La prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c. è quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza

A seguito di un infortunio sul lavoro, dal quale era derivata un’invalidità temporanea di quasi un anno e un’invalidità permanente dell’11%, un lavoratore adìva il Tribunale di Forlì, chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al conseguente risarcimento dei danni.
A seguito dell’eccepita prescrizione (anche) decennale da parte della società resistente, il Tribunale rigettava la domanda, sostenendo che non vi fosse prova della ricezione, da parte della società, della lettera raccomandata contenente la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione del e che, conseguentemente, il primo atto interruttivo fosse successivo al decennio e quindi ormai tardivo rispetto all’effetto estintivo del diritto per intervenuta prescrizione.
Il successivo, proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna veniva anch’esso rigettato, sul presupposto che non era in contestazione il dies a quo del computo del termine di prescrizione (id est, il giorno dell’infortunio), bensì l’inammissibilità, per tardività, di documentazione probatoria nel sottostante giudizio di prime cure.
La decisione di merito d’appello formava quindi oggetto di ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Con l’ordinanza n. 16358 del 12.06.2024, la sezione lavoro della Suprema corte ha accolto il ricorso e, nel cassare la decisione di merito di secondo grado, ha rinviato alla Corte d’Appello, in diversa composizione.
Più nel dettaglio, con il proposto ricorso il lavoratore denunziava la nullità della sentenza (per violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c.) per non avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’anno 2008, pur essendo un documento indispensabile, nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, per avere il collegio di seconde cure ritenuto che detto documento introducesse nuovi temi di indagine.
Nel ritenere fondati entrambi i motivi di ricorso, l’ordinanza in commento svolge le seguenti considerazioni.
Nella sua funzione di nomofilachia, la Suprema corte ha già affermato come nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, oltre a precisare che non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale (v. Cass. sez. un. n. 10790/2017).
Orbene, qualora quindi nel giudizio di legittimità venga dedotta l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Corte regolatrice, in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si sia trattato, in astratto, di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (v. Cass. ord. n. 32815/2023).
Ad avviso dell’ordinanza in commento, nella fattispecie scrutinata sussiste tale indispensabilità, atteso che l’avviso di ricevimento della raccomandata (risalente all’anno 2008) era assolutamente fondamentale, in quanto volto a dimostrare l’avvenuta ricezione di quell’atto interruttivo della prescrizione che era stata l’unica ragione del rigetto della domanda pronunziato dal Tribunale (v., per fattispecie identica, Cass. n. 401/2023).
A ben vedere, quindi, nella sentenza impugnata, risulta violato l’art. 437 c.p.c. (sull’udienza di discussione nell’ambito del processo del lavoro), secondo il quale “non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa”.
Relativamente invece all’art 421 c.p.c. (sui poteri istruttori del giudice, anch’esso evocato nei motivi alla base del ricorso per cassazione), l’ordinanza in commento ricorda che già da tempo la Suprema corte, anche in funzione nomofilattica, ha precisato che pur a volere riconoscere ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri (proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale) non possono mai essere esercitati in modo arbitrario.
Conseguentemente il giudice, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all’art. 111 Cost. sul “giusto processo regolato dalla legge”, deve esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o viceversa, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso (v. Cass. sez. un. n. 11353/2004).
Sul punto il collegio di seconde cure aveva motivato l’inammissibilità della produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata dell’anno 2008, quale primo atto interruttivo, asserendo che introduceva “un tema di fatto del tutto nuovo”.
Secondo i giudici di legittimità, si tratta all’evidenza di una motivazione di mero “stile”, nonché apparente, alla luce del fatto che, per quanto riportato dagli stessi giudici d’appello nello svolgimento del processo, il tema del ricevimento di quel primo atto interruttivo era stato ampiamente dibattuto in primo grado, sicché non poteva all’evidenza essere considerato “un fatto del tutto nuovo”.
A ben vedere, quindi, sotto questo profilo, risulta violato anche l’art. 421 c.p.c.
Nel cassare, pertanto, l’impugnata sentenza di merito, l’ordinanza n. 16358/2024 enuncia il seguente principio di diritto al quale dovrà conformarsi il collegio del rinvio: “prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c. è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 12 giugno 2024, n. 16358
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