Elevata conflittualità: il giudice può ordinare ai genitori un percorso di sostegno alla genitorialità
Cass. Civ. Sez. VI ordinanza n. 11842 del 6 maggio 2019
Affidamento dei figli – Preminente interesse del minore – Conflittualità della coppia
(Artt. 337 ter c.c. – art. 32 Cost.)
In forza del preminente diritto dei figli alla salute e a una crescita serena ed equilibrata, i provvedimenti relativi alle modalità di affidamento e frequentazione con i genitori, possono limitare anche i diritti e libertà fondamentali individuali di questi ultimi, se la conflittualità esistente tra i genitori determini conseguenze pregiudizievoli per la prole che vi assista, compromettendone la salute psicofisica e lo sviluppo.
CASO
In sede di revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, la Corte d’appello di Trieste, confermava il provvedimento di primo grado, con il quale era stato disposto l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e la riduzione dell’assegno di mantenimento per la stessa.
Trattandosi di coppia conflittuale, la Corte aveva altresì disposto l’attivazione di un percorso di sostegno psicologico per la minore e di supporto alla genitorialità per entrambi i coniugi, dando incarico al Servizio Sociale di monitorare il nucleo familiare.
La donna ricorre in Cassazione sostenendo l’illegittimità dell’ordine di effettuare un percorso psicoterapeutico di coppia volto a supportare la genitorialità di entrambi, poiché lesivo del loro diritto di autodeterminarsi.
Il motivo è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione manifestamente infondato.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO
Il giudice di merito ha agito a tutela del pieno interesse della minore, che è lo specifico compito affidato al giudicante in tali situazioni.
Deve essere considerato preminente il diritto dei figli alla salute e a una crescita serena ed equilibrata, anche se ciò può portare a una compressione dei diritti e libertà fondamentali individuali dei genitori.
La Corte, inoltre, non ha ordinato ai genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico individuale. In quest’ultimo caso, la Cassazione aveva rilevato l’illegittimità di una tale prescrizione da parte del giudice, poiché, pur non trattandosi di un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona, confliggendo così con l’art. 32 Cost. (Cass. Civ. 1° luglio 2015, n. 13506).
Mentre, infatti, la previsione del mandato conferito al Servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i provvedimenti che riguardano il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio, che è quella di realizzare una maturazione personale dei genitori, che rimane affidata al loro diritto di auto-determinazione.
Nel caso in esame, la Corte d’appello di Trieste si è limitata a disporre che i genitori provvedano a una “mediazione familiare”, per superare le difficoltà riscontrate, disponendo che il Servizio prenda in carico il nucleo familiare e programmi un supporto alla genitorialità di entrambe le parti, mentre solo per la minore è stato ordinato un percorso di sostegno psicologico individuale.
La sentenza della Cassazione richiama, sul punto, anche le disposizioni in tema di adozione del minore, in base alle quali possono essere emanate “prescrizioni penetranti” ai genitori e ai parenti, per assicurare l’assistenza al minore, tra cui il c.d. sostegno alla genitorialità, al fine di rimediare alle situazioni di probabile abbandono e superarle, con ciò evidenziando che il diritto soggettivo genitoriale, in questa materia, debba essere subordinato al preminente interesse del minore.
QUESTIONI
Il principio contenuto nella sentenza in commento è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 giugno 2012, n. 9546 e Cass. Civ. 24 maggio 2018, n. 12954).
Nel caso di una coppia conflittuale anche sulle scelte religiose, la Cassazione ha affermato che il parametro fondamentale a cui deve ispirarsi il giudice nel determinare le modalità di affidamento dei figli, minori, è quello del superiore interesse dei figli, stante il preminente diritto del minore a una crescita sana ed equilibrata.
La realizzazione di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti di libertà individuali dei genitori, se sono conseguenze pregiudizievoli per il figlio.
In applicazione del suddetto criterio, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice di merito che aveva vietato al padre di una minore, di condurre la figlia alle manifestazioni della fede dei Testimoni di Geova, avendo accertato che il coinvolgimento nella pratica di tale religione era pregiudizievole per la minore.
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