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Cass., sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11898, Pres. Frasca – Est. D’Arrigo

[1] Ricorso per cassazione – Procura alle liti rilasciata da procuratore speciale – Poteri rappresentativi – Esistenza – Prova. (Cod. proc. civ., artt. 75, 83, 366, 369).

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso.

CASO

[1] A seguito della ricezione di alcune cartelle di pagamento emesse da Equitalia, l’intimata proponeva opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che veniva rigettata dall’adito giudice di pace di Roma. L’intimata proponeva allora appello presso il Tribunale di Roma che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta e annullava le predette cartelle di pagamento. Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Equitalia proponeva ricorso per cassazione, nell’ambito del quale la debitrice-controricorrente sollevava eccezione di nullità della procura alle liti in forza della quale era stato sottoscritto il ricorso. In particolare, il mandato al difensore risultava conferito con procura speciale rilasciata da un soggetto indicato quale procuratore speciale di Equitalia, giusta procura notarile della quale venivano indicati gli estremi, ma che non veniva prodotta in giudizio.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto per difetto di prova in ordine alla sussistenza del potere rappresentativo in capo alla persona fisica indicata quale procuratrice speciale di Equitalia, e che in tale veste ha conferito il mandato alle liti al difensore incaricato della redazione del ricorso.

QUESTIONI

[1] La Suprema Corte è stata dunque chiamata a verificare quali siano le conseguenze dell’omesso deposito della procura speciale comprovante la sussistenza dei poteri di rappresentanza sostanziale di Equitalia in capo al soggetto che si afferma esserne il procuratore speciale, e che a sua volta ha conferito il mandato alle liti al difensore incaricato della redazione del ricorso per cassazione proposto.

Sul punto, è utile ricordare, in via preliminare, come, in materia di capacità processuale, l’art. 75 c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo delle persone fisiche che, a norma di legge o dello statuto, ne hanno la rappresentanza sostanziale.

A tal riguardo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è solita compiere una distinzione, ben evidenziata anche dal provvedimento in commento.

Nel caso in cui la persona fisica che si costituisce in giudizio risulti investita del potere rappresentativo dell’ente in forza dell’atto costitutivo o dello statuto (o, comunque, di un atto soggetto a pubblicità legale), su tale soggetto non incombe l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto di rappresentanza intercorrente con l’ente, spettando invece alla parte che voglia negare la sussistenza della sua qualità di legale rappresentante svolgere la relativa contestazione nella prima difesa (Cass., 19 gennaio 2017, n. 1332) e fornire la relativa prova (Cass., 13 settembre 2007, n. 19162; Cass., 16 marzo 2004, n. 5316). In queste ipotesi, infatti, gli interessati ben possono verificare l’esistenza del potere rappresentativo, grazie appunto al regime di pubblicità cui sono assoggettati gli atti relativi.

Diverso è il caso in cui il potere di rappresentanza sostanziale dell’ente in capo alla persona fisica che si costituisce in giudizio non risulti da un atto soggetto a pubblicità legale: è la situazione verificatasi nel caso di specie, in cui i poteri rappresentativi in capo alla persona che si affermava procuratrice di Equitalia erano stati conferiti mediante procura notarile. In tal caso, infatti, laddove la controparte abbia tempestivamente contestato l’esistenza del potere di rappresentanza sostanziale, spetta al soggetto che agisce in giudizio in qualità di rappresentante dell’ente di dimostrare la sussistenza di detto potere (Cass., 30 settembre 2014, n. 20563; Cass., 15 gennaio 2013, n. 798; Cass., sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596). Tale dimostrazione, per l’esattezza, deve essere fornita mediante la produzione in giudizio della procura da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza sostanziale, non essendo sufficiente – come pure si è precisato – la mera indicazione degli estremi della procura notarile in questione (così, Cass., 21 ottobre 2013, n. 23786). In definitiva, laddove il soggetto che si costituisce in giudizio si affermi rappresentante sostanziale dell’ente in forza di un atto non assoggettato a regime di pubblicità legale, e la controparte contesti nella prima difesa l’esistenza di tale potere rappresentativo, in mancanza del deposito del documento da cui risulti il conferimento di tale potere, il giudice adito – nell’impossibilità di controllare la legittimazione del soggetto a una valida rappresentanza della persona giuridica – non può far altro che ritenere l’inesistenza del rapporto rappresentativo tra la persona fisica e l’ente: con la conseguenza per cui, come correttamente concluso nel caso di specie, la procura alle liti conferita dal difensore deve ritenersi viziata da nullità, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto.

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