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 Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 04-12-2019, n. 31702 (Pres. Manna, rel. Cavallaro)

Decreto ingiuntivo – Provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. – Opposizione – Sentenza di rigetto – Provvedimento che dichiara l’esecutorietà – Necessità – Esclusione.

In caso di sentenza di rigetto dell’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., al fine di procedere all’esecuzione non è necessario che al decreto sia conferita anche l’esecutorietà ai sensi dell’art. 654 c.p.c., non potendo equipararsi l’opposizione proposta dalla parte destinataria dell’ingiunzione al provvedimento giudiziale di revoca della provvisoria esecuzione già concessa.

CASO

La Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta ex art. 617, comma 1, c.p.c. da Tizio e da Beta s.a.s. avverso l’atto di precetto con cui l’INAIL aveva intimato loro il pagamento di somme per premi non pagati già portati da un decreto ingiuntivo del Tribunale di Trani successivamente confermato in sede di opposizione.

Avverso tale pronuncia Tizio e Beta Sas hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura ed in particolare la violazione degli artt. 653 e 654 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il decreto di esecutorietà di cui all’art. 654 c.p.c. non fosse necessario, al fine di procedere in executivis, nel caso in cui la provvisoria esecuzione fosse stata concessa in occasione dell’emissione del decreto ingiuntivo e non fosse stata revocata nel giudizio di opposizione conclusosi con il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ritiene che il motivo sia infondato, non potendo equipararsi la semplice opposizione proposta dalla parte destinataria dell’ingiunzione al provvedimento giudiziale con cui il giudice dell’opposizione revochi la provvisoria esecuzione che sia stata concessa.

Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo posto a base del precetto era già munito di formula esecutiva e la medesima non era stata revocata in sede di opposizione, sicché il decreto di esecutorietà di cui all’art. 654 c.p.c. non era necessario al fine di procedere esecutivamente.

QUESTIONI

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte si è interrogata sulla necessità (o meno) per il creditore munito di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, confermato con sentenza in seguito a opposizione, di ottenere un provvedimento di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. al fine di procedere in executivis, nel caso in cui la provvisoria esecuzione non fosse stata revocata nel giudizio di opposizione.

In altri termini, la questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità era la seguente: se il creditore opposto risultato vittorioso in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo sin dalla sua emissione ex art. 642 c.p.c., dovesse o meno ottenere anche la dichiarazione di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. per poter procedere in sede esecutiva.

Per rispondere a tale quesito, la Corte muove dall’opinione giurisprudenziale consolidata (cfr., tra le altre, Cass. 18 dicembre 2007, n. 26676) secondo cui qualora la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, concessa a norma dell’art. 642 c.p.c., sia stata successivamente “revocata”, la sentenza che rigetta l’opposizione, benché provvisoriamente esecutiva, non determina l’automatica caducazione del provvedimento di revoca della clausola di provvisoria esecuzione ed il ripristino della clausola stessa. La conseguenza è che, dovendo equipararsi il decreto ingiuntivo a quello per il quale la clausola non sia stata mai concessa, esso, per costituire valido titolo esecutivo, «deve essere munito di esecutorietà con provvedimento dichiarativo-costitutivo ai sensi dell’art. 654 c.p.c., ove l’esecutorietà non sia stata dichiarata espressamente con la sentenza o con l’ordinanza di cui dell’art. 653 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 2755 del 1995, cui ha dato seguito Cass. n. 26676 del 2007)».

A contrariis, pertanto, i giudici di legittimità ritengono come nel caso di specie, trattandosi di decreto ingiuntivo già munito di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., non fosse necessario, al fine di procedere in esecuzione, ottenere anche una sua (ulteriore) dichiarazione di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. Detto altrimenti, se la Corte ricollega la necessità della dichiarazione di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. al fatto che sia venuta meno la provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., a contrariis tale dichiarazione non è necessaria nel caso in cui la provvisoria esecutività non sia venuta meno nel corso o all’esito del giudizio di opposizione.

Per meglio comprendere la soluzione ermeneutica adottata dai giudici di legittimità è opportuno compiere alcune precisazioni.

Partendo innanzitutto dal dato normativo, occorre ricordare che l’art. 653, comma 1, c.p.c. prevede che il rigetto dell’opposizione con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva ovvero la dichiarazione di estinzione del processo fanno acquistare al decreto, che non ne sia già munito, efficacia esecutiva.

Nell’ipotesi di decreto che non sia stato munito di clausola di provvisoria esecuzione al momento della sua emissione, ai sensi dell’art. 642, commi 1 e 2, c.p.c., l’efficacia esecutiva acquistata ex art. art. 653, comma 1, c.p.c., non comporta di per sé che il decreto possa costituire valido titolo per procedere all’esecuzione. A tal fine, è infatti necessario che l’esecutorietà venga appositamente dichiarata, come si evince dall’art. 654 c.p.c., con uno dei provvedimenti di cui al comma 1 dell’art. 653 c.p.c.: a) sentenza passata in giudicato; b) sentenza provvisoriamente esecutiva; c) ordinanza dichiarativa della estinzione del processo.

Non è pertanto corretto ritenere che il decreto ingiuntivo, una volta acquistata efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653, comma 1, c.p.c., possa essere validamente posto a base della esecuzione per la realizzazione del credito in esso indicato, essendo necessario che esso acquisti anche la c.d. esecutorietà, che deve essere conferita con apposito provvedimento giurisdizionale di natura dichiarativa-costitutiva.

Solo dopo tale dichiarazione di esecutorietà e l’apposizione della formula esecutiva il decreto ingiuntivo acquista piena idoneità ai fini della esecuzione, per la quale non occorre una nuova notificazione della ingiunzione, essendo sufficiente che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula (art. 654, comma 2, c.p.c.).

Esigenze di economia processuale hanno indotto la dottrina e la giurisprudenza a ritenere che la norma di cui all’art. 654, comma 2, c.p.c. si applichi a tutte le ipotesi in cui sia stata “successivamente” attribuita esecutorietà al decreto ingiuntivo (Cass. civ. 21.1.1985, n. 199), ma non al caso di un decreto munito di esecutorietà sin dalla sua emissione ex art. 642 c.p.c (cfr., in dottrina, A. Valitutti – E. De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2013, 505).

Nel caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., infatti, esso costituisce (già) titolo perfettamente valido per l’esecuzione forzata. Pertanto, si ritiene sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga la data di notificazione del suddetto titolo e gli estremi di questa (Cass. Civ. 28.4.1975, n. 1656), non essendo applicabile la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 654 c.p.c., in quanto tale norma è dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione e non già al momento dell’emissione.

Da questa diversa angolazione, dunque, si comprende ulteriormente la correttezza della soluzione adottata dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento: il decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione confermato nel giudizio di opposizione e mai revocato, in quanto dotato ab origine di efficacia esecutiva sua propria, non necessita di una dichiarazione di esecutorietà ulteriore ex art. 654 c.p.c.

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