Il minore infradodicenne deve essere sentito dal giudice sulla scelta della scuola da frequentare
Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 10776 del 17 aprile 2019
Ascolto del minore – Ascolto diretto – Obbligo di motivazione mancata audizione
(Artt. 315 bis comma 3 c.c. e 336 bis c.c.)
Sulla scelta della scuola da frequentare deve essere sentito il minore infradodicenne, soprattutto se prossimo all’età indicata dalla legge. La mancata audizione “diretta” deve essere puntualmente motivata dal giudice il quale deve giustificare le ragioni dell’ascolto effettuato tramite terzi.
CASO
Nel corso del procedimento per l’affidamento e il mantenimento di due minori, figli di genitori non spostati, il Tribunale di Vicenza, disponeva l’affido condiviso dei figli a entrambi, con collocazione prevalente presso la madre, e modalità di incontri con il padre.
In particolare, i giudici vicentini accoglievano la richiesta della madre, alla quale l’altro genitore si opponeva, di iscrivere il figlio alla scuola secondaria posta nel nuovo Comune di residenza di quest’ultima.
Il padre proponeva reclamo alla Corte d’appello di Venezia la quale disponeva un sostegno psicologico da attivarsi mediante i Servizi territoriali in favore di entrambi i figli.
Acquisita la relazione del Servizio sociale, la Corte confermava l’autorizzazione all’iscrizione scolastica del figlio minore infradodicenne, presso la scuola media statale più vicina alla casa della madre.
Quanto al rapporto con il padre, pur dando atto dei progressi raggiunti, la Corte rilevava ancora una difficoltà di relazione dovuta alla mancata elaborazione delle vicende precedenti, tra cui un provvedimento cautelare di allontanamento nei confronti dell’uomo e il suo rifiuto persistente di iniziare un percorso di valutazione psicologica.
L’uomo ricorre in Cassazione contro il decreto della Corte Veneziana denunciando la violazione delle norme nazionali e internazionali sull’ascolto del minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto e in particolare sul punto della scelta della scuola media da frequentare.
Il figlio, all’epoca aveva 11 anni ed era dotato di sufficiente maturità in quanto aveva chiaramente manifestato agli assistenti sociali, la volontà di frequentare la scuola media nello stesso Comune in cui aveva terminato le scuole elementari.
La Corte d’appello di Venezia avrebbe disatteso, inoltre, la richiesta del ricorrente di audizione diretta del minore, senza fornire spiegazione di tale decisione.
Con il secondo motivo, si censura il decreto impugnato per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento alla mancata audizione diretta del minore, non avvenuta in primo grado.
Ad avviso del ricorrente, solo l’audizione diretta del minore avrebbe potuto accertare la reale capacità di discernimento e permettere la verifica delle reali aspettative del figlio. La Corte d’appello non avrebbe fornito motivazione sulla mancata audizione del minore riguardo alla scelta della scuola, che invece avrebbe garantito allo stesso una situazione di stabilità e continuità.
Al contrario, la motivazione del decreto impugnato sul punto, era limitata ad un integrale richiamo al provvedimento di primo grado, senza effettiva specificazione delle ragioni della scelta suddetta, limitandosi solo a evidenziare, in modo carente e contraddittorio, la valutazione negativa della condotta del padre.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DELLA CASSAZIONE
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che l’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino, e soprattutto nelle questioni di affidamento.
L’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, rappresenta una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (art. 315 bis c.c. e 336 bis c.c.).
Nel decreto impugnato è stata omessa la motivazione giustificativa della mancata audizione diretta del minore infradodicenne in ordine alla scelta della scuola media da frequentare, e ciò nonostante la sua età di fosse prossima a quella dei dodici anni, oltre la quale ricorre l’obbligo di ascolto.
Inoltre, il minore, sentito dagli assistenti sociali, aveva espresso una sua opzione sulla scuola da frequentare, manifestando la preferenza per un’altra scuola, anche perché propedeutica all’insegnamento di uno strumento musicale.
Nello sviluppo argomentativo della pronuncia impugnata, non ci sarebbe, inoltre, alcun riferimento all’ascolto indiretto effettuato nel grado precedente, per giustificarne l’idoneità a sostituire l’ascolto diretto, né sarebbero spiegate eventuali ragioni di manifesta superfluità dell’esame diretto o di contrarietà all’interesse del minore o d’incapacità di discernimento dello stesso.
Pertanto la Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.
QUESTIONI
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che l’ascolto – direttamente da parte del giudice o, su mandato di questi, da parte di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, che l’esame sia manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Cass. Civ. n. 19327 del 29 settembre 2015).
Si sottolinea però che l’ascolto diretto del giudice instaura una relazione più immediata fra il giudice e il minore, che comporta una partecipazione attiva di quest’ultimo al procedimento che lo riguarda, e non può sempre essere sostituito da un ascolto svolto nel corso delle indagini peritali.
Pertanto il giudice di merito ha l’onere di:
- motivare le ragioni per cui ha ritenuto il minore infra dodicenne incapace di discernimento, perché ha deciso di non disporne l’ascolto;
- motivare perché sia stato ritenuto idoneo l’ascolto effettuato mediante delega a un terzo in sostituzione di un ascolto diretto.
Tale motivazione è ancor più necessaria se l’età del minore sia prossima ai dodici anni (ex multis Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 12957 del 24 maggio 2018).
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