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Sezione Prima, Sentenza 20 aprile 2020, n. 7917, Pres. De Chiara, Estensore Falabella

Procedimento d’ingiunzione – Deposito del ricorso – Estinzione della società ricorrente prima del deposito del decreto ingiuntivo – Conseguenze – Notifica da parte del difensore della società estinta – Validità

CASO

Alfa S.r.l. otteneva un decreto ingiuntivo contro Beta S.r.l. per il mancato pagamento del canone di locazione di un’unità immobiliare dalla stessa locata all’intimata. Beta proponeva opposizione, allegando che il credito era stato ceduto e che la società ingiungente era stata cancellata dal registro delle imprese; deduceva inoltre il radicale vizio della notificazione, eseguita da un avvocato – quello della società estinta – oramai privo di procura. La cancellazione di Alfa risulta successiva al deposito del ricorso per ingiunzione (in data 6 ottobre 2011), ma anteriore alla pronuncia del decreto, avvenuta il 23 novembre dello stesso anno.

Si costituivano in giudizio Gamma S.r.l. e Delta S.r.l. (nella qualità di soci della disciolta Alfa), eccependo la tardività dell’opposizione e il Tribunale di Milano che ne dichiarava l’inammissibilità.

Beta appellava, chiedendo che fosse dichiarata l’inesistenza del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la revoca dello stesso, con assoluzione da ogni pretesa dell’opposta e dei suoi aventi causa. Nel giudizio di gravame interveniva Epsilon S.r.I., in quanto cessionaria del credito oggetto di causa, che allegava esserle stato trasferito da Gamma e Delta.

Nel febbraio 2015 la Corte d’Appello meneghina respingeva la proposta impugnazione, osservando che, ferma l’ammissibilità dell’intervento di Epsilon, doveva ritenersi precluso «l’esame delle questioni od eccezioni preliminari di merito relative al decreto», questioni assorbite, secondo un consolidato orientamento di legittimità,  nella pronuncia di inammissibilità dell’opposizione e che doveva pertanto considerarsi improponibile l’eccezione dell’appellante secondo cui la notificazione del decreto sarebbe stata inesistente per la cancellazione dal registro delle imprese della società ricorrente.

Inoltre, la Corte d’Appello rilevava che neppure il mutamento del rito disposto ex art. 426 c.p.c. poteva servire a una rimessione in termini, non consentendo il superamento delle preclusioni prodottesi medio tempore. Beta, invero, pur avendo fatto valere con opposizione il venir meno della società intimante, non aveva eccepito specificamente l’inesistenza della notifica del decreto, né richiesto alcuna pronuncia al riguardo, ma aveva versato tali richieste nella memoria integrativa, la quale conteneva, perciò, una domanda nuova. Infine, il giudice del gravame concludeva affermando che la questione circa l’inesistenza della notifica non era «confluita neppure in rituale domanda né nel giudizio di primo grado, né in sede di impugnazione».

Beta ricorre per Cassazione. Resiste con controricorso Epsilon.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d’Appello, che aveva respinto l’allegazione della società ingiunta volta a far valere l’inesistenza del decreto ingiuntivo e della sua notificazione in quanto effettuata dal legale della società ricorrente, venuta meno – tramite cancellazione dal registro delle imprese – dopo il deposito del ricorso monitorio, ma prima della pronuncia del decreto. Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte afferma la validità della notifica per l’ultrattività del mandato del legale, ribadendo così un principio di diritto consolidato e qui applicato anche all’estinzione delle persone giuridiche.

QUESTIONI

Il provvedimento in esame affronta la questione dell’inesistenza del decreto ingiuntivo e della sua notificazione, allegata da Beta, in quanto eseguita da un difensore asseritamente privo di procura, perché officiato da società estinta alla data della pronuncia del decreto ingiuntivo, discendendo dalla pretesa invalidità della notifica l’inidoneità della stessa a far decorrere il termine perentorio per l’opposizione.

La Suprema Corte rigetta la prospettazione della ricorrente, ribadendo un principio già affermato da Cass., Sez. Un., 1° luglio 2007, n. 20596, le quali avevano chiarito che il procedimento introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve reputarsi pendente al momento di deposito del ricorso nella cancelleria (più di recente v. Cass. 14 marzo 2016, n. 4987).

Nella fattispecie trova applicazione il principio dell’ultrattività del mandato al difensore, ciò che rende pienamente valida ed efficace la notifica dallo stesso eseguita pur dopo l’estinzione della società ricorrente. L’impostazione qui seguita risponde a un orientamento consolidato: la pronuncia in epigrafe richiama Cass. 12 giugno 2008, n. 15785, che si occupava di un caso in cui era stata ritenuta legittima la notifica del difensore del ricorrente del procedimento monitorio (persona fisica), deceduto tra il giorno del deposito del ricorso e quello dell’emissione del decreto ingiuntivo (più di recente, ma in una situazione parzialmente diversa da quella in esame, cfr. Cass. 31 ottobre 2017, n. 25823).

Tale soluzione, secondo la Suprema Corte, deve ritenersi costituzionalmente necessaria nell’ottica di un’effettiva tutela del diritto di azione: invero, qualora si interpretasse letteralmente l’art. 1722, n. 4, c.p.c., parte ricorrente rimarrebbe priva di tutela in un procedimento che, com’è noto, impone adempimenti, quali la notificazione, entro termini particolarmente stringenti, a pena di inefficacia del decreto.

La Suprema Corte, in motivazione, cita numerosi precedenti, tutti inerenti al decesso delle persone fisiche: non ravvisando motivi che possano giustificare una diversificazione della disciplina dell’ultrattività della procura ad litem nei casi di morte del ricorrente persona fisica rispetto a quelli di estinzione della ricorrente persona giuridica, conferma la piena legittimazione alla notifica in capo al difensore della società venuta meno nelle more dell’emanazione del decreto ingiuntivo.

Una volta riconosciuto che la notificazione del decreto ingiuntivo è validamente eseguita, consegue che l’opposizione è stata tardivamente proposta: pertanto, ogni affermazione contrastante col dato dell’esistenza del credito al momento della pronuncia del decreto è preclusa dal giudicato ormai formatosi per inammissibilità dell’opposizione, in quanto tardivamente proposta.

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