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Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 774 del 22 gennaio 2025, qui in commento, si è occupato di un caso in cui una rilevante e rappresentativa associazione sindacale di un comparto pubblico si è vista negare la titolarità delle prerogative di informazione e confronto per il fatto di non essere legittimata alla contrattazione integrativa.

Nel caso di specie, il CCNL del comparto “Istruzione e ricerca – 2019/2021” (d’ora in poi CCNL) prevede che i diritti di informazione e confronto siano ascrivibili «ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni» (cfr. art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1, CCNL).

È chiaro quindi che il CCNL in questione correla la titolarità della contrattazione integrativa a quella delle ulteriori prerogative sindacali di informazione e confronto, assimilando così gli ambiti di intervento dei citati diritti.

Il motivo che ha spinto l’associazione ricorrente ad agire in giudizio è stata la scelta contrattuale di riconoscere la titolarità della contrattazione integrativa in capo alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL (art. 30, comma 2, CCNL), con tutto ciò che ne sarebbe conseguito anche rispetto alla titolarità delle ulteriori prerogative. Nello specifico, la ricorrente aveva sottoscritto solamente la parte economica del nuovo CCNL e l’ARAN le aveva pertanto disconosciuto l’abilitazione alla contrattazione integrativa e, conseguentemente, la titolarità dei diritti di informazione e confronto.

Il caso e la sentenza che l’ha deciso destano particolare interesse perché offrono l’opportunità di interrogarsi sul rapporto intercorrente tra le modalità di esercizio della prerogativa sindacale per eccellenza, ossia la contrattazione collettiva, e quelle degli ulteriori diritti, tra i quali si annoverano l’informazione e il confronto, tenendo sempre presente che sullo sfondo di simili considerazioni si pongono i principi costituzionali in tema di libertà e organizzazione sindacale (art. 39, comma 1, Cost.).

Dalla sentenza, che previa disapplicazione delle norme del CCNL riconosce la titolarità dei diritti di informazione e confronto in capo alla ricorrente, si possono estrapolare due considerazioni: in primo luogo, gli ambiti di intervento della contrattazione integrativa e delle ulteriori prerogative sindacali non sono sovrapponibili e non si può pertanto subordinare la titolarità di queste ultime alla legittimazione a contrattare; in secondo luogo, la legge non prevede alcun criterio per l’accesso alle prerogative diverse dalla contrattazione collettiva, né attribuisce al CCNL la facoltà di regolarne da sé.

Rispetto al primo punto, si richiama preliminarmente la specificità delle prerogative di informazione e confronto, definite rispettivamente come la «trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa» (art. 5, co. 2, CCNL) e come «la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti […] di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare» (art. 6, co. 1, CCNL).

Se quindi già da un punto di vista “fattuale” i diritti di informazione e confronto manifestano un più ampio respiro rispetto a quello che può essere l’ambito della contrattazione collettiva, è comunque la legge stessa a rivelare questa diversa estensione dei campi di azione, nella norma in cui esclude dalle materie della contrattazione collettiva quelle oggetto di partecipazione sindacale (art. 40, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Rispetto alla seconda considerazione estrapolata dalla sentenza va osservato che, nonostante la legge faccia espresso riferimento al ruolo dei contratti collettivi nazionali nella determinazione delle modalità della partecipazione sindacale (cfr. artt. 9 e 42, commi 4 e 7, d.lgs. n. 165/2001), non è corretto interpretare tali norme nel senso di attribuire alla contrattazione nazionale la facoltà di regolare in senso limitativo l’accesso alle ulteriori prerogative, soprattutto alla luce della mancanza di una norma di legge che preveda simili limitazioni proprio come accade per l’accesso alla contrattazione collettiva (cfr. art. 43, d.lgs. n. 165/2001).

In definitiva, è opportuno che i contratti collettivi di comparto prestino attenzione a non limitare l’accesso alle prerogative secondarie ai soggetti titolari della contrattazione integrativa, pena il conflitto con le libertà garantite dall’art. 39, co. 1, Cost.

Arianna Pavin, funzionario amministrativo e dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Padova

Visualizza il documento: Trib. Roma, 22 gennaio 2025, n. 774

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L’articolo La legittimazione alla contrattazione integrativa va distinta dalla titolarità alle ulteriori prerogative: “bocciato” il CCNL Istruzione e ricerca sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

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