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Con l’interessante decisione del 26 giugno 2019 n. 17110, la Cassazione ha operato una ricognizione di tematiche abitualmente al centro del contenzioso bancario, sintetizzabili come segue:

– in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188);

– le disposizioni contenute nel d.m. 24 aprile 1992 e nelle istruzioni della Banca d’Italia, al pari di quelle di cui alla delibera del CICR del 4 marzo 2003, emanata in attuazione dell’art. 117, comma 2, TUB, escludono che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, debba essere documentato a sua volta, a pena di nullità (Cass. 9 luglio 2005, n. 14470; più di recente, in relazione alla cit. delibera del CICR, Cass. 27 marzo 2017, n. 7763 e Cass. 22 novembre 2017, n. 27836);

– il «requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. Sez. U. 23 gennaio 2018, n. 1653; Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n. 898). Il principio trova applicazione in tema di rapporti bancari, essendosi rilevato, anche con riferimento ad essi, che la mancata sottoscrizione è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la volontà di questo di avvalersi del contratto (ad es.: Cass. 18 giugno 2018, n. 16070);

– una comunicazione personalizzata della modificazione dei tassi di interesse attuata a mezzo dell’invio degli estratti conto «non è in sé incompatibile con una attuazione dello jus variandi conforme al dettato dell’art. 118 TUB»;

– nella vigenza dell’art. 117 d.lgs. n. 385/1993, il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultano essere sottratti all’unilaterale determinazione della banca.

L'articolo Contenzioso bancario: la parola alla Cassazione sembra essere il primo su Euroconference Legal.

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