La Cassazione si pronuncia sulla correlazione tra due temi parimenti scottanti: insubordinazione e delega in materia di prevenzione e sicurezza

L’ordinanza di Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 27 dicembre 2024, n. 34553, qui segnalata, ha trattato un caso di licenziamento intimato perché il dipendente aveva comunicato alla società datrice di lavoro la propria volontà di recedere dall’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
L’oggetto del giudizio in Cassazione mirava, nel caso concreto, ad accertare se la rinuncia all’incarico di RSPP integrasse una insubordinazione tanto grave da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, considerato che l’accettazione della delega quale RSPP non è, per legge, obbligatoria.
Il giudizio, inoltre, doveva decidere se fosse stata insubordinata la missiva del dipendente al datore di lavoro di comunicazione della rinuncia alla delega.
La Corte di Cassazione ha ribadito, in proposito, principi consolidati dalla giurisprudenza giuslavorista, secondo cui l’ampio concetto di insubordinazione ricomprende qualsiasi comportamento che pregiudichi l’esecuzione ed il corretto svolgimento di disposizioni dei superiori gerarchici nel quadro dell’organizzazione aziendale.
La giurisprudenza, del resto, esclude che il dipendente possa, al difuori dei casi di inadempimento totale del datore di lavoro ed in mancanza di un eventuale avallo giudiziario (eventualmente in via d’urgenza), rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.
Il rifiuto di adempiervi, ex art. 1460 cod. civ., può essere giustificato soltanto sulla base di specifici motivi di inadempimento delle obbligazioni del datore di lavoro, che la Corte, nel caso in esame, ha ritenuto non essere stati sufficientemente allegati.
Nel caso concreto, pertanto, è stata accertata la legittimità del licenziamento per insubordinazione, ritenuta di gravità tale da avere leso il nesso fiduciario del rapporto di lavoro ex art. 2119 cod. civ.
L’ordinanza in commento si è, altresì, soffermata su alcuni principi fondamentali in tema di deleghe in materia di prevenzione e sicurezza.
La giurisprudenza, soprattutto delle sezioni penali, di legittimità, richiamata nell’ordinanza in commento, evidenzia come la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce, di per sé, una delega di funzioni idonea ad esonerare datore di lavoro, consiglio di amministrazione e dirigenza dalle rispettive responsabilità, in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
La funzione caratterizzante il RSPP è ritenuta di ausilio e supporto, non sostitutiva, del datore di lavoro, nell’individuazione dei fattori di rischio, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.
L’ordinanza in commento ha richiamato la distinzione tra delega ai sensi dell’art. 16 D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81, e mera designazione endo-aziendale, ovvero la distinta e variegata tipologia di atti con cui siano conferiti ad un soggetto dei compiti all’interno dell’organizzazione aziendale, anche ai sensi e per i diversi effetti dell’art. 2381 cod. civ.
La delega formale in materia di sicurezza prevista ex art. 16 del D.Lvo n. 81/2000 (norma che ha recepito la previa elaborazione giurisprudenziale in materia), richiede la sussistenza di requisiti specifici: il possesso di requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, in base alla specifica natura delle funzioni delegate; l’attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; forma scritta e data certa, nonché accettazione scritta del delegato ed adeguata e tempestiva pubblicità.
È stato sottolineato come tale delega costituisce una eccezione alla regola generale di posizione di garanzia del datore di lavoro e necessiti, perciò, di dettagliata procedimentalizzazione (si veda, in tal senso, la nota “Sicurezza sul lavoro: la Cassazione torna sul principio di effettività della delega di funzioni”, in Norme&Tributi Plus Diritto, 19 novembre 2024, di Federico Pisani e Gian Marco Lettieri. Si veda anche il commento “Il punto sulla delega gestoria e di funzioni in materia di sicurezza e la posizione di garanzia del datore di lavoro secondo la Cassazione penale”, commento a Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2023, n. 8476, in www.rivistalabor.it, 7 ottobre 2023, di Luigi Pelliccia).
Nella realtà delle fattispecie concrete, accade che le due diverse situazioni vengano sovrapposte e confuse.
L’ordinanza di Cassazione in commento richiama, appunto, l’attenzione sulla distinzione, alla luce delle rilevanti conseguenze in tema di responsabilità.
Peraltro, la giurisprudenza univocamente evidenzia che la delega di funzioni al RSPP non esclude l’obbligo in capo al datore di lavoro di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, seppure escludendone il dovere di controllo diretto delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
Carlo Andrea Galli, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 27 dicembre 2024, n. 34553
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