Il TAEG/ISC nei contratti di mutuo
La giurisprudenza maggioritaria esclude che la eventuale difformità tra il TAEG/ISC effettivamente applicato e quello indicato nel contratto di mutuo possa inficiare la valida pattuizione del tasso di interesse (ex multis Trib. Bologna 29.9.2017 e Trib. Bologna 8.2.2018; Trib. Livorno 19.7.2017; Trib. Mantova 20.12.2017; Trib. Tempio Pausania 15.9.2017; Trib. Terni 15.2.2018; Trib. Roma 3.1.2018; Trib. Roma 23.2.2018; Trib. Bari 7.6.2017; Trib. Napoli Nord 9.7.2018; Trib. Lucca 7.1.2019).
Le argomentazioni abitualmente recate a sostegno di questo orientamento sono del seguente tenore:
– l’ISC è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini di pubblicità e trasparenza e non un tasso/prezzo/condizione cui – esclusivamente – fa riferimento l’art. 117, comma 6, TUB;
– non essendo l’ISC un tasso/prezzo/condizione deve escludersi l’applicabilità della sanzione della nullità prevista dal comma 6 dell’art. 117 TUB;
– la sanzione della nullità per la mancata/inesatta indicazione del TAEG/ISC è, infatti, prevista esclusivamente per il solo caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina il comma 6 dell’art. 125 bis TUB espressamente prevede che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel Taeg pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»;
– se il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra TAEG/ISC dichiarati e TAEG/ISC concretamente applicati anche nell’ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all’art. 125 bis TUB (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit);
– poiché l’art. 117, comma 6, TUB non contempla una tale sanzione, la eventuale violazione dell’obbligo informativo in questione non comporta invalidità del contratto di mutuo e/o della clausola relativa agli interessi, potendosi, al più, configurare una fattispecie di responsabilità della banca a fini risarcitori;
– in ogni caso, il comma 6 dell’art. 117 TUB fa riferimento all’eventuale differenza tra i tassi indicati in contratto e quelli pubblicizzati, di cui occorre fornire dimostrazione;
– eventuali scostamenti minimali/irrisori tra ISC pattuito e ISC effettivo non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o una forma di pubblicità ingannevole;
– criticità inerenti all’indicatore sintetico di costo è altresì escluso possano essere causa di nullità se sono correttamente esplicitati nel contratto di mutuo tutti i tassi, i costi dell’operazione e i criteri di indicizzazione.
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