la-corte-costituzionale-conferma-la-legittimita-dellincumulabilita-della-pensione-quota-100-con-i-redditi-derivanti-da-lavoro-subordinato[1]

Nel suo primo messaggio “Urbi et Orbi” di Natale, Papa Leone XIV rileva che “Nel farsi uomo, Gesù si immedesima”, tra gli altri, con “chi è sfruttato, come i troppi lavoratori sottopagati”.

L’attuale Governo italiano, invece, impugnava in Corte costituzionale l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia) e l’art. 21 della legge della Regione Puglia 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026), nella parte in cui prevedono che la Regione e gli enti strumentali regionali verificano che nei contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro l’ora.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 188 del 16 dicembre 2025, censura il governo, non limitandosi a dichiarare infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, ma dichiarandole del tutto inammissibili.

In particolare, la sentenza rileva che il ricorrente non chiarisce perché la previsione di una soglia minima retributiva dovrebbe porsi in contrasto con i principi di sufficienza e di proporzionalità della retribuzione garantiti dall’art. 36, primo comma, Cost. (punto 7.2 della motivazione), che il ricorso assume l’erronea prospettiva dell’incidenza imperativa e cogente della disposizione regionale sulla generalità dei rapporti di lavoro privato subordinato o comunque sull’intera fascia del mercato del lavoro coperta dalla contrattualistica pubblica regionale, ma non affronta i profili della compatibilità o meno con gli evocati parametri della fissazione di una soglia minima retributiva quale criterio per la selezione del CCNL applicabile in sede di gara (punto 8.1), e che istituti di diritto privato correlati all’esecuzione del contratto di appalto che assumono rilievo sin dalla fase di gara contribuiscono invece a definire le condizioni di parità di accesso degli operatori economici e sono ispirati a un principio di continuità che deve sussistere lungo l’intera fase procedimentale, dalla predisposizione di meccanismi di selezione del contraente, all’aggiudicazione del contratto e alla sua esecuzione, a garanzia del fatto che le imprese, nella fase di esecuzione, si mantengano in possesso di requisiti già emersi in condizione di par condicio nella fase di gara (punto 9.1).

La vicenda appare sintomatica dell’attacco in corso all’art. 36 Cost. e, in definitiva, alle condizioni di vita dei ceti medio-bassi. Quegli stessi ceti medio-bassi che vengono illusi che per loro possa cambiare qualcosa da una “riforma” della giustizia.

Il contesto è ben noto a chi conosce il diritto del lavoro. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27711 del 2023 e altre, richiamati i criteri anche sovranazionali ed economici che entrano in gioco nella determinazione di un tenore di vita dignitoso, rileva che nella Costituzione c’è un limite oltre il quale non si può scendere. E questo limite vale anche per qualsiasi contrattazione collettiva, che non può tradursi in fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale (punto 38).

Il rilievo sta nel fatto che, per la prima volta nel nostro paese, viene impallinato un CCNL che era stato firmato dagli stessi sindacati confederali.

Nonostante ciò, la legge n. 144 del 2025 all’art. 1, comma 2, lettera a) delega il governo a prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca, ai sensi dell’art. 36 Cost., la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria.

Il che equivale a dire che, se un CCNL prevede un salario minimo di un euro (lordo) per ogni ora di lavoro, esso diviene il salario minimo legale.

E la storia non è ancora finita. Dopo avere tentato di introdurla nella legge di bilancio nello scorso mese di dicembre, proprio mentre viene scritta questa nota, all’art. 18 del D.L. PNRR il governo inserisce anche una norma di straordinaria necessità e urgenza, tale da giustificare un D.L. (!), che tenta di legare le mani ai giudici in materia di adeguamento della retribuzione e della contribuzione previdenziale ai sensi dell’art. 36 Cost.

Vedremo come andrà.

Non senza ricordare, tuttavia, che esiste una Corte costituzionale, con il compito di verificare la conformità delle leggi ai parametri costituzionali, e in particolare, in tema di minimi salariali, all’art. 36 Cost.

Non senza ricordare, che, oltre all’art. 36 Cost., esiste una Direttiva europea sul salario minimo, la 2022/2041/UE, che rileva che i salari minimi sono considerati adeguati se sono equi rispetto alla distribuzione salariale dello Stato membro pertinente e se consentono un tenore di vita dignitoso ai lavoratori sulla base di un rapporto di lavoro a tempo pieno (considerando n. 28) e prescrive l’accesso effettivo dei lavoratori ai salari minimi legali (art. 8), il monitoraggio e raccolta dei dati, per cui gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione le retribuzioni più basse previste dai contratti collettivi che coprono i lavoratori a basso salario e la percentuale di lavoratori da esse coperta o una loro stima e il livello dei salari versati ai lavoratori non coperti dai contratti collettivi (art. 10), e che sia garantito il diritto di ricorso in caso di violazione del diritto relativo ai salari minimi legali o alla tutela garantita dal salario minimo (art. 12), con tanto di clausola di non regresso (art. 16).

Non senza ricordare, che esistono il trattato sull’Unione europea – TUE, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE, la Carta sociale europea, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro – OIL, che pure prevedono disposizioni rilevanti al riguardo.

Non senza ricordare il messaggio “Urbi et Orbi” di Papa Leone XIV.

Antonio Carbonelli, avvocato e filosofo in Brescia

Visualizza il documento: C. cost., 16 dicembre 2025, n. 188/2025

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L’articolo La Corte costituzionale sul salario minimo sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

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