La Cassazione sul danno in re ipsa dopo la pronuncia delle Sezioni Unite sui “danni punitivi”
Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071 – Pres. M.M. Chiarini – Rel. C. Graziosi
Occupazione sine titulo di immobile; danno in re ipsa: esclusione; presunzione di danno; polifunzionalità della responsabilità civile.
In ipotesi di inadempimento dell’obbligo di restituzione nascente da un contratto di comodato, configurante una occupazione sine titulo di immobile, il danno derivante dal mancato godimento di tale bene non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e dimostrato dal soggetto leso. La tesi contraria finisce, infatti, per esonerare il danneggiato anche dagli oneri di allegazione, con conseguente lesione del diritto di difesa di controparte, costruendo una presunzione di natura sostanzialmente punitiva, in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 16601/2017, secondo cui il superamento della finalità compensativa dello strumento risarcitorio è riservato al legislatore
CASO
Tizio stipula con la coniuge separata Caia un comodato di un bene immobile, allo scopo di consentire la vigilanza sul figlio della coppia, allora minore, ivi residente.
Esauritasi tale finalità (il figlio era divenuto maggiorenne e si era trasferito altrove), il comodante chiede alla comodataria la restituzione del bene e, infine, la conviene in giudizio. I giudici di merito condannano Caia al rilascio dell’immobile oltre al pagamento di una parte delle spese di gestione e al risarcimento del danno. Caia ricorre allora in Cassazione sulla base di nove motivi: la Corte accoglie solo l’ultimo, relativo all’azione risarcitoria esperita dal coniuge.
SOLUZIONE
I giudici di legittimità, con un’articolata motivazione, hanno respinto la ricostruzione seguita dalla Corte d’Appello, secondo cui, nel caso di specie, il pregiudizio subito dal proprietario dell’immobile sarebbe in re ipsa e quantificabile nella misura del c.d. “danno figurativo”.
Per la Corte, tale indirizzo è incompatibile con la ricostruzione della fattispecie risarcitoria offerta dalle celebri pronunce delle Sezioni Unite di San Martino del 2008 (la sentenza in commento richiama in particolare Cass. civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972). A mente di tale ricostruzione (il cui campo di applicazione supera i confini del danno non patrimoniale), oggetto di risarcimento è solamente il danno inteso come “conseguenza” della lesione di una situazione giuridica protetta, non la lesione in sé. Le conseguenze risarcibili, quindi, devono essere oggetto di allegazione e di 2 prova secondo le regole ordinarie: ritenerle sempre sussistenti, in una misura predeterminata, in ragione di una certa lesione, addirittura senza bisogno di alcuna specificazione da parte del danneggiato, da un lato, lede il diritto di difesa dell’autore della violazione e, dall’altro lato, altera ingiustificatamente la regola generale di ripartizione degli oneri allegatori e probatori, gravando della prova liberatoria il supposto danneggiante. La Corte osserva, quindi, che addossare automaticamente un obbligo risarcitorio all’inadempiente (sino a prova contraria) si traduce, in buona sostanza, in una pena privata. Un risarcimento con finalità sanzionatoria, tuttavia, è possibile, come affermato da Cass., Sez. Un., 5.07.2018, n. 16601, all’uopo richiamata in motivazione, solo se espressamente previsto dalla legge.
In conclusione, il risarcimento del danno da occupazione sine titulo di un immobile è subordinato all’allegazione e alla prova, anche mediante presunzioni semplici, delle conseguenze dannose subite dal proprietario, in ragione, ad esempio, della mancata locazione o della mancata vendita del bene (allorché risulti la «concreta intenzione» rispettivamente a locarlo o a venderlo) o della spesa sostenuta dal medesimo proprietario per risiedere in altro immobile.
QUESTIONI
Al vaglio della Suprema Corte è posta la ricostruzione, sostenuta da una parte della giurisprudenza, che riconduce all’occupazione sine titulo di un immobile un pregiudizio in re ipsa, accordando al soggetto leso, salva la dimostrazione contraria dell’autore della violazione (contrattuale o aquiliana), un risarcimento di entità determinata alla luce del valore locativo del bene, senza necessità di alcuna prova e financo di allegazione specifica (sul tema del danno in re ipsa nella fattispecie dell’occupazione sine titulo di un immobile, cfr., tra gli altri, M. Di Marzio,
Occupazione di immobili senza titolo e rimedi esperibili dal proprietario, in Imm. & propr., 2011, p. 387 s.; A. Di Biase, Occupazione abusiva di immobili e tutela giurisdizionale del proprietario: tra azioni reali e azioni personali, in Giur. it., 2013, p. 304; T. Perillo, L’occupazione sine titulo dell’ex casa coniugale e profili di danno, in Fam e dir., 2018, p. 242).
Come rilevano gli stessi giudici nella pronuncia in commento, un orientamento simile è conosciuto anche in altre aree del danno patrimoniale e non patrimoniale (nonostante le citate pronunce di San Martino delle Sezioni Unite). Tra gli esempi più significativi, si annoverano: il danno da fermo tecnico (in relazione al quale è ora nettamente prevalente la tesi contraria al pregiudizio in re ipsa: cfr. Cass. civ., ord. 22.09.2017, n. 22201; sul tema cfr., a titolo indicativo, A. De Cupis, Risarcibilità del c.d. danno da fermo, in Foro it., 1958, I, c. 712; M. Cavallaro, Il danno da «fermo tecnico»: fondamento e limiti della sua risarcibilità, in Riv. dir. civ., 2002, p. 79; S.
Argine, La ritrovata valorizzazione dell’esigenza probatoria in ambito risarcitorio, in Resp. civ. e prev., 2012, p. 126; G. Grasselli, Risarcibilità del danno da fermo tecnico, in Danno e resp., 2013, p. 285; F. Russo, Fermo tecnico: prova del danno e limiti della sua risarcibilità, in Danno e resp., 2016, p. 1127); il danno da sostanziale incommerciabilità, durante la vigenza del contratto preliminare, del bene promesso in vendita (cfr., in senso positivo, Cass. civ., 31.05.2017, n. 13792); il danno alla reputazione ed all’immagine derivante da ingiusto protesto (in senso negativo, v. Cass. civ., 24.09.2013, n. 21865; sul pregiudizio derivante da protesto illegittimo v., tra gli altri, C. Scognamiglio, Protesto illegittimo e danno in re ipsa, in Resp. civ. e prev., 2007, p. 548; R. Breda, No al danno in re ipsa da protesto illegittimo, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, p. 24; P. Russo, Danno esistenziale, per la prova è sufficiente la presunzione, in Nuova giur. civ. comm., 2011, I, p. 358) e diverse altre.
La soluzione negativa offerta dalla sentenza in commento è di notevole interesse non tanto per l’esito in sé, quanto per la prospettiva adottata dalla motivazione, che pare destinata ad avere un impatto (pur dovendosi considerare le caratteristiche di ogni singola fattispecie di danno) anche sulle altre ipotesi, diverse dall’occupazione sine titulo, in cui si è sperimentata la teoria del danno in re ipsa.
La Corte, infatti, dopo un ampio excursus della giurisprudenza sul tema, scioglie il nodo problematico anche alla luce del recente approdo delle Sezioni Unite sul dibattito relativo alle funzioni del risarcimento del danno nell’ordinamento italiano. È noto, infatti, che la già menzionata Cass., Sez. Un., n. 16601/2017, nonostante verta in tema di riconoscibilità di sentenze straniere che contemplano condanne ai cc.dd. danni punitivi, ha fornito una chiave di lettura anche per il funzionamento della responsabilità civile “interna”.
Per le citate Sezioni Unite, risarcimenti ultracompensativi non sono sconosciuti al nostro ordinamento: essi tuttavia, perseguendo una finalità deterrente/sanzionatoria, richiedono un esplicito riconoscimento legislativo (arg. ex art. 23 Cost.).
Secondo la sentenza in commento, in definitiva, tra le ipotesi di risarcimento sanzionatorio, riservate alla discrezionalità del legislatore, rientrerebbe quello che compensa un pregiudizio ritenuto conseguenza “automatica” di una certa lesione.
Nella misura del suo automatismo, in effetti, il danno in re ipsa trascende il normale – e ammissibile – ragionamento per presunzioni, al quale, invero, una parte della giurisprudenza sembra tentare di ricondurlo (cfr. Cass. civ., 27.06.2016, n. 13224 e Cass. civ., 9.08.2016, n. 16670; v., infine, Cass. civ., ord. 15.12.2016, n. 25898, secondo cui l’accezione “in re ipsa” dovrebbe essere considerata in senso solo descrittivo, senza elidere gli oneri di allegazione e di prova dell’attore). Accogliere l’impostazione del pregiudizio in re ipsa – nota la Corte nella pronuncia in commento – non comporterebbe, infatti, soltanto un semplice alleggerimento del peso probatorio del danneggiato: questi verrebbe, a ben vedere, sollevato anche dall’onere di allegazione del danno, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell’autore della violazione.
Al di là di questa considerazione, è evidente che, salva la prova contraria del preteso danneggiante, il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento anche quando, in concreto, non abbia subito alcun pregiudizio: il rischio che i giudici di legittimità hanno inteso escludere in radice, allora, è che lo strumento risarcitorio assumesse connotati “punitivi”, senza alcuna “intermediazione legislativa”.
Il ragionamento della Cassazione, in sostanza, riporta il meccanismo delle presunzioni all’alveo degli strumenti probatori ammessi in relazione ai fatti allegati dal danneggiato (presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ.): per questa via, si esclude ogni arbitrario automatismo tra lesione di una situazione giuridica protetta e pregiudizio effettivo, mantenendo inalterato l’ordinario riparto degli oneri di allegazione e di prova.
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