La fattispecie, in sintesi

Il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Trento (sentenza 4 dicembre 2024, n. 52) ha ad oggetto un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, attivato in capo ad una società cooperativa e, dunque, eseguito presso terzi soggetti a scopo assistenziale.

La causa verte su una pretesa di riqualificazione del rapporto, poi confermato (sulla base di svariati elementi) nella natura effettivamente autonoma voluta dalle parti nell’originario contesto della stipula del contratto e, poi, e quel che più conta, coerentemente mantenuta per l’intera esecuzione del lavoro.

Merita una riflessione, nell’ambito delle argomentazioni che hanno avallato la tesi datoriale, il concetto di “tempo della prestazione”.

Dato un panorama, avvicinandosi i dieci anni di servizio della norma sul lavoro agile, in cui, affievolite le categorie di “tempo” e “luogo”, la linea di confine tra autonomia e subordinazione si è ancor di più assottigliata.

Considerazioni

Dedurre in obbligazione il proprio tempo di lavoro è elemento di rilievo ai fini dello scrutinio della subordinazione.

Significativamente, l’abrogato art. 61, D.Lgs. Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, nel definire i caratteri tipici di un genuino contratto di lavoro a progetto (tale da renderlo resistente alla riqualificazione), istituiva un chiaro rapporto di incompatibilità tra “collaborazione autonoma regolare” e “tempo”.

Sul punto, la norma prevedeva che «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, … , devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa».

Ancora oggi sembra corretto muoversi in una dicotomia che affermi un inizio di (possibile) subordinazione solo se, quanto meno, l’attività  – per obbligazione – sia legata al tempo, mentre la neghi (nel calco dell’abrogato art. 61, D.Lgs. n. 276/2003) nei casi in cui solo supporre tale obbligazione fosse illogico.

Su questo schema la Corte di Appello di Trento articola il cuore della propria motivazione, a favore della natura autonoma del rapporto in lite.

In particolare, la Corte enfatizza i seguenti passaggi delle deposizioni testimoniali.

«Io potevo accettare o meno… ho rifiutato diverse offerte.

Sono libera di accettarlo o meno a seguito di un semplice contatto telefonico con richiesta di disponibilità ad effettuare un servizio.

Sono libera di scegliere se andare o meno.

Mi è capitato che mi proponessero servizi che io non potevo effettuare, io rifiutavo senza problemi».

Esaminate tali dichiarazioni – che evidenziano l’assenza di un’obbligazione del prestatore di lavoro a “mettersi a disposizione” in un determinato arco di tempo – le istanze di riqualificazione vengono rigettate.

Ad ulteriore conforto di tale conclusione, la sentenza richiama un pregresso orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità nella (distinta) fattispecie di lavoro a domicilio.

Anche in quella fattispecie la linea guida decisionale poggia sul rapporto tra “lavoro” e “tempo”.

In particolare, è stato affermato che «per la configurabilità della subordinazione nel rapporto a domicilio è necessario che la prestazione, pur se svolta nel domicilio del lavoratore (o nei luoghi in cui lo stesso abbia la piena disponibilità), sia funzionalmente interdipendente con le analoghe o complementari prestazioni degli altri lavoratori, nel senso che l’attività svolta dal lavoratore a domicilio deve inserirsi e coordinarsi e pieno titolo nei programmi dell’imprenditore, che su di essa deve potere fare sicuro affidamento proprio in considerazione di quel vincolo di subordinazione – che se anche attenuato – non può essere del tutto vanificato della piene libertà ed autonomia del prestatore di lavoro nel rifiutare o accettare il lavoro commissionatogli e dalla discrezionalità della scelta del momento della consegna, segnatamente nei casi in cui detto momento non è affatto predeterminato o è fissato entro limiti temporali estremamente dilatati» (Cass. 11 maggio 2002, n 6803).

Se, dunque, la prestazione non è connessa al tempo (essendo il lavoratore libero di svolgere – nel senso del se e quando svolgere – il proprio lavoro indipendentemente da ipotetiche cornici temporali), la genuinità della collaborazione autonoma avrà maggiori elementi di tenuta in giudizio.

Percorrendo altro versante, l’assenza di un potere disciplinare connesso all’ipotetico rifiuto alla prestazione riconferma (da ulteriore prospettiva) l’assenza di un’ipotetica obbligazione rispetto al tempo, a supporto della tesi dell’autonomia (non solo formale, ma anche) sostanziale.

«Non si verte», conclude la Corte d’Appello di Trento, «in fattispecie di prestazioni ad intervalli tra l’una e l’altra… ma addirittura in situazione in cui il prestatore può rifiutare, senza contestazione disciplinare di sorta, il lavoro».

Marco Sartori, avvocato in Milano

Visualizza il documento: App. Trento, 4 dicembre 2024, n. 52

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L’articolo In assenza di una obbligazione che vincoli il lavoro al tempo, la subordinazione è esclusa sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

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