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Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 giugno 2018, n. 15652

Mancato godimento delle ferie – indennità sostitutiva – diritto dei lavoratori

MASSIMA

Sussisterà il diritto dei lavoratori a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, salvo che il datore di lavoro non dimostri di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle stesse di cui il lavoratore non abbia usufruito, incorrendo così nella mora del creditore. La mancanza di una formale richiesta da parte del lavoratore di fruizione del periodo di ferie non fa presumere che lo stesso abbia rinunciato al godimento delle ferie.

COMMENTO

Il caso oggetto di causa vede il ricorrente, ex dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale dell’Aquila, chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, che invece non gli erano state corrisposte a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello dell’Aquila hanno parzialmente accolto le richieste del lavoratore, negando il diritto a percepire l’indennità sostitutiva negli anni in cui non risultava presentata una domanda esplicita di godimento delle ferie, poiché la mancata fruizione delle ferie doveva ricondursi alla scelta del lavoratore e poiché il Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro non prevedeva espressamente l’esistenza di un diritto all’indennità sostitutiva nel caso di mancata fruizione per cause diverse dalle “esigenze di servizio o cause indipendenti dalla volontà del dipendente”.

Il lavoratore ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione sostenendo l’irrinunciabilità del diritto alle ferie e il diritto alla relativa indennità sostitutiva in tutte le ipotesi in cui le ferie non sono state effettivamente fruite; e che dalla mancanza di una formale richiesta del dipendente non possa desumersi una rinuncia a tale diritto.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, riformando la sentenza di secondo grado sulla scorta di precedenti pronunce che hanno affermato, con riferimento ad un CCNL avente delle disposizioni di tenore analogo a quelle del CCNL applicato al rapporto di lavoro oggetto di causa, che l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva. Infatti, la mancata fruizione delle ferie corrisponde ad una prestazione lavorativa ininterrotta che non avrebbe dovuto aver luogo. Pertanto, l’impossibilità dell’obbligazione del datore di lavoro (obbligazione costituita dal consentire il godimento delle ferie) implica la “restituzione” al lavoratore della prestazione che il datore di lavoro ha ricevuto e che invece non era dovuta (poiché il dipendente ha lavorato in luogo di fruire delle ferie). Tale restituzione, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro non potrà che aver luogo tramite un’indennità sostitutiva delle ferie. La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato che poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore, sarà proprio quest’ultimo onerato delle prova dell’adempimento ovvero dell’offerta dell’adempimento, ossia di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie di cui il lavoratore abbia scelto di non usufruire. In conclusione, quindi, l’asserita mancanza di una formale richiesta da parte del lavoratore di fruizione del periodo di ferie non è quindi idonea a fondare il rifiuto di corrispondere l’indennità sostitutiva delle ferie, in quanto ciò che il datore di lavoro deve provare è che la mancata fruizione delle ferie è divenuta impossibile, e quindi si estingue, per fatto non imputabile al debitore.

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