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Corte Costituzionale, sentenza n. 114 del 7 marzo 2019, in G.U. 15 maggio 2019 n. 20 – Presidente LATTANZI redattore CARTABIA

(art. 404 ss. c.c., art. 769 ss. c.c., art. 774 c.c.)

[1] Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ., del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ.

CASO

Un’amministratrice di sostegno ha richiesto al Giudice tutelare del Tribunale ordinario di Vercelli  di essere autorizzata a disporre una donazione in nome e per conto della sorella, beneficiaria dell’amministrazione di sostegno.

La beneficiaria, che ha due figli maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha espresso il desiderio di donare alla figlia, in procinto di sposarsi, una somma di denaro per l’acquisto di una cucina e contemporaneamente mettere “a riserva” la stessa somma nell’interesse dell’altro figlio. Sentita personalmente dal giudice, la beneficiaria ha confermato il suo desiderio e il giudice ha verificato che il patrimonio della beneficiaria ha la capienza necessaria per disporre la donazione.

A questo punto il giudice a quo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774, primo comma, primo periodo, del codice civile, nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte dei beneficiari di amministrazione di sostegno.

SOLUZIONE

Il giudice ricorrente afferma che il sistema del codice civile non consentirebbe ai beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni, né in proprio né per il tramite dell’amministratore.

La fattispecie non è disciplinata espressamente da norme di diritto positivo, ma l’art. 774, primo comma, primo periodo, cod. civ. prevede che «non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni»; il codice prevede le eccezioni a tale regola (si pensi all’emancipato), ma tra esse non compare il beneficiario di amministrazione di sostegno.

A questo punto resta da valutare se il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia o meno una «piena capacità di disporre dei propri beni».

Sul punto il rimettente prende le distanze dalla prevalente dottrina e giurisprudenza di merito e ritiene che «una ablazione, anche parziale, e financo minima, della capacità di agire del beneficiario costituisca […] indefettibile risultato della applicazione della misura di protezione in parola. […] alla apertura di una amministrazione di sostegno consegue necessariamente la privazione, anche solo minima, ma inevitabile, della capacità di agire del beneficiario (e quindi) […]  il beneficiario di amministrazione di sostegno non può per definizione dirsi titolare di una integra capacità di agire, e dunque, della piena capacità di disporre dei propri beni; […] egli non può quindi effettuare donazioni».

Tale conclusione sarebbe però iniqua, in quanto  svuoterebbe completamente di contenuto il disposto dell’art. 410 c.c., secondo cui l’amministratore di sostegno, nell’adempimento dell’incarico, deve tenere conto dei desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario.

Da qui la richiesta di pronuncia di incostituzionalità dell’art. 774 primo comma primo periodo «nella parte in cui non prevede che siano consentite, con le forme abilitative richieste, le donazioni da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno».

La Corte Costituzionale reputa infondate le questioni sollevate dal Giudice Tutelare, perchè costruite su un presupposto interpretativo erroneo (i.e. il divieto di donazione stabilito dalla disposizione censurata operi anche nei confronti dei beneficiari di amministrazione di sostegno).

La Corte Costituzionale argomenta infatti che la norma è sempre stata intesa come rivolta in modo esclusivo agli interdetti, agli inabilitati e ai minori di età. Si richiama inoltre l’art. 775, primo comma, c.c., che prevede la possibilità di annullare la donazione posta in essere dall’incapace naturale.

La Corte poi richiama le lacune della disciplina civilistica dell’amministrazione di sostegno, che  non contiene alcuna espressa previsione di raccordo con le disposizioni in materia di atti personalissimi quali la donazione, il testamento e il matrimonio, atti dei quali invece le norme dello stesso codice civile relative a minori, interdetti e inabilitati si occupano con previsioni variamente limitative.

Il silenzio del legislatore non ha impedito che in sede giurisprudenziale si chiarisse che le differenze tra le originarie previsioni codicistiche e l’amministrazione di sostegno si sono rivelate subito talmente profonde da impedire l’estensione analogica alla seconda delle disposizioni codicistiche riguardanti le prime.

La stessa Corte Costituzionale ha già chiarito (sentenza n. 440 del 2005) che il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, diversamente dal provvedimento di interdizione e di inabilitazione, non determina uno status di incapacità della persona, a cui debbano riconnettersi automaticamente i divieti e le incapacità che il codice civile fa discendere come necessaria conseguenza della condizione di interdetto o di inabilitato.

L’orientamento costantemente seguito dalla Corte di cassazione, infatti, è nel senso di ritenere che tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affida all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest’ultimo (al beneficiario di amministrazione di sostegno non si estende il divieto di contrarre matrimonio salvo che il giudice tutelare non lo disponga esplicitamente – Cass., sez. prima civ., n. 11536 del 2017).

Da qui la conclusione della Corte Costituzionale per la quale il beneficiario di amministrazione di sostegno non è affatto limitato nella capacità di donare, salvo il provvedimento di nomina non disponga diversamente, ai sensi dell’art. 411, quarto comma, primo periodo, cod. civ, restando tale capacità integra in mancanza di diversa espressa indicazione.

QUESTIONI

La sentenza in commento tratta un tema delicato e diffusamente trattato dalla dottrina notarile.

Come già detto, l’elemento giuridico derimente è la valutazione in ordine alla sussistenza, in capo al beneficiario di amministrazione di sostegno, di una piena capacità di disporre dei propri beni.

Si affacciano, naturalmente, due opinioni opposte.

Quella assunta dal giudice a quo è la tesi negativa (in dottrina G. MARCOZ, “Rapporti contrattuali e successori tra amministratore di sostegno e beneficiario”, in Riv. not., 2006, p. 1496 e e U. MORELLO, “L’amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi)”, in Notariato, 2004, p. 227), secondo la quale la posizione del beneficiario di amministrazione di sostegno non possa dirsi una capacità piena: il solo fatto che per il compimento di una serie di atti sia necessario il ricorso all’autorizzazione del giudice lo dimostrerebbe.

La tesi opposta (S. DELLE MONACHE, “Prime note sulla figura dell’amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale”, in Nuova giur.civ.comm.,2004, II, p. 52; BONILINI, “La capacità di donare e di testare del beneficiario dell’amministratore di sostegno” in Fam. Pers. Succ., 2005, 1, p. 9; C. SCOGNAMIGLIO, “La capacità di disporre per donazione”, in “Trattato breve delle successioni e donazioni”, diretto da Pietro Rescigno e coordinato da Marco Ieva, vol. II, p. 502) ritiene assolutamente possibile la donazione, in assenza di specifica regolamentazione introdotta dal Giudice Tutelare.

L’aspetto giuridico più rilevante è l’interpretazione dell’art. 411 ultimo comma c.c., ove si stabilisce che: “il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di 7 sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno”. Ritornano le due tesi.

Se l’istituto può essere applicato anche a soggetti che non hanno alcuna forma di incapacità, l’art. 411 si giustifica poiché l’estensione delle regole sull’interdetto dovrebbe riguardare solo i casi gravi, in cui si usa l’amministrazione di sostegno al posto dell’interdizione, per soggetti non in grado di autodeterminarsi. Se così fosse, in tutti gli altri casi, in mancanza di un espresso divieto del Giudice Tutelare, non si potrebbe negare ad un soggetto la capacità di effettuare liberamente donazioni;

Secondo l’opposta opinione, il terzo comma dell’art. 411 c.c.  dovrebbe essere considerato lex specialis, che implicitamente nega la capacità di donare del beneficiario: altrimenti (argomentano i sostenitori della tesi negativa) la norma sarebbe “inutiliter data” se riconoscesse una generale capacità di donare, precisandosi inoltre che la genericità dell’espressione “convenzioni in favore” dovrebbe riferirsi ad altre fattispecie contrattuali di carattere oneroso (CALÒ, “Amministrazione di sostegno, Legge 9 gennaio 2004, n.6”, Milano, 2004, p. 257, secondo il quale l’incapacità si estende anche alle donazioni indirette; G. SALITO, P. MATERA, “Amministrazione di sostegno: il ruolo del notaio”, in Notariato 2004, p. 666).

La tesi più restrittiva vedeva comunque una serie di sfumature possibili: secondo un orientamento sarebbe rimasta comunque salva la capacità donativa del beneficiario nel caso di una mera legittimazione concorrente, cioè nella ipotesi (di menomazione fisica o di infermità tale da non intaccare la lucidità intellettiva) in cui il Giudice Tutelare stabilisca che sia il beneficiario che l’amministratore di sostegno possono compiere in modo disgiunto determinati atti (G. BONILINI, “La capacità di disporre per testamento del beneficiario di amministrazione di sostegno”, in “Trattato di diritto delle successioni e donazioni”, diretto da G. Bonilini, 2009, p.153). Secondo altra opinione il beneficiario di amministrazione di sostegno deve avere una menomazione o un deficit intellettivo: ne consegue che troverebbe sicuramente applicazione l’articolo 774 c.c. ad ogni ipotesi di amministrazione di sostegno.

Come si è visto, la Corte Costituzionale ha aderito alla tesi positiva, considerando il beneficiario un soggetto non incapace, e neppure dalla capacità non integra, salva diversa disposizione del Giudice Tutelare in sede di decreto di nomina.

Si tratta di un approdo, tra l’altro, che la stessa giurisprudenza di legittimità ha esplicitamente raggiunto, pronunciandosi per la prima volta sul tema dei rapporti tra contratto di donazione e amministrazione di sostegno in un momento successivo all’ordinanza di rimessione che ha sollevato le questioni di costituzionalità (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12460). Secondo la Corte di cassazione, il giudice tutelare potrebbe d’ufficio escludere la capacità di donare solo «in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni».

Aderendo alla ricostruzione del Giudice delle Leggi, restano, a parere di chi scrive, alcuni punti da chiarire. La sentenza afferma la generale capacità del beneficiario di amministrazione di sostegno di donare, in assenza di limitazioni inserite nel decreto di nomina, ma quid iuris:

  • nel caso in cui il giudice tutelare nel decreto di nomina non abbia fatto menzione relativamente alla capacità di donare, ma abbia affidato gli atti di straordinaria amministrazione all’amministratore/rappresentante?
  • nel caso in cui il soggetto non abbia una piena capacità di intendere e di volere, ma sia l’amministratore di sostegno a ritenere opportuna la donazione e a chiedere l’autorizzazione al giudice

Sul primo punto la risposta preferibile appare quella più prudente (Consiglio Nazionale del Notariato, studio 623-2016/C, L’amministrazione di sostegno, in www.notariato.it): è incapace di donare chi sia stato considerato, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, incapace di alienare, permutare o ipotecare (F. LOFFREDO, Atti tra vivi. Legge notarile. Casistica, Milano, 2005, p. 257).

Il secondo tema richiama il dubbio relativo al potere dell’amministratore di sostituire il beneficiario, ormai non capace, nel compimento di atti  c.d. Personalissimi (Consiglio Nazionale del Notariato, studio 623-2016/C, L’amministrazione di sostegno, cit.) . Sul tema la dottrina è sempre stata schierata sul fronte negativo, mentre non univoche sono le risposte della giurisprudenza. Possiamo infatti richiamare due provvedimenti di merito che hanno, inaspettatamente, consentito di porre in essere un atto di donazione a un amministratore di sostegno nel caso in cui il beneficiario non fosse più capace di intendere e volere:

  • Giudice Tutelare presso il Tribunale di La Spezia, decreto del 2 ottobre 2010 (con nota di Giancarlo Maniglio, in Rivista del Notariato 2010, 6, p. 1449), che ha autorizzato il pro-amministratore, ravvisandosi conflitto d’interesse tra la beneficiaria, affetta da Alzheimer, ed il suo amministratore, unico figlio di costei, a donare la piena proprietà di un immobile di proprietà della donante in favore della sola nipote in linea retta, figlia del figlio, avendo la beneficiaria “più volte, quando le condizioni di salute erano molto migliori e sicura la sua capacità d’intendere e di volere, manifestato nella cerchia parentale e degli amici la volontà, mai ritrattata, di donare il detto immobile alla nipote” e non trattandosi di immobile di utilità alcuna per la beneficiaria che viveva in altra casa con il figlio amministratore di sostegno:
  • Decreto del Tribunale di Teramo, sez. dist. Atri del 16 dicembre 2011, che ha autorizzato l’amministratore di sostegno a perfezionare una “donazione con onere di assistenza”, con la quale la moglie, amministratore di sostegno del marito, trasferiva sia in nome proprio sia in nome del marito, un immobile, in loro comproprietà, con riserva di usufrutto, a favore di una nipote sotto la condizione risolutiva per il caso d’inadempimento dell’onere .

Sono casi che si pongono al limite del dettato dell’art. 774 c.c., e dove l’autorizzazione del giudice ha consentito al notaio rogante di superare, per ragioni di buon senso, umane e pratiche, il dubbio sull’applicazione del divieto di donazione al caso in esame.

L'articolo La capacita’ di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno al vaglio della Corte Costituzionale sembra essere il primo su Euroconference Legal.

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