La mancata richiesta del compenso da parte dell’amministratore integra una remissione del debito?
Corte di Cassazione, Sez. VI civile, Ordinanza n. 24139 del 22 maggio 2018 (dep. 3 ottobre 2018)
Parole chiave: compensi – amministratore di società – svolgimento incarico – presunzione di onerosità – rinuncia tacita – remissione del debito
“Quello di amministratore di società è un contratto che la legge presume oneroso; non v’è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l’amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico. Il diritto a percepire il compenso, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio”.
Disposizioni applicate: 1236; 1709; 2364, 2389, 2697 c.c.
L’Ordinanza emessa dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, affronta un tema di grande rilevanza per i soggetti che ricoprono cariche nei consigli di amministrazione, o che si accingono ad accettarle. Ci si può infatti domandare se il diritto al compenso da parte di un amministratore di società debba o meno essere subordinato ad una richiesta diretta e se l’omissione di tale richiesta integri una rinuncia all’emolumento di amministratore.
La controversia traeva origine da una richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente in virtù della carica di amministratore di società ricoperta dal dicembre 2001 al maggio 2016. Il Tribunale, riconoscendo il diritto alla percezione dell’emolumento, si pronunciava a favore del ricorrente, liquidando, seppur in misura minore, il compenso.
La pronuncia di prime cure veniva “ribaltata” dalla Corte territoriale che – motivando sulla base di una presunta rinuncia tacita – accoglieva l’impugnazione della società sostenendo che il comportamento omissivo da parte dell’amministratore avesse integrato appunto una ipotesi di rinuncia al compenso.
Giova premettere e ricordare come sia assai discussa la natura giuridica del rapporto che lega l’amministratore alla società.
La tesi tradizionale, ancora prevalente anche nella giurisprudenza di legittimità, sostiene che il rapporto che lega l’amministratore alla società sia di natura contrattuale, riconducibile, con tutte le particolarità del caso, alla figura del mandato, dovendo quindi trovare applicazione, laddove non disposto nel sistema endo-societario ovvero nello statuto, le norme relative al contratto di mandato. E correntemente infatti si suole tuttora parlare anche di “mandato amministrativo”.
Altra tesi più recente, e prevalente soprattutto nella dottrina, osserva invece come l’amministratore sia legato alla società da un rapporto di immedesimazione organica non assimilabile né al lavoro subordinato o parasubordinato, né al lavoro autonomo, né tantomeno ad un contratto sui generis qualificabile come “contratto di amministrazione”, in quanto i poteri degli amministratori non avrebbero un carattere derivato, ma originario, ossia come organo gestorio al quale la legge stessa avrebbe deputato la funzione di attuazione dell’oggetto sociale. L’atto di nomina, infatti, sarebbe un atto unilaterale (assembleare) mentre l’accettazione costituirebbe solo una condizione di efficacia della designazione assembleare, tale meccanismo non darebbe quindi vita ad un accordo di tipo negoziale.
Sul punto sono tuttavia intervenute le Sezioni Unite, della Suprema Corte di Cassazione, con una nota pronuncia (Cassazione, Sezioni Unite, 20 gennaio 2017, n. 1545) secondo cui il rapporto tra amministratore e società non può qualificarsi né come contratto d’opera, né come rapporto subordinato o parasubordinato, ma come rapporto di tipo “societario”, “in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione“.
Si ricorda, peraltro, che in caso di contenzioso, la competenza spetta alle Sezioni specializzate del Tribunale delle Imprese, trattandosi di “rapporto societario” (art. 3, comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 168/2003).
Fatto questo breve cenno sullo “stato dell’arte” l’Ordinanza in commento, “rispolvera” ed applica la tesi tradizionale “contrattuale” riconducendo il rapporto fra amministratore e società allo schema del mandato.
Gli amministratori, indipendentemente dal fatto che si accolga una delle due opinioni sopra esposte, sono infatti titolari di un vero e proprio diritto individuale al compenso, in quanto si presume che la loro attività sia svolta a titolo oneroso.
Diversi sono tuttavia i modi con i quali si arriva ad argomentare per la presunzione di onerosità.
Secondo la pronuncia, infatti, in mancanza di specifiche previsioni pattizie, l’ordinamento riconoscerebbe agli amministratori delle società di capitali il diritto al compenso per l’attività svolta in adempimento del mandato ricevuto, naturalmente oneroso ex art. 1709 c.c. (ex multis Cass. n. 15382 del 21 giugno 2017, Trib. Roma n. 3422 del 21 febbraio 2017 e Cass. n. 23004 del 29 ottobre 2014).
E’ interessante invece notare come la dottrina prevalente faccia derivare la naturale onerosità dell’attività degli amministratori applicando invece le norme endo-societarie, in particolare l’art. 2364 comma 1 n. 3 c.c. a mente del quale l’assemblea ordinaria “determina il compenso degli amministratori se non è stabilito dallo statuto” e dall’art. 2389 c.c. rubricato: “compenso degli amministratori”.
Com’è noto infatti i compensi spettanti ai membri dell’organo amministrativo (e del comitato esecutivo) sono stabiliti dall’atto di nomina ovvero dall’assemblea oppure, ancora, dallo statuto.
Da ciò consegue che laddove il compenso non sia stato determinato, gli amministratori, avendone comunque diritto, non sono vincolati nella determinazione dello stesso alle successive deliberazioni assembleari, infatti, la mancata determinazione nell’atto costitutivo o da parte dell’assemblea non esonera la società dalla corresponsione del compenso, stante la naturale onerosità dell’attività amministrativa.
Sul punto la Corte effettua un ulteriore passaggio fondamentale, evidenziando come “non v’è ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato ad una richiesta che l’amministratore rivolge alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico”.
Pertanto, il ragionamento della Corte ci porta a ritenere che non solo il contratto di amministratore è naturalmente oneroso, ma che neppure sia necessaria una richiesta da parte dell’amministratore stesso. La sola accettazione dell’incarico, infatti, presuppone la spettanza di un compenso, salvo una rinunzia abdicativa al credito (come si dirà poco innanzi).
In assenza di una manifestazione formale in merito al compenso (i.e. compenso stabilito nell’atto di nomina o tramite delibera assembleare o nello statuto) la sua determinazione sarà calcolata sulla base di tariffe professionali o usi ovvero demandata al giudice che provvederà a liquidare in via equitativa un congruo emolumento.
Sulla base della presunzione di onerosità appare quindi chiaro come sia di fatto la gratuità dell’incarico a dover risultare espressamente (dallo statuto, o dalla delibera assembleare, o dall’atto di nomina ovvero dalla rinunzia).
Ciò detto, si noti, la Corte osserva come il diritto al compenso di amministratore, essendo posto nell’esclusivo interesse del soggetto titolare, ha natura disponibile, onde rinunciabile da quest’ultimo attraverso una remissione del debito, espressa o tacita che sia (1236 c.c.): negozio unilaterale, recettizio e a forma libera con il quale il creditore esprime la volontà, abdicativa, di rinunciare al proprio credito, estinguendo quindi l’obbligazione.
È la stessa Corte a riconoscere tale ipotesi nella sentenza n. 4261 del 20 febbraio 2009 in cui afferma che: “Il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società di capitali non giustifica l’esclusione del compenso a favore dell’amministratore, dovendo verificarsi, ai fini di tale esclusione, la sussistenza o meno di una rinuncia, espressa o tacita”.
Tuttavia, è proprio relativamente alla rinuncia che la pronuncia in commento si pone in contrasto con la sentenza emessa dalla Corte territoriale che, a suo tempo, aveva ravvisato nell’operato del ricorrente un’ipotesi di rinuncia tacita costituita dal comportamento meramente omissivo dell’amministratore, ossia nel semplice fatto di non aver richiesto il compenso durante l’espletamento della carica.
A ben vedere, il fatto che la remissione non soggiaccia a vincoli di forma e non richieda l’uso di formule sacramentali, conferma un’astratta validità di una remissione tacita, purché venga manifestata attraverso comportamenti concludenti univoci (Cass. 11749 del 18 maggio 2006).
Difatti, ai fini della validità della stessa è indispensabile che la rinuncia al credito risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di beneficiare del credito (Cass. n. 16125 del 14 luglio 2006, Cass. n. 13169 del 4 ottobre 2000).
Per la Sesta Sezione di Cassazione – e a ben vedere correttamente – tale comportamento omissivo dell’amministratore (i.e. il non aver richiesto il compenso durante la carica) non è stato di per sé sufficiente ad integrare una rinuncia tacita, trattandosi di una circostanza ambigua e non supportata da ulteriori elementi fattuali e pertanto non riconducibile ad un “comportamento concludente e non equivoco” (necessario ai fini della remissione).
La Corte osserva peraltro un ulteriore dato decisivo: “annettere rilevanza alla mera inerzia del creditore significa, in buona sostanza, ridurre indebitamente il termine fissato dalla legge per la prescrizione del diritto”.
La Corte ha così accolto il ricorso dell’amministratore, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, anche in punto di liquidazione delle spese di giudizio.
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