Il Tribunale di Ravenna torna sulla pensione Quota 100 dopo la sentenza n. 162/2025 della Corte costituzionale
![la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-dellincumulabilita-della-pensione-quota-100-con-i-redditi-derivanti-da-lavoro-subordinato[1]](https://www.safio.it/wp-content/uploads/2023/03/la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-dellincumulabilita-della-pensione-quota-100-con-i-redditi-derivanti-da-lavoro-subordinato1.jpg)
Premessa
Sulla nota querelle della non cumulabilità dei trattamenti pensionistici liquidati con quota 100 e redditi superiori a 5.000 euro si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 162/2025 (v. L. Pelliccia “La Corte costituzionale “salva” la non cumulabilità del trattamento pensionistico di Quota 100 con i redditi superiori ai 5000 euro”, su www.rivistalabor.it, 1° dicembre 2025), ha confermato la stringente previsione contenuta nell’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, come poi convertito in legge.
Ad avviso del Giudice delle leggi gli argomenti svolti dal Tribunale di Ravenna a fondamento dell’impraticabilità dell’interpretazione costituzionalmente orientata della citata norma di legge, non risultavano convincenti, ma non con riferimento al dato letterale della norma, posto che era stato il medesimo rimettente a rilevare l’esistenza di una lacuna normativa nel citato art. 14, co. 3, in ordine alla previsione delle conseguenze del divieto del cumulo, oltre a evidenziare che il legislatore ben avrebbe potuto colmarla, purché, però, nel rispetto sia dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sia del diritto del pensionato al sostentamento.
Tra l’altro il tribunale rimettente riteneva non contraddetta dal silenzio del legislatore, anzi ben possibile, l’interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione esaminata, che ricava dal contesto normativo di riferimento e, in specie, dalla previsione dell’erogazione mensile dei ratei di pensione, essendo presente, allo stato, quale unico ostacolo la sentenza n. 30994/2024 della Corte di cassazione, che ha individuato le conseguenze della violazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 14, co. 3, nella perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l’attività lavorativa, bensì per tutto l’anno solare di riferimento.
La Corte costituzionale sul punto ha però fatto rilevare che si tratta di una sentenza rimasta finora unica nella giurisprudenza di legittimità (anche perché adottata assai di recente) e che non risultava avere avuto un seguito generalizzato da parte dei giudici di merito, considerato che essa è stata seguita da alcune pronunce (fra le altre, Corte d’appello Milano, sent. n. 629/2025; Corte d’appello Bologna, sent. n. 311/2025), sebbene se ne rinvengano altre che l’hanno disattesa, esprimendo un diverso indirizzo (fra le altre, Corte d’appello Brescia, sent. n. 81/2025; Corte d’appello Trento, sent. n. 14/2025), in alcuni casi in linea con l’interpretazione proposta dal rimettente Tribunale di Ravenna.
Da qui, pertanto, la non ricorrenza, nella specie, quei requisiti di reiterazione e stabilità che la stessa ha ripetutamente ritenuto necessari a conferire all’orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità un grado di consolidamento tale da rivelare il suo radicamento nell’ordinamento (fra le altre, sent. n. 101/2023 e n. 122/2017) e da farlo assurgere realmente a “diritto vivente”, così da indurre il giudice che ne ravvisi il possibile contrasto con la Costituzione a investire il giudice delle leggi e da indurlo a pronunciarsi su di esso.
La sentenza n. 473/2025 del Tribunale di Ravenna
Preso atto del decisum della Corte, il Tribunale di Ravenna, nel riaprire il sotteso procedimento lì pendente, si è pronunciato con la sentenza n. 473 del 18 dicembre 2025, nella quale premette che va dunque individuato un diverso meccanismo attraverso il quale garantire quella incumulabilità legale che altra giurisprudenza costituzionale ha ritenuto legittima al raffronto con il lavoro occasionale (v. sent. n. 234/2022).
Orbene, un tale meccanismo appare essere quello della perdita del trattamento pensionistico mensile relativo al mese di svolgimento di attività lavorativa i cui profitti sono incumulabili con il trattamento pensionistico (la c.d. mensilizzazione dell’indebito pensionistico).
Ad avviso del giudice ravennate questo meccanismo garantisce il più possibile il rispetto dell’art. 38, co. 2, Cost. ed evita un trattamento sanzionatorio (atteso che l’effetto sarebbe indubbiamente questo) in contrasto con l’art. 1 del protocollo addizionale della CEDU, nell’interpretazione datane dalla relativa Corte, oltre che con l’art. 38, co. 2, Cost. (lasciando il pensionato completamente privo di mezzi di sussistenza a fronte di redditi confinati nel tempo e sostanzialmente miserrimi).
Sempre nell’avviso del Tribunale di Ravenna, nel caso di specie, questa soluzione risulta anche proporzionata, atteso che il pensionato svolgeva una attività lavorativa isolatissima, limitata ad una sola giornata nel settembre del 2020.
E dunque, isolando e rendendo indebita la sola prestazione resa in detto mese, appare evidente come la rimanente parte del trattamento pensionistico dovuto per i restanti undici mesi, è intangibile e resta quindi dovuta.
Un’altra soluzione (astrattamente) praticabile sarebbe quella di detrarre dalla pensione spettante l’ammontare di retribuzione ricevuta (il c.d. mero scomputo), meccanismo questo che, però, si appalesa in contrasto con la ratio stessa della incumulabilità, in ragione del fatto che consente al pensionato “di rimanere nel mercato del lavoro, sotto la (sola) sanzione di trasformare la sua prestazione lavorativa essenzialmente in gratuita (non nei rapporti con il datore di lavoro ma), all’esito della sottrazione della retribuzione percepita dal trattamento pensionistico.”
La soluzione del “mero scomputo” avrebbe però il pregio di potersi applicare a prestazioni lavorative che hanno prodotto redditi modesti e talvolta modestissimi (in rapporto all’entità della pensione ed alle esigenze di mantenimento ad essa correlate), ma che hanno avuto l’avventura di svilupparsi lungo tutti (o molti) i mesi dell’anno: rispetto a tale situazione, infatti, il criterio della mensilizzazione dell’indebito non avrebbe nessuna utilità pratica in favore del pensionato, con conseguente riemersione della tensione con i valori costituzionali già esposti in fase di incidente di costituzionalità, anche se in questa eventualità in presenza di una violazione normativa sicuramente perpetrata in modo più stabile e non certamente occasionale e “fortuito” come nella fattispecie oggetto di giudizio, ragione per la quale si porrà, in casi di quest’ultimo tipo, la questione della tutelabilità di un affidamento del pensionato da questo punto di vista.
Il Tribunale di Ravenna è dell’avviso che al pensionato vada tuttavia spiegato il perché dell’applicazione di un tale criterio il luogo di quello del semplice scomputo, che gli sarebbe stato comunque più vantaggioso: con la mensilizzazione dell’indebito pensionistico perde un mese di pensione; con il semplice scomputo del reddito dalla pensione, l’interessato perderebbe solamente la somma ricevuta a titolo di retribuzione per l’unica giornata di lavoro.
Ad avviso della sentenza in commento, proprio per tale motivo (id est, per una disparità di trattamento tra pensionati) risulterebbe critica l’applicabilità di criteri variabili “caso per caso” e, dunque, la “mensilizzazione” a fronte di giornate isolate ed il “mero scomputo” a fronte di redditi costanti ma vili guadagnati durante tutto il corso dell’anno, posto che quest’ultimo criterio finirebbe per avvantaggiare coloro che hanno svolto attività lavorativa dipendente per un periodo maggiore e con più costanza durante l’anno rispetto ai primi.
Secondo il Tribunale di Ravenna residuerebbe un’ulteriore possibilità, quella (in presenza dei relativi presupposti sostanziali) di constatare l’emersione di una sostanza di lavoro autonomo occasionale in luogo di quello dichiarato come dipendente.
A ben vedere, è all’evidenza un’eventualità che non può però essere utilizzata quale mero espediente, dovendo invece applicarsi nel reale svolgimento dei fatti lavorativi solidi supporti probatori a sostegno di una vera realtà di lavoro autonomo (nel caso di specie, in cui parte ricorrente pure aveva avanzato una specifica domanda in questo senso, non erano emersi elementi tali da spostare la fattispecie dalla qualificazione formale data dalle parti nel senso di rapporto subordinato verso il lavoro autonomo e occasionale).
A conclusione di questo ragionamento la sentenza in commento conclude ritenendo che “le peculiarità del caso di specie consentono di accedere alla soluzione che si ritiene giuridicamente preferibile, ossia quella della mensilizzazione dell’indebito. Ne consegue che l’indebito va considerato sussistente solo nella limitata misura pari al rateo netto di pensione di settembre 2020. Ne consegue anche che INPS va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma superiore a tale misura, eventualmente trattenuta al pensionato.”
Alla luce di una siffatta decisione l’Inps appellerà sicuramente la medesima dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, la cui decisione, a meno che nel frattempo non intervenga il legislatore in sede di restyling della norma di legge di che trattasi, tornerà ad essere esaminata dalla Corte di cassazione che potrebbe sempre mutare l’orientamento espresso con la sentenza n. 30994/2024.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Trib. Ravenna, 18 dicembre 2025, n. 473
Scarica il commento in PDF
L’articolo Il Tribunale di Ravenna torna sulla pensione Quota 100 dopo la sentenza n. 162/2025 della Corte costituzionale sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.
Gestionali per studi e uffici professionali
Hai bisogno di nuovi strumenti per aumentare la produttività del tuo studio?
Richiedi informazioni o un preventivo senza impegno.
Contattaci: 081 5374534 – 392 7060481 (anche WhatsApp)
Lo staff di Safio ti aiuterà ad individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze


