Insolvenza transfrontaliera: le Sezioni Unite chiariscono il criterio per individuare la giurisdizione in caso di trasferimento della sede legale di una società
Cass. Civ. Sezioni Unite, 17 dicembre 2020, n. 28981
Parole chiave
Insolvenza transfrontaliera – fallimento – competenza giurisdizionale internazionale – criteri oggettivi – presunzione – sede statutaria – trasferimento – COMI.
Massima
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale in caso di procedura di insolvenza transfrontaliera il giudice nazionale è tenuto a verificare l’operatività della presunzione di corrispondenza tra sede statutaria e COMI solo nel caso in cui la sede legale sia stata trasferita in un altro Stato membro più di tre prima rispetto alla domanda di apertura della procedura concorsuale. Permane, in ogni caso, la possibilità di superare la medesima presunzione fornendo una prova che attesti che, nonostante il trasferimento della sede legale in altro Stato membro, l’attività principale continui ad essere svolta in altro Stato (COMI).
La Suprema Corte ha precisato, inoltre, che l’accertamento sull’individuazione del COMI spetta al giudice di merito e non è sindacabile nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi
Art. 3 Reg. 848/2015.
CASO
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata su una questione in materia di insolvenza transfrontaliera, ed in particolare sulla presunzione di coincidenza tra il COMI ed il luogo in cui si trova la sede legale della società, presunzione prevista per facilitare l’individuazione della giurisdizione ai sensi del Reg. 848/2015.
SOLUZIONE
La Corte di Giustizia ha ribadito che, ai sensi del Reg. 848/2015, la presunzione secondo la quale il centro degli interessi principali della persona fisica insolvente coincide con il luogo in cui sia situata la sede legale non opera nel caso in cui la società abbia trasferito la sede legale nei tre mesi antecedenti l’istanza di fallimento. Inoltre, ha chiarito che l’individuazione del COMI, ai fini del radicamento della giurisdizione, è di competenza del giudice del merito e si tratta di un accertamento “de facto” non sindacabile nel giudizio di legittimità.
QUESTIONI
Il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato il fallimento della Alfa s.r.l., società con sede in Portogallo.
Contro la sentenza la Alfa ha interposto un reclamo deducendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il reclamo è stato respinto dalla Corte d’Appello che ha evidenziato che il trasferimento della della sede legale della Alfa s.r.l. in Portogallo era avvenuto nei tre mesi antecedenti la domanda di apertura concorsuale. A tal riguardo, ha chiarito che la presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali del debitore (COMI) con la sede legale delle persone giuridiche è superabile attraverso elementi indiziari che dimostrino che la nuova collocazione sia meramente fittizia. Nel caso in esame, la Corte ha accertato che il trasferimento di sede che non ha comportato un trasferimento dell’attività della società che ha continuato a esercitare presso la sede italiana.
La Alfa s.r.l. ha, così, proposto ricorso per la cassazione della sentenza.
Tra i motivi di ricorso, la Alfa s.r.l. ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, lamentando il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell’art. 9 l. fall. E dell’art. 3 Reg. 1346/2000 oltre all’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’aver ritenuto che il centro degli interessi della società fosse in Italia e non coincidesse con lo Stato dove la società aveva la sede statutaria.
La Alfa s.r.l. ha ribadito che il trasferimento della sede legale all’estero fosse avvenuto prima della dichiarazione di fallimento e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 3 del Reg. 1346/2000 secondo il quale la giurisdizione si radica nel luogo in cui vi sia il centro degli interessi principali che si presume essere coincidente con la sede legale, era competente il giudice del Portogallo. Secondo la ricorrente, i creditori erano edotti del trasferimento della sede e della cessazione dell’attività in Italia.
A sostegno del proprio motivo di ricorso, la ricorrente ha evidenziato che la Corte d’Appello avrebbe operato in violazione dell’art. 3 Reg. 1346/2000 ritenendo non idonee e sufficienti le prove presentate da Alfa s.r.l. a sostegno dell’avvenuto trasferimento dell’attività. In particolare, non è stato ritenuto sufficiente il fatto che la società fallita risultasse essere totalmente partecipata da un socio spagnolo, residente in Portogallo, che si occupava della gestione, provando, quindi, il trasferimento del centro direttivo, amministrativo e di controllo della società.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso.
In primo luogo, la Corte ha chiarito che il caso in esame è disciplinato dal Reg. 848/2015 relativo alle procedure di insolvenza. Il Reg. 848/2015 ha sostituito il Reg. 1346/2000, erroneamente indicato dalla ricorrente, ed è applicabile dal 26 giugno 2017.
L’art. 3 del Reg. 848/2015 disciplina la competenza giurisdizionale attribuendo la giurisdizione ai giudici dello Stato membro nel cui territorio sia situato il centro di interessi principali del debitore (COMI), ossia il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
Al fine di facilitare la sua individuazione, sono state elaborate alcune presunzioni iuris tantum tra cui, per le società e le persone giuridiche, quella della sua coincidenza con la sede legale.
Temendo che questa presunzione potesse incentivare il fenomeno del forum shopping, inducendo ad uno spostamento della sede legale a ridosso dell’apertura di una procedura di insolvenza nella speranza di radicare la giurisdizione in uno Stato più favorevole al creditore insolvente, si è ritenuto necessario introdurre alcune limitazioni.
Ai sensi del Considerando 30, la presunzione è sempre superabile in presenza di indici probatori contrati e, in ogni caso, la presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale deve essere respinta se l’amministrazione centrale della società è situata in un Paese diverso dalla sede legale e, da una valutazione globale degli elementi rilevanti, emerge che il centro effettivo di direzione e controllo della società è situato in altro Stato membro.
A ciò si aggiunge che tale presunzione si applica solo nel caso in cui la sede legale non sia stata trasferita in un altro Stato membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza.
Tra gli indici probatori che possono portare al superamento della presunzione di coincidenza tra COMI e sede legale si può prendere in considerazione la discontinuità aziendale, l’assenza di collegamenti significativi tra l’organo amministrativo della società e l’estero, il mancato trasferimento effettivo del centro direttivo, amministrativo o organizzativo della società.
Queste limitazioni raccolgono le esperienze del precedente Reg. 1346/2000 e della relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Così ricostruita la disciplina di riferimento, la Corte di Cassazione ha evidenziato che nel caso in esame spettava al giudice individuare il COMI per verificare la propria competenza giurisdizionale, come correttamente fatto dalla Corte d’Appello.
La Corte ha poi colto l’occasione per ribadire, in continuità con le precedenti pronunce sul punto, che l’accertamento circa l’individuazione del COMI è rimesso a valutazione in fatto del giudice di merito e che, conseguentemente, non è sindacabile in sede di legittimità.
Ala luce di quanto esposto, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del motivo di ricorso ritenendo che il mero trasferimento della società in un diverso Stato membro non sia sufficiente a giustificare il radicamento della giurisdizione in detto Stato.
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