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Corte di Cassazione – Sesta sez. civile-2 – Ordinanza n.33039/2018

Condominio – delibera assembleare – annullabilità o nullità della delibera assembleare – art. 1137 c.c.– art. 92 c.p.c. – art. 287 c.p.c. – ripartizione delle spese condominiali

“…nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d’ufficio, dell’invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell’applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.”

“Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica, perciò, il principio dettato in materia di contratti dall’art.1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne pure d’ufficio la nullità, ogni qual volta la validità (o l’invalidità) dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere”

“Sono dunque da considerare nulle per impossibilità dell’oggetto, e non meramente annullabili, e perciò impugnabili indipendentemente dall’osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137, comma 2, c.c., tutte le deliberazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell’autonomia negoziale.”

CASO

Il caso in esame riguarda la proposizione di ricorso per ingiunzione da parte dell’amministratore di un Condominio, nei confronti di due condomini, relativamente al pagamento di oneri condominiali. L’attribuzione di esse spese venivano contestate dai condomini, moglie e marito, in quanto essi opponevano che le proprietà degli immobili erano, una parzialmente esclusiva di uno di essi, e l’altra in comproprietà. Il proprietario esclusivo di porzione dell’immobile dichiarava di aver saldato le spese di sua competenza, pertanto proponeva giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, asserendo che la delibera del condominio aveva conteggiato erroneamente quote millesimali non corrispondenti al diritto di proprietà, confondendole (“unica caratura millesimale”) con l’altra unità in comproprietà. Il Tribunale, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

Il Condominio soccombente impugnava in appello; la Corte d’Appello reputava nulla la deliberazione assembleare nella quale era stata approvata la ripartizione delle spese dei lavori di rifacimento della facciata condominiale poiché le quote attribuite al singolo condomino non si ritenevano corrispondenti al diritto di proprietà dello stesso.

Il Condominio soccombente anche in secondo grado, ricorreva alla Suprema Corte proponendo con unica rubrica comune i tre motivi: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 1137 c.c., 92 e 287 c.p.c.. Parte resistente proponeva controricorso, con seguente eccezione di controparte riguardo la sua inammissibilità per mancata autentica da parte del difensore della procura alle liti da questo allegata.

SOLUZIONE

La Cassazione ritiene che la deliberazione del Condominio sia stata adottata in violazione dei criteri di ripartizione delle spese e, pertanto, che non sia applicabile il comma 2 dell’art. 1137 c.c., dunque la ritiene nulla e non annullabile.

Per quanto concerne l’errata applicazione della norma in materia di ripartizione delle spese ex art. 92 c.p.c.: in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità la Corte ritiene che l’eventuale soccombenza reciproca o la ripartizione delle quote attribuite alle parti, ai sensi del secondo comma, rientri nell’esclusiva competenza discrezionale del giudice di merito, pertanto sottratto al presente giudizio.

Riguardo l’eccezione di inammissibilità del controricorso: la mancata certificazione dell’autografia della firma apposta sulla procura speciale costituisce unicamente semplice irregolarità, pertanto non comporta nullità. Il raggiungimento dello scopo dell’atto si ha con la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo contestazione basata su solide ragioni da parte del cliente riguardo l’autografia della propria firma[1].

QUESTIONI

La  sentenza della Suprema Corte, si distingue in quanto si inserisce nel dibattito sempre aperto  e nei dubbi mai totalmente dissipati, riguardanti i limiti delle eccezioni deducibili nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed in particolare se ivi è o meno sia deducibile la legittimità della delibera di approvazione della spesa, che per l’appunto, costituisce prova certa (in uno con i riparti) del credito da fare valere per la riscossione dei contributi condominiali ex art. 63 disp. att. c.c.

La Suprema Corte, a scanso di interpretazioni variabili e contingenti, si preoccupa di ribadire l’assunto, di cui in massima e sancito dalle Sezioni Unite[2]: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti l’annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto, alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e del relativo riparto”.

Nel ridetto ambito, il giudice dell’opposizione a decreto deve accogliere l’opposizione solo qualora la delibera avesse perso efficacia, vuoi poiché oggetto di sospensiva nell’eventuale parallelo giudizio di opposizione a delibera ex art. 1337, comma 2^ c.c. o perché la delibera sia stata annullata nella sede sua propria del giudizio di opposizione alla medesima.[3]

Tuttavia, nella fattispecie in esame, la Corte chiarisce che, laddove si deducano vizi attinenti la nullità  e non l’annullabilità, diversamente da quanto sopra riportato, il limite alla rilevabilità anche d’ufficio dell’invalidità della delibera nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non opera,  trattandosi dell’applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda[4].

Di conseguenza, si può far valere tale vizio anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riscossione di contributi condominiali.

Il vizio che invalida la delibera di approvazione della spesa non è sottoposto al termine perentorio ex art. 1137 c.c. per la sua impugnazione: annullamento nel termine di trenta giorni dalla delibera, per i dissenzienti, e dalla comunicazione, per gli assenti; applicandosi alle deliberazioni nulle, il principio dettato dall’articolo 1421 c.c., secondo il quale è comunque attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevare pure d’ufficio la nullità, ogni qualvolta la validità dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui debba decidere.[5]

L’attento relatore (dott. Scarpa), calando i principi generali al caso di specie, chiarisce come la circostanza che il proprietario ingiunto e comproprietario dell’altra quota apparisse tale, non poteva assurgere ad elemento discriminatorio per l’errata attribuzione degli integrali millessimi, difettando nei rapporti fra il condominio ed i singoli partecipanti, le condizioni per l’operatività del principio dell’apparenza del diritto.[6]

Quindi una ripartizione degli oneri condominiali e delle spese che attribuisca un obbligo di contribuzione  a persona diversa dal titolare della rispettiva quota di proprietà esclusiva è nulla, e tale nullità, afferendo ad elementi costituivi del diritto fatto valere può essere sollevata anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto vizio che inficia in nuce l’esistenza stessa della delibera di approvazione della spesa.

[1] Cass. Civ., sez. 2^, 20.12.2011 n.27774

[2] Cass. SU 18.12.2009 n.26629, da ultimo Cass., sez. 2^ 23.2. 2017 n.4672

[3] Cass. Sez. 6-2, 24.3.2017 n.7741.

[4] Cass. Sez. 2^, 12.1.2016 n.305; Cass. Sez. 6-2, 12.9.2018 n.22157.

[5] Cass. Sez. 6-2, 15.03.2017 n.6652

[6] Cass. Sez. 2^, 25.01.2017 n.1627

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