Il piano del consumatore sovraindebitato: questioni sostanziali e processuali
Cass. civ. Sez. I, Sent. 10 aprile 2019, n.10095, Pres. Didone- Est. Dolmetta
Parole chiave: Sovraindebitamento del consumatore- Procedura di piano- Ricorribilità per Cassazione- Meritevolezza soggettiva
Massima: È ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano del consumatore ai sensi dell’art. 12 bis L.3/2012, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell’idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi.
È corretto non ammettere alla procedura di piano del consumatore il debitore che ha tenuto un comportamento contrario all’ordinaria diligenza.
Riferimenti normativi: art. 111 Cost.; artt. 9 e 12 bis l. 3/2012; art. 69 CCI.
Caso
Un consumatore sovraindebitato ricorre in Cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., contro il decreto del Tribunale di Benevento che, riformando il provvedimento del giudice delegato, aveva accolto il reclamo presentato dalla Banca avverso il provvedimento di omologazione del piano del consumatore: ivi il Tribunale, in via di riforma del decreto di omologa, aveva ritenuto non sussistenti le condizioni di meritevolezza soggettiva previste dalla legge. Nel caso di specie, elementi di condotta contrari ad un canone di ordinaria diligenza erano emersi non tanto nell’avere generato una condizione di sovraindebitamento – condizione che, nel caso concreto, poteva andare ricondotta ad uno shock esogeno -, quanto nel conseguente comportamento del debitore. Egli, dopo avere incassato una cospicua somma a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro, non era stato in grado di ricostruirne l’utilizzo successivo, pure nella persistenza dello stato di sovraindebitamento
Soluzione
La Suprema Corte ritiene che il provvedimento di diniego di omologazione del piano del consumatore sia ricorribile per Cassazione, argomentando dal carattere contenzioso del procedimento e dell’idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi. Inoltre corretta era stata la decisione di avere escluso l’accesso alla procedura per un debitore civile che aveva provocato lo stato di sovraindebitamento, non usando la necessaria diligenza nell’assumere obbligazioni.
Questioni applicate nella pratica
Va premesso che la materia delle procedure di sovraindebitamento e, segnatamente, del piano per la ristrutturazione del debiti del consumatore, attualmente disciplinata dalla l. 3/2012, è oggetto dell’intervento del Codice della crisi 2019, artt. 65 ss. (in attuazione della l. delega 155/2017), in vigore, coi correttivi ora in itinere (l. 20/2019; e v. recepimento Dir. UE 1023/2019), da agosto 2020, in relazione alle procedure che saranno avviate successivamente.
Va pure precisato, nondimeno, che l’argomento specificamente oggetto della pronuncia non subisce, nemmeno per effetto della riforma, significative modifiche, sicché è possibile svolgere alcune considerazioni di commento non destinate ad essere superate con la riforma.
In particolare, i temi interessati dalla pronuncia risultano due, l’uno di carattere processuale, l’altro di natura sostanziale.
Sul piano processuale, ossia, sull’ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione ( art. 111, comma 7, Cost.) avverso il diniego di omologazione del piano del consumatore, va detto che si era già consolidato un orientamento su un tema contiguo: ossia, sulla non ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti riguardanti l’inammissibilità della domanda di primo accesso alle procedure di sovraindebitamento, in ragione della assenza di effetti preclusivi e della persistente facoltà del debitore di presentare una nuova domanda di ammissione ad altra procedura di sovraindebitamento, in tutti i casi in cui la precedente non si sia conclusa con l’effettiva fruizione dei pieni effetti dell’istituto, per inammissibilità o per diniego di omologazione ( cfr. da ultimo Cass., 1 marzo 2018, n. 4786, in Dejure). Peraltro, l’approdo è confermato dal CCI, che fissa la condizione preclusiva nell’avere effettivamente già fruito di effetti liberatori nei 5 anni precedenti o per due volte complessive ( artt. 69 e 77 CCI, rispettivamente per ristrutturazione con piano del consumatore e concordato minore); e non già nel mero tentativo di accesso a procedura, non andato a buon fine.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte afferma che la soluzione individuata con riferimento ai provvedimenti sull’ammissibilità non possa estendersi a quelli sull’omologazione del piano del consumatore. Infatti le decisioni sull’omologazione risultano all’esito di un procedimento contenzioso, nel quale è assicurato il contraddittorio, e sarebbero al contempo idonee ad incidere su diritti soggettivi ( e sulla distinzione tra provvedimenti sull’omologazione e provvedimenti sull’ammissione, in relazione al concordato preventivo, argomentando proprio dal contraddittorio garantito dall’art. 180 l. fall. cfr. Cass., sez. un., 28 dicembre 2016, n. 27073, con nota di Fabiani, La tutela giurisdizionale di legittimità nelle soluzioni concordate della crisi, in Foro it., 2017, 4, I, 1338; con nota di Pagni, Decisorietà e definitività dei provvedimenti in materia di concordato e accordi nella prospettiva delle Sezioni Unite, in Fall., 2017, 537 ss).
Sull’argomento specifico, vi erano stati, invero, precedenti difformi, essendo stato sostenuto che il ricorso straordinario per Cassazione non fosse ammissibile per il provvedimento di diniego dell’omologazione del piano del consumatore (Cass., 1 agosto 2017, n. 19117) e che lo fosse per quello di diniego dell’omologazione dell’accordo (Cass., 20 dicembre 2016, n. 26328 e Cass. 23 febbraio 2018, n. 4451, quest’ultimo relativo all’omologazione di un accordo di ristrutturazione proposto da un debitore non consumatore).
Ma nella sentenza in commento la Corte osserva che la natura camerale del procedimento di omologazione del piano del consumatore non basti ad escluderne la ricorribilità per Cassazione, in ragione del filtro di compatibilità al quale è espressamente subordinato il rinvio alle norme sui procedimenti in camera di consiglio contenuto all’art. 12, comma 2, l. 3/2012; fondamentale, poi, il passaggio argomentativo che individua nella possibilità dei creditori di opporsi all’omologazione l’elemento capace di segnare diversamente le sorti dei provvedimenti negativi dell’omologazione, per i quali è soddisfatto il contraddittorio, rispetto agli altri provvedimenti parimenti atti a precludere il conseguimento dei benefici dell’istituto. Si aggiunge che, secondo la Corte, va considerata la attitudine dei provvedimenti sull’omologazione del piano del consumatore ad incidere su diritti soggettivi, individuata negli effetti “concorsuali” prodotti dall’omologazione (blocco delle azioni esecutive individuali e “obbligatorietà” del piano omologato per tutti i creditori anteriori alla procedura). Queste considerazioni restano per lo più confermate anche nel nuovo quadro normativo che risulta dal CCI; anzi, significativa pare, in relazione alla idoneità del provvedimento in discorso ad incidere su diritti soggettivi, l’introduzione della possibilità che all’arresto del procedimento di ristrutturazione con piano del consumatore si apra la liquidazione controllata su iniziativa di terzi ( art. 70 CCI).
Venendo al piano sostanziale, nella fattispecie viene in considerazione un profilo di sovraindebitamento attivo del c.d. consumatore-cicala, che sconsideratamente ed imprudentemente ha contribuito a causare la propria condizione di insolvenza, in una erronea programmazione dei flussi di reddito, e scelte sproporzionate ( art. 12 bis l. 3/2012: cfr. A. Maffei Alberti, Comm. breve alla l fall., Padova, 2013, pp. 2047 ss).
Il CCI non innova significativamente la regolazione del profilo della meritevolezza del consumatore, tanto è vero che, in relazione al caso qui in commento, il consumatore in questione, versando in “colpa grave”, così come è risultato immeritevole nella applicazione della l. 3/2012, altrettanto sarebbe risultato in ossequio alla nuova normativa ( e cfr. ex multis D’Amico, Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell’insolvenza, in Contratti, 2019, p. 318; D’Orazio, Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell’Insolvenza, in Fall., 2019, p. 697 ss.; F. Pasquariello, Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma, in N.L.C.C. 2018, p. 732; Vattermoli, La disciplina del sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell’insolvenza, in Giustiziacivile.com, 31 gennaio 2019): secondo l’art. 69, comma 1, CCI, “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se (…..) ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
A questo proposito va considerato che proprio in caso di consumatore non meritevole di accesso al piano le alternative percorribili a fronte del suo sovraindebitamento andranno, con la riforma, a restringersi. Un consumatore in ipotesi non meritevole, infatti, può oggi tentare la soluzione negoziale dell’accordo degli artt. 10 e ss. l. 3/2012; e subirebbe la liquidazione del patrimonio solo in caso di conversione coattiva dell’accordo (art.14 l. 3/2012) o di spontanea attivazione di questa procedura ( art. 14 ter l. 3/2012), nell’eventualità di un mancato raggiungimento della maggioranza favorevole. Domani, invece, e nel quadro del CCI, quel consumatore si vedrà preclusa l’alternativa concordataria, riservata ai debitori diversi dai consumatori ( art. 74 CCI); e, ove non gli riesca la soluzione del piano, potrà subire la liquidazione controllata, anche su iniziativa dei propri creditori ( e cfr. art. 280, comma 1, lett. a CCI). Una liquidazione che, peraltro, non gli consentirebbe di guadagnare quegli effetti di liberazione dalla responsabilità per i debiti residui che il CCI condiziona, appunto, a requisiti di meritevolezza, secondo l’art. 282 CCI. Se ne deduce non solo un certo inasprimento delle reazioni dell’ordinamento alla condizione di sovraindebitamento del consumatore; ma altresì si profila una opzione normativa sulla quale sono avanzati dubbi di conformità ad un principio di ragionevolezza ed eguaglianza costituzionalmente tutelato.
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