Il reato di impedito controllo può essere integrato anche da condotte ostruzionistiche che di fatto precludano al socio il controllo della gestione dell’impresa
Cass. pen., Sezione V, Sentenza dell’11 febbraio 2019, n. 13803
Parole chiave: reato di impedito controllo – condotta ostruzionistica – impedito accesso alla documentazione della società – impedita partecipazione alle assemblee
Massima: “Il reato di impedito controllo di cui all’art. 2625, comma 2°, c.c. può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la partecipazione del socio all’assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la documentazione necessaria al controllo della gestione dell’impresa”.
Disposizioni applicate: art. 2625 commi 1° e 2° c.c.
La Suprema Corte si trova ad affrontare la questione della configurabilità del reato di cui all’articolo 2625 comma 2° c.c. a carico di un socio accomandatario di una s.a.s. che ha impedito al socio accomandante il controllo della medesima società, occultando documenti contabili, inviando le convocazioni assembleari ad indirizzi sbagliati o, ancora, fornendo risposte evasive alle richieste di documentazione contabile; condotte che hanno cagionato al socio accomandante un danno pari agli utili realizzati e non distribuiti.
Il ricorso per cassazione, oltre che per motivi di tempestività della querela (posto che il difensore dell’imputato ha sottolineato come la persona offesa fosse a conoscenza dei fatti già alcuni anni prima del deposito della querela) e per motivi di quantificazione del danno effettivamente patito, è fondato in particolare sull’errata interpretazione da parte della Corte di appello di Milano della necessità di una condotta attiva per configurare il reato di impedito controllo di cui all’articolo 2625 comma 2° c.c., nonché sul fatto che non si è raggiunta la prova dell’effettiva appropriazione o dell’improprio impiego degli utili non distribuiti da parte dell’imputato.
In via preliminare gli ermellini hanno sottolineato come le questioni sulla tardività della querela fossero inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in sede di legittimità, in cui non è possibile svolgere simili accertamenti, giacché sono riservati al giudice del merito (come da giurisprudenza costante a cui si rifà la Suprema Corte). Quanto alla quantificazione del danno, la Cassazione non ha rilevato indici di illogicità di motivazione o rilievi critici rispetto alla sentenza impugnata che fossero degni di accoglimento o di analisi in sede di legittimità.
In relazione al tema della condotta necessaria ad integrare il reato di impedito controllo, la difesa dell’imputato ha giustamente evidenziato come sia richiesto dalla norma penale l’accertamento di una condotta commissiva per configurare l’elemento oggettivo del reato di impedito controllo.
La Suprema Corte ha tuttavia ripreso il ragionamento dei giudici meneghini, nella parte in cui hanno evidenziato come le condotte dell’imputato non fossero meramente passive. Nel corso di vari anni, infatti, la persona offesa aveva esplicitamente e ripetutamente manifestato la volontà di esercitare il diritto di controllo sulla gestione della s.a.s., a cui l’imputato non aveva però mai fatto seguito adottando atteggiamenti elusivi e ostruzionistici. Così, la Corte milanese ha ritenuto che l’invio di convocazioni assembleari ai recapiti dove la persona offesa era irreperibile non solo si poteva ben inserire nell’ambito di applicazione dell’art. 2625 c.c., ma anche dimostrasse un atteggiamento attivo da parte dell’imputato. A tal proposito, nel corso del processo è stato accertato come gli atti richiesti dalla persona offesa non le fossero mai stati mostrati, se non solo successivamente ad un decreto di esibizione ordinato dal pubblico ministero nell’ambito del procedimento penale.
La Suprema Corte ha condiviso quanto rilevato dalla Corte di appello, specie nella parte in cui si è preferito valorizzare l’aspetto attivamente ostruzionistico della condotta dell’imputato nell’impedire alla persona offesa di esercitare il diritto di controllo sulla gestione della società, accompagnato dalla volontà di pretermettere il soggetto passivo del reato dalla partecipazione alle assemblee (tramite l’invio consapevole delle comunicazioni a indirizzi errati), funzionali all’esercizio delle prerogative legate al ruolo di socio accomandante di quest’ultima.
L’articolo 2625 c.c., dunque, secondo la Cassazione va interpretato nel senso che nell’inciso “altri idonei artifici” debbano essere ricomprese non solo le condotte positive ostative e impeditive (la corte di legittimità cita ad esempio alterazioni contabili o la distruzione di documentazione societaria), ma anche quelle condotte, tenute dall’imputato nel caso di specie, che solo in apparenza sembrano neutre, ma che equivalgono di fatto alle condotte commissive richieste per integrare il reato di impedito controllo. Infatti, anche effettuando una valutazione ex ante sugli effetti concretamente raggiunti dai comportamenti dell’imputato, si nota una precisa scelta che si contrappone attivamente alle legittime pretese del soggetto passivo del reato, dato che gli è stato certamente impedito di partecipare alle assemblee della società e di accedere alla documentazione contabile. Così, l’atteggiamento tenuto dall’imputato non sarebbe da ritenersi meramente omissivo, ma al contrario è espressione di un’inequivocabile volontà impeditiva, che riconduce tali condotte nell’alveo dell’art. 2625 c.c..
Secondo tale ragionamento, gli ermellini hanno perciò ritenuto che gli altri idonei artifici richiesti dall’articolo 2625 c.c. possano essere costituiti non solo da condotte volte alla manipolazione di documentazione societaria, ma anche da comportamenti che si dimostrino di fatto espressione di una volontà idonea ad aggirare le richieste di partecipazione alla gestione e al controllo della società da parte di uno dei soci.
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