Domanda al Fondo di garanzia dell’Inps e termine di prescrizione
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 gennaio 2020, n. 32
Domanda Fondo di garanzia – Obbligazione previdenziale – Termine di prescrizione – Circolari Inps – Effetto derogatorio
MASSIMA
Il termine di prescrizione annuale entro cui avanzare la domanda al Fondo di garanzia dell’Inps per i crediti di lavoro diversi dal Tfr non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare, iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo. Difatti le circolari dell’Inps non possono derogare alle disposizioni di legge, né influire sull’interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo cosiddetto normativo, i quali restano comunque atti dl rilevanza interna all’organizzazione dell’ente
COMMENTO
Un dipendente di società fallita richiedeva al fondo di garanzia costituito presso Inps il pagamento delle ultime tre mensilità non percepite. Il Tribunale rigettava però la domanda accogliendo l’eccezione di prescrizione formulata dall’Istituto; medesima decisione veniva assunta anche dalla Corte di Appello adita dall’ex dipendente. In particolare i due giudici evidenziavano come l’obbligazione previdenziale fosse distinta da quella del datore di lavoro ed il termine di prescrizione era da individuarsi in un anno dal momento in cui il credito era divenuto esigibile: il lavoratore aveva però atteso la fine della procedura fallimentare che aveva riguardato la società per la quale svolgeva la propria attività. Nello spiegare ricorso in cassazione il ricorrente evidenziava che una circolare Inps (n. 74/2008) confermava che la prescrizione annuale in questione iniziasse a decorrere dalla chiusura della procedura concorsuale. La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha respinto nel merito il ricorso allineandosi alle decisioni dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha ribadito che le circolari dell’Inps non possono difatti derogare a disposizioni di legge, né influire sull’interpretazione delle stesse, rimanendo meri atti di rilevanza interna all’ente: pertanto la circostanza evidenziata dal ricorrente risultava del tutto irrilevante. Inoltre viene rimarcata la distinzione tra il credito vantato nei confronti del datore di lavoro e quello, autonomo, ad una prestazione previdenziale a carico del Fondo dell’Inps. Il diritto alla prestazione da parte di quest’ultimo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo e previdenziale, in presenza di due presupposti: a) insolvenza del datore di lavoro con accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale; b) formazione di un titolo giudiziale con conseguente esecuzione forzata dall’esito negativo. La natura previdenziale dell’obbligazione a carico del Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (nella specie: con il datore di lavoro); ciò premesso, pertanto, nei confronti dell’Inps il termine di prescrizione non viene interrotto durante la procedura fallimentare a carico della società e l’anno entro il quale avanzare la domanda da parte del lavoratore al Fondo inizia a decorrere dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
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