e la cosa, rimanendo sempre irrilevante il profilo soggettivo della colpa del custode (cfr., Cass. civ. n. 2477-2482/2018).
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