Gli effetti derivanti dalla rimodulazione di finanziamenti bancari scaduti
Cass. civ. Sez. 3, Sent. 8 aprile 2020[1], n. 7740. Pres. Armano – Est. Guizzi
Parole chiave: Nuovo Mutuo Ipotecario avente natura di riscadenziamento dei termini di rimborso previsti in quello precedente – Natura gratuita o onerosa – Semplice dilazione del termine di restituzione della somma mutuata, effetti.
Massima[2]: In caso di mutuo successivo al primo che preveda una semplice dilazione del termine di restituzione della somma mutuata, in assenza di profili di nuova liquidità, il ripianamento di un debito a mezzo di nuovo credito, da parte della medesima banca, sostanzia un’operazione di natura contabile, ovvero con una coppia di poste nel conto corrente – una in dare, l’altra in avere – [3].
Riferimenti normativi: artt. 1173, 2808, 2878, 2901, cod. civ.
CASO
Una Banca, a fronte di un finanziamento concesso nel 2008 garantito da ipoteca scaduto e non rimborsato, ne concedeva uno ulteriore di medesimo importo e perimenti garantito che prevedeva, quale unica variante, un diverso periodo di ammortamento – giugno 2018 anziché febbraio 2011 -, che non veniva a sua volta rimborsato. Nel durante la Finanziata veniva ammessa alla Procedura di amministrazione Straordinaria relativamente alla quale la Banca, provvedendo ad insinuarsi al relativo passivo, otteneva l’ammissione in via chirografaria, anziché privilegiata ipotecaria come della stessa richiesto, in ragione della revocabilità dell’atto di concessione d’ipoteca volontaria – iscritta a garanzia del secondo finanziamento -; l’Istituto proponeva impugnazione avanti il Tribunale il quale, in sede di accoglimento, ammetteva il credito in via privilegiata per capitale ed interessi.
Soluzione
In sede di decisione del gravame di prime cure il Tribunale perveniva all’ammissione del credito vantato dalla Banca, come portato del Finanziamento concesso nel giugno 2011, in via privilegiata ipotecaria “sul presupposto che l’atto di concessione di ipoteca del 2011 costituisse soltanto un riscadenziamento dei termini di rimborso del mutuo originario[4], e dunque presentasse natura onerosa, con la conseguenza che il credito, identico a quello iniziale, fosse già “ab origine” ipotecario”. L’impresa finanziata, in persona del suo Commissario Straordinario, presentava ricorso avanti la Corte di Cassazione contestando il riconosciuto privilegio e sostenendo la natura chirografaria da riconoscersi al credito della Banca.
La Corte di Legittimità, nell’accogliere il ricorso e rinviando per la decisione al Tribunale Capitolino, pone particolare attenzione alla natura attribuita alla concessione dell’ipoteca a garanzia del finanziamento del 2011; natura che veniva proprio contestata dalla Ricorrente la quale ne sosteneva la gratuità con le conseguenze, sotto l’aspetto soggettivo che il beneficiario veniva ad assumere, previste dall’art. 2901 c.c.
Parte Ricorrente, in particolare, richiama come la differente ricostruzione operata dal Tribunale, nell’escludere la natura gratuita di tale operazione, “si porrebbe in contrasto con il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la garanzia concessa a fronte dell’erogazione di un mutuo contratto per estinguerne precedenti ed ulteriori passività non può considerarsi contestuale al sorgere del credito garantito, e dunque deve qualificarsi a titolo gratuito ex art. 2901, comma 2, cod. civ.”[5].
Le argomentazioni del Supremo Collegio prendendo in particolare le mosse da, e richiamandosi ad, un proprio recente precedente[6] – pur precisando come rilasciato “con riferimento alla stipulazione di un nuovo contratto di mutuo, assistito da ipoteca, destinato a subentrare ad altro, fonte di un credito restitutorio non garantito da tale “ius in re aliena”, ma con affermazione di portata generale” -, riafferma il principio per cui “laddove non si ravvisino profili di erogazione di “nuova” liquidità, piuttosto che assistersi a “spostamenti di danaro, trasferimenti patrimoniali e consegne, il «ripianamento» di un debito a mezzo di nuovo «credito», che la banca già creditrice metta in opera con il proprio cliente, sostanzia propriamente un’operazione di natura contabile”, ovvero “con una coppia di poste nel conto corrente – una in «dare», l’altra in «avere» – per l’appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione””.
La Corte sottolinea come il rilievo del ricorrente, cogliendo nel segno sul punto dell’onerosità, “avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Roma a ritenere del tutto indifferente – nell’esaminare, in sede di opposizione allo stato passivo, la revocatoria in via di eccezione fatta valere dalla curatela fallimentare, in relazione alla sola costituzione della garanzia reale – lo stato soggettivo del terzo, visto che “l’azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore[7]“”.
QUESTIONI
La pronuncia in esame offre l’occasione per considerare gli effetti che possono derivare, in sede di definizione di rimodulazione di finanziamenti bancari scaduti[8] mediante l’erogazione di un nuovo finanziamento[9], pur contenente sostanzialmente un mero riscadenziamento dell’originaria prima obbligazione.
Si sottolinea, infine, come anche considerando l’orientamento della Corte, riportato nella Pronuncia oggetto del presente elaborato, volto ad attribuire una sorta di continuità sostanziale tra due apparenti obbligazioni distinte tra loro in ragione dell’insistere in due distinti strumenti contrattuali, si coglie l’occasione per considerare gli effetti più propriamente bancari che ne possono derivare, quanto alla classificazione da attribuirsi al “secondo finanziamento”. Un punto di riferimento è proprio il Precedente citato nella Pronuncia[10] che attribuisce continuità tra le due operazioni bancarie in termini non sostitutivi riconducendo, anche secondo i principi giuridico contrattuali applicabili, la seconda ad una Forbearance Measure[11] come prevista e regolata dal Reg. (EU) 680/2014 ed oggetto di recepimento dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia. In tale ambito, quindi, in ragione del ricorrere o meno, tra le altre, del ritardo nell’adempimento intervenuto andrà definito se classificare la posizione Forborne Performing ovvero Forborne non Performing, secondo un’analisi della complessiva operazione sostanziale e non meramente formale.
[1] Data pubblicazione 12 settembre 2019.
[2] Non ufficiale.
[3] Si segnala, ad abundantiam, come la Corte in questa sede, nel ritenere inammissibile un capo (sesto) dell’impugnazione di Parte Ricorrente, viene a riaffermare una sua interpretazione ormai consolidata quanto sia agli oneri di riproduzione “nel proprio atto di impugnazione, stralci dei suoi scritti defensionali idonei a far emergere l’esistenza di una specifica contestazione in merito ai fatti – o a taluni di essi – allegati da controparte”, sia di effettuazione di una “preliminare trascrizione dei passaggi degli atti introduttivi a mezzo dei quali l’attrice ha compiuto le proprie allegazioni e il convenuto ha resistito alla domanda, ossia delle deduzioni e delle contestazioni che hanno concorso alla delimitazione del «thema decidendum» e del «thema probandum»“.
[4] Formulazione che lascerebbe intendere come il Collegio abbia inteso il secondo Contratto di Finanziamento una sorta di Atto Integrativo / Variativo e, comunque, strettamente sostanzialmente connesso, al finanziamento scaduto nel febbraio 2011. Non vengono qui considerati gli aspetti afferenti l’efficacia di proroga di termini contrattualmente scaduti, così come le modalità per la formalizzazione di una riscadenziamento, anche s soprattutto formalmente in grado di puntualmente ed adeguatamente dare manifestazione della volontà delle Parti di stipulare un Accordo avente tale contenuto in termini tali, non da ultimo, da evitare alcuna novazione della garanzia inizialmente acquisita – circostanza che, formalmente, nel caso di specie non apparirebbe essersi verificata ancorchè “di fatto” ritenuta dalla Corte di Merito -.
[5] Richiamando Cass. Sez. 1, sent. 19 aprile 2016, n. 7745.
[6] Cass. Sez. 1, ord. 5 agosto 2019, n. 20896, Rv. 655022-01.
[7] Richiamando “così, tra le molte, Cass. Sez. 2, sent. 17 maggio 2010, n. 12045, Rv. 613108-01; per un’applicazione del principio in caso di “rifinanziamento” del – già -mutuatario, cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 28802 del 2018”.
[8] Tenendo in considerazione un principio, seguito anche in ambito contrattuale finanziario, per il quale non si possono variare clausole contenute in un contratto scaduto quanto, piuttosto, si rimodulare i termini di adempimento della derivante obbligazione attraverso un accordo formale, in termini tali comunque da escludere qualsiasi suo effetto novativo.
[9] Dovuto, talvolta, al non tempestivo raggiungimento di opportune intese con la cliente che avrebbero consentito la stipula di un atto variativo / integrativo, in termini non novativi, del primo riducendo significativamente il rischio di contestazioni da parte di terzi ed, in particolare come nel caso di specie, in sede concorsuale.
[10] Cass. Sez. 1, sent. n. 3955 del 2016.
[11] Si osserva come tale espressione sia presente, in particolare, nei seguenti Provvedimenti / Atti: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015 “che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013”), “Orientamenti relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione” (EBA/GL/2018/10), “Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)” (BCE), “Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati”, Circolare n. 272/2008 “Matrice dei Conti” (Banca d’Italia).
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