La Cassazione ribadisce le differenze tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione
Cass. civ. sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1186 – Pres. Bisogni – Rel. Amatore
[1-2] Obbligazioni e contratti – Garanzia personale – Contratto autonomo di garanzia – Fideiussione – Differenze – Eccezioni – Clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni – Accessorietà – Exceptio doli – Ripetizione dell’indebito
[1] “ […] il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbligazione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.”
[2] “ […] nel contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia.”
CASO
[1-2] La Corte di Appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da una S.r.l. avverso la sentenza di primo grado con cui era stata dichiarata illegittima l’escussione della garanzia bancaria prestata in suo favore da un istituto di credito, ha qualificato tale garanzia come contratto autonomo di garanzia contrariamente al Tribunale di Milano che, invece, l’aveva ritenuta una fideiussione. La garanzia in esame, infatti, secondo il giudice d’appello, in quanto scollegata funzionalmente dal rapporto contrattuale sottostante, ossia da un contratto preliminare di cessione di quote societarie, doveva essere necessariamente inquadrata nell’alveo del contratto autonomo di garanzia considerato che quest’ultimo presentava tutti gli elementi della c.d. clausola “a prima richiesta” e riportava la rinuncia espressa all’applicazione degli artt. 1945, 1955 e 1957 c.c., circostanza che fa venir meno il rapporto di accessorietà tra garanzia e debito garantito tipico della fideiussione.
La Corte territoriale ha evidenziato, inoltre, che, nonostante il comportamento della S.r.l., all’atto di escutere la garanzia bancaria, dovesse ritenersi fraudolento, il gravame doveva essere accolto in quanto gli appellati avevano rinunciato, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., a sollevare l’exceptio doli relativa alla condotta abusiva della società.
Avverso la predetta pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione i soccombenti sulla base di quattro motivi.
SOLUZIONE
[1-2] Per quanto di interesse con il primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1936, 1950 e 2033 c.c. in quanto la Corte di merito – dopo aver correttamente evidenziato il comportamento fraudolento e contrario a buona fede della s.r.l. nell’escussione della garanzia autonoma prestata dall’istituto bancario – aveva disatteso la domanda di restituzione dell’indebito riconosciuta in primo grado.
La motivazione impugnata, inoltre, secondo i ricorrenti, viola apertamente gli artt. 1936, 1950 e 2033 c.c. e l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il debitore, a differenza del garante, non può opporre l’exceptio doli e, una volta escussa illegittimamente la garanzia, può invece agire con l’actio indebiti ex art. 2033 c.c., nei confronti dell’accipiens, cioè del creditore beneficiario. I ricorrenti sostengono, in particolare, di aver agito in via di rivalsa nei confronti della s.r.l. per ripetere quanto ricevuto dal garante, trattandosi di prestazione non dovuta, e, pertanto, la Corte di merito avrebbe errato nell’accogliere l’appello della società essendo del tutto irrilevante la circostanza della proposizione o meno della exceptio doli, trattandosi di domanda restitutoria in conseguenza dell’illegittima escussione della garanzia.
La Suprema Corte, dopo aver ricostruito le caratteristiche del contratto autonomo di garanzia e le differenze con la fideiussione, ha accolto il ricorso ritenendo le doglianze fondate.
QUESTIONI
[1-2] Il contratto autonomo di garanzia, espressione del principio di autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., persegue lo scopo di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, consentendogli di ottenere l’immediata escussione della garanzia.
La garanzia è strutturata come un contratto autonomo dal negozio garantito, ancorché inserito in un’unitaria operazione economica che si compone di 3 distinti rapporti giuridici: il rapporto di valuta tra debitore e creditore da cui origina l’obbligazione garantita; il rapporto di provvista tra debitore e terzo garante con il quale quest’ultimo assume l’impegno di garantire l’obbligazione del debitore; e il rapporto tra garante e creditore che si configura mediante l’impegno del primo ad eseguire, nel caso di inadempimento del debitore, la prestazione oggetto di garanzia a semplice richiesta del secondo.
L’elemento specializzante del contratto autonomo di garanzia consiste nell’autonomia del rapporto di garanzia rispetto al rapporto di valuta. Risulta, infatti, reciso quel vincolo di accessorietà e quel legame di dipendenza che caratterizza la garanzia fideiussoria ex artt. 1936, 1941 e 1945 c.c.
L’autonomia del contratto di garanzia determina, quindi, un’astrazione sostanziale della garanzia rispetto al rapporto garantito in quanto il garante si impegna a pagare al beneficiario a “semplice” ovvero “a prima” richiesta del creditore, rinunciando ad oppure le eccezioni relative al rapporto garantito. L’astrazione sostanziale nel contratto autonomo di garanzia, infatti, è l’effetto dell’inserimento di clausole “a prima richiesta” o “senza eccezioni” le quali assolvono la funzione di dispensare il beneficiario della prova dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento.
Secondo le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010) tali clausole sono espressione della volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fideiussione, attribuendo al creditore il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all’effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale. L’inserimento delle clausole “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, dunque, determina una presunzione di autonomia della garanzia, superabile laddove dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti.
Nella sentenza in commento, la Cassazione, a tal riguardo, ribadisce che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sè a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale”. (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 3947/2010 e Cass. civ. sez. III n. 22233/2014).
La causa del contratto autonomo di garanzia, secondo l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, ribadito anche nella pronuncia in epigrafe, è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no. Con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, invece, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale.
La differenza con la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale, nel caso di fideiussione; scissa e indipendente dall’obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perchè non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. in tal senso anche Cass. civ. sez. III, n. 30181/2018).
Per quanto riguarda il regime delle eccezioni, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, il garante, nel contratto autonomo di garanzia, non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, ossia il rapporto di valuta, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 31956/2018).
Tale impossibilità, tuttavia, espone a rischio di lesione i principi generali di buona fede e correttezza, posti a fondamento dei rapporti negoziali (tanto nella fase costitutiva quanto in quella esecutiva), e si presta ad assecondare comportamenti e pretese poste in essere fraudolentemente o con abuso del diritto. Per tale ragione, si è resa necessaria l’individuazione di specifici strumenti idonei a tutelare il garante e il debitore a fronte di comportamenti abusivi o fraudolenti del beneficiario della garanzia autonoma.
La giurisprudenza, infatti, facendo leva sul principio di correttezza e buona fede, ha individuato alcune eccezioni che il garante può opporre, in deroga al carattere autonomo della garanzia, nei casi in cui la pretesa del creditore sia fondata su un titolo illecito ovvero nei casi in cui la pretesa del creditore appaia prima facie dolosa, abusiva o fraudolenta.
A fronte di una richiesta di escussione della garanzia che presenti i presupposti per la formulazione delle suddette eccezioni, quindi, il garante ha l’obbligo di opporre l’exceptio doli in quanto tenuto ad un dovere di protezione nei confronti del debitore, riconducibile al principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. All’eventuale inadempimento di tale obbligo consegue l’estinzione del diritto del garante di rivalsa nei confronti del debitore, residuando solo l’actio indebiti ex art. 2033 c.c. contro il beneficiario della prestazione di garanzia, per la ripetizione di quanto indebitamente pagato, oltre all’eventuale azione di risarcimento del danno.
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