risarcimento sentenza soldi meneta banconota euro denaro riconoscimento stipendio clessidra tempo calcolo valutazione scrivania

La sentenza della Corte di Cassazione 3 luglio 2025, n.18067, in commento, affronta il tema della prescrizione dei crediti derivanti da un incarico sindacale esercitato in aspettativa non retribuita ed esamina la possibilità di estendere analogicamente l’operatività della sospensione del termine prescrizionale prevista per il lavoro subordinato anche a rapporti diversi.

Una lavoratrice, dipendente di una cooperativa e collocata in aspettativa non retribuita per assumere l’incarico di funzionario sindacale, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico corrispondente alla nuova qualifica sin dalla data di inizio dell’incarico, sebbene fossero trascorsi più di cinque anni dalla maturazione del credito.

La Corte d’appello di Bologna, sulla base del richiamo alla giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 63 del 1966), aveva ritenuto che il termine di prescrizione dei crediti in questione dovesse considerarsi sospeso per tutta la durata dell’incarico sindacale. Sebbene infatti l’ipotesi in questione non configurasse un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico, la Corte d’appello aveva ravvisato la presenza di una situazione di soggezione del lavoratore (metus) tale da giustificare la sospensione della prescrizione, trattandosi di un contesto assimilabile a quello considerato dalla Corte costituzionale nella pronuncia in cui ha stabilito che il termine di prescrizione previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c., se riferito ai crediti retributivi, debba rimanere sospeso in pendenza di un rapporto di lavoro subordinato.

La Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata.

In primo luogo, la Corte esclude la possibilità di applicare in via analogica l’istituto della sospensione della prescrizione, rilevando come manchi, nel caso di specie, una lacuna normativa che rappresenti il presupposto imprescindibile per il ricorso all’analogia. In base all’art. 12 delle Preleggi, l’analogia può infatti operare solo nei casi non regolati da una precisa disposizione di legge; nel caso in esame tale ipotesi non ricorre in quanto l’art. 2948, n. 4, c.c., nella parte non dichiarata incostituzionale, trova applicazione generale nei casi da essa disciplinati. Inoltre, l’art. 14 delle Preleggi stabilisce che la deroga ai principi generali non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla norma derogatoria.

Il secondo argomento attiene alla qualificazione del rapporto intercorso tra la lavoratrice e l’organizzazione sindacale. Considerato che la Corte d’appello aveva chiarito che l’attività svolta in regime di aspettativa non retribuita non integra un rapporto di lavoro subordinato, ma costituisce un incarico fiduciario privo degli elementi tipici della subordinazione, quali la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ciò discende l’estraneità del caso di specie sia alla sospensione del termine prescrizionale ex art. 2948, n. 4, c.c., sia alla tutela costituzionale di cui all’art. 36 Cost., entrambi non riguardanti i rapporti di lavoro autonomo.

Il terzo argomento affronta la questione dell’eventuale presenza di una condizione soggettiva assimilabile al metus, escludendosi che il contesto in cui si svolge l’incarico sindacale possa essere accostato a quello proprio del lavoro subordinato sotto il profilo della soggezione psicologica al potere datoriale.

Il soggetto che riceve l’incarico sindacale non sarebbe in realtà esposto a un potere disciplinare o risolutivo dell’organizzazione sindacale paragonabile a quello esercitabile da un datore di lavoro; inoltre, la cessazione dell’incarico sindacale non comporta la perdita del posto di lavoro, bensì il semplice rientro nel ruolo originario del dipendente con ripristino del rapporto di lavoro sospeso.

Ne consegue che anche sotto questo profilo non sussistono gli elementi che, secondo la giurisprudenza costituzionale, giustificano la sospensione della prescrizione per effetto di un ostacolo materiale legato alla particolare posizione del lavoratore.

La pronuncia in commento contribuisce a delineare con precisione i confini di operatività della sospensione della prescrizione dei crediti da lavoro al di fuori dell’ambito del lavoro subordinato.

A tal fine, assumono rilievo sia le considerazioni in ordine all’inammissibilità dell’analogia, alla luce dei principi sanciti dagli artt. 12 e 14 delle Preleggi, sia le valutazioni circa la riconducibilità del caso concreto alla fattispecie presa in esame dalla Corte costituzionale con riferimento all’art. 2948, n. 4, c.c.

In merito a quest’ultimo profilo, la Cassazione ribadisce che la sospensione della prescrizione è circoscritta alle ipotesi di lavoro subordinato, nelle quali ricorre un metus derivante dalla potenziale perdita dell’occupazione, elemento ritenuto assente nei rapporti privi di vincolo di subordinazione.

Arianna Pavin, dottoressa di ricerca e funzionario amministrativo nell’Università degli Studi di Padova

Visualizza il documento: Cass., 3 luglio 2025, n. 18067

Scarica il commento in PDF

L’articolo Crediti derivanti dallo svolgimento di un incarico sindacale in regime di aspettativa non retribuita e prescrizione sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

Gestionali per studi e uffici professionali

Hai bisogno di nuovi strumenti per aumentare la produttività del tuo studio?
Richiedi informazioni o un preventivo senza impegno.

Contattaci: 081 5374534 – 392 7060481 (anche WhatsApp)
Lo staff di Safio ti aiuterà ad individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze

    Accetta la Privacy Policy

    Dimostra di essere umano selezionando auto.