La competenza per valore nell’opposizione di merito endoesecutiva e l’incidenza dei pagamenti parziali successivi al precetto
Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, ord. n. 4530; Pres. Armano; Rel. D’Arrigo
Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione successiva al pignoramento – Competenza per valore – Credito per il quale è stato intimato il precetto – Pagamenti parziali riconosciuti dal creditore – Riduzione del credito – Incidenza sulla competenza per valore in relazione al giudizio di merito sull’opposizione all’esecuzione endoesecutiva
(artt. 17, 615, 616 cod. proc. civ.)
MASSIMA
In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l’esecuzione sia già iniziata, l’individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito deve essere effettuata, in applicazione dell’art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede, che corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento; solo qualora medio tempore siano stati effettuati pagamenti parziali di cui il creditore ha dato spontaneamente atto (e che, dunque, non sono contestati e la cui esistenza non costituisce essa stessa la ragione dell’opposizione), il credito per cui si procede corrisponde al minore importo del credito indicato nell’atto di pignoramento.
CASO
C.L., creditrice nei confronti della società HDI assicurazioni, dava corso alla procedura esecutiva con atto di pignoramento presso terzi.
La debitrice HDI proponeva opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., asserendo di aver già adempiuto e chiedendo la sospensione dell’esecuzione. La procedura esecutiva veniva sospesa dal giudice dell’esecuzione ma, in sede di reclamo, la decisione sulla sospensione veniva riformata.
Nel termine fissato per l’introduzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 616 c.p.c., la creditrice C.L. citava in giudizio HDI dinanzi al giudice di pace, il quale dichiarava la propria incompetenza per valore.
Il tribunale, in veste di giudice d’appello, confermava la decisione del giudice di pace.
Avverso detta sentenza C.L. proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, nel primo motivo di ricorso, che la competenza a conoscere della causa di merito sull’opposizione endoesecutiva spettava al giudice di pace, essendo pacifico ed altresì documentato che l’atto di precetto intimava il pagamento dell’importo di Euro 4.736,79 e che il diverso importo indicato nell’atto di pignoramento costituiva un mero errore materiale.
SOLUZIONE
Secondo la Suprema Corte, in materia di opposizione all’esecuzione forzata proposta ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c. quando l’esecuzione sia già iniziata (c.d. opposizione di merito endoesecutiva), ai fini dell’individuazione del giudice competente per valore per il giudizio di merito a cognizione piena, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., il credito per cui si procede corrisponde a quello che risulta dal titolo esecutivo e per il quale è stato intimato precetto di pagamento; solo qualora medio tempore siano stati effettuati pagamenti parziali, che non sono contestati dal creditore e la cui esistenza non costituisce essa stessa la ragione dell’opposizione, il credito per cui si procede corrisponde al minore importo del credito indicato nell’atto di pignoramento.
QUESTIONI
La questione centrale che deve essere affrontata nella soluzione di questo caso è rappresentata dall’interpretazione dell’art. 17, co. 1, c.p.c., il quale recita: “il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede”.
Secondo la giurisprudenza, il credito per il quale si procede si determina con riferimento all’intero credito fatto valere in sede esecutiva, anche nelle ipotesi in cui l’opposizione attenga ad una sola parte di esso (così, tra tutte, Cass. n. 12513/2003), sebbene la dottrina abbia una posizione opposta, ritenendo che debba considerarsi solo la parte di credito contestata nel giudizio di opposizione all’esecuzione ai fini della determinazione del giudice competente per valore.
Nel caso in esame, tuttavia, il problema della individuazione del giudice competente per valore non è dovuto alla contestazione di una sola parte del credito, quanto alla differenza esistente tra il credito indicato nell’atto di pignoramento e il credito indicato nell’atto di precetto, di importo inferiore e tale da fondare la competenza per valore del giudice di pace.
La Corte, nello sviluppo dei passaggi logici che hanno portato ad accogliere il primo motivo del ricorso proposto dalla creditrice procedente, richiama il seguente principio di diritto: “in materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l’esecuzione sia già iniziata, l’individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell’art. 17 c.p.c., sulla base del credito per cui si procede e, quindi, dell’importo del credito di cui al pignoramento e non dell’importo del credito di cui al precetto” (Cass., sent. n. 19488 del 23/08/2013), apparentemente in contrasto con la soluzione data al caso in esame.
Tuttavia, ad una più attenta analisi si nota che il principio appena richiamato si riferisce ai casi in cui, tra la notifica dell’atto di precetto e la notifica dell’atto di pignoramento, il debitore adempia parzialmente alle proprie obbligazioni, corrispondendo una parte dell’importo dovuto. La differenza tra i crediti indicati nei due diversi atti è pertanto dovuta alla sopravvenienza di nuovi fatti. In tal caso, il valore della causa di merito sull’opposizione all’esecuzione, pertanto, deve essere determinato avendo riguardo al credito indicato nell’atto di pignoramento, il quale tiene conto dei pagamenti medio tempore intercorsi, qualora questi siano pacifici o comunque provati e non formino oggetto di contestazione nello stesso giudizio di opposizione.
Nel caso in esame, invece, la differenza tra il credito indicato nell’atto di precetto e quello indicato nell’atto di pignoramento era pacificamente dovuta a un errore materiale contenuto nell’atto di pignoramento: il pignoramento si riferiva all’atto di precetto intimato, inequivocabilmente identificato in base alla data di notificazione e alla descrizione del titolo esecutivo posto alla base, ma indicava erroneamente un credito superiore a quello di cui all’atto di precetto e superiore alla soglia della competenza per valore del giudice di pace, pari a euro cinquemila.
Agevolmente, dunque, la Corte conclude che il credito per il quale si procede non corrisponde a quello erroneamente indicato nell’atto di pignoramento, bensì a quello indicato nel titolo esecutivo e per il quale è stato intimato atto di precetto.
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