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Due recenti pronunce che trattano la responsabilità solidale negli appalti ci danno la possibilità di raccogliere le idee sulle tutele dei lavoratori nell’ambito del decentramento produttivo.

Si tratta di Cass. 8 giugno 2023 n. 16283 ord. in materia di vendita di cosa futura e di Cass. 19 luglio 2023 n. 21386 ord. in materia di contratto di trasporto.

L’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 (rubricato “Appalto”) stabilisce che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento (…) può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

Si tratta di una tutela che vede il committente in una posizione di garanzia dei diritti dei lavoratori della filiera dell’appalto e che mira a stimolarlo ad affidarsi a controparti serie, giacché, ove queste non assolvano i propri obblighi nei confronti dei lavoratori, dovrà farlo lui.

Vi è poi la c.d. azione diretta prevista dall’art. 1676 c.c., che, nell’insieme, offre una garanzia più circoscritta. La norma recita “Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.”

Nel primo caso qui segnalato (Cass. 8 giugno 2023 n. 16283) è stata esclusa l’applicazione del regime della responsabilità solidale poiché si è ritenuto il contratto una vendita di cosa futura “pura” senza alcun tratto – neppure residuale – dell’appalto.

In particolare, la Corte osserva che, sulla base dei propri precedenti, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare caratterizzante l’appalto si affianchi quella di dare, tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo alla volontà dei contraenti oltre che al senso oggettivo del negozio. Ciò al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita).

Chiarita tale differenza, la Suprema Corte conferma la valutazione del giudice di merito per cui nel caso concreto si era in presenza di un acquistato di beni su catalogo e non vi erano istruzioni al venditore nella realizzazione degli stessi, sicché non poteva dubitarsi dell’inquadramento della fattispecie nella vendita di cosa futura e non nell’appalto.
Analoga impostazione qualificatoria è rinvenibile tra l’altro in Cass. 12 marzo 2018, n. 5935; Cass. 12 aprile 1999 n. 14209; Cass. 30 marzo 1995 n. 3807 e Cass. civ., Sez. II, 08/09/1994, n. 7697.

A ben vedere, a partire dai primi anni del millennio, sono rinvenibili alcune pronunce di merito di grande interesse sul piano giuslavoristico.

Fin da allora si aveva ben presente che la segmentazione del ciclo produttivo può realizzarsi attraverso strumenti contrattuali diversi dall’appalto. Si pensi al caso della somministrazione di beni o della locazione, con attività lavorative formalmente accessorie ma sostanzialmente prevalenti, alla subfornitura industriale, al rapporto di franchising, nel quale il prestito della manodopera viene a volte giustificato dall’interesse del franchisor a controllare le modalità di sviluppo dell’attività, nonché al merchandising nella grande distribuzione, nel quale peraltro difetta un rapporto contrattuale diretto tra la società di servizi e il grande magazzino, poiché sovente i lavoratori vengono inviati a svolgere la propria prestazione presso i negozi sulla base di accordi presi tra la società di merchandising e l’impresa che fornisce i prodotti.

Diverse sentenze avevano preso posizione su alcune tipologie contrattuali, tra l’altro dando importanza alla prevalenza del tipo di prestazione presente nel contratto e comunque sposando una nozione, per così dire giuslavoristica di appalto, incentrata sull’apporto lavorativo di chi vi è impiegato. E così si menzionano a titolo esemplificativo Trib. Milano 27 ottobre 2009, est. Vitali relativa a un contratto di vendita di apparecchiature informatiche mista ad assistenza; Trib. Milano 29/11/2007, est. Di Leo relativa alla fornitura di stoviglie e posate per il servizio di ristorazione alla quale si aggiungeva l’attività di consegna, ritiro, detenzione, santificazione e riconsegna collegate alla fornitura stesa, nella quale risultava prevalente l’obbligazione di facere rispetto a quella di dare. Anche Trib. Monza 12 settembre 2007.

In merito a quella stagione di pronunce mi sia constato rinviare ai miei scritti “La responsabilità solidale e le altre tecniche di tutela dei diritti dei lavoratori negli appalti”, in, Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2012, 615; “Tecniche di tutela degli interessi dei lavoratori nel contesto di forme di decentramento produttivo particolari”, in Il Lavoro nella Giurisprudenza (Gli Speciali), 2011 p. 51; “Sulla vis espansiva della nozione di appalto ai fini giuslavoristici”, in Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2009, 1021 e “Appalto e subappalto”, ivi, 2008, 399.

Più di recente è di interesse Trib. Milano 02/05/2018 n. 116, est. Dossi – riguardante un contratto di “partnership” – nella quale viene rilevato che, avuto riguardo al concreto assetto contrattuale, deve ritenersi che la prevalente funzione pratico-economica del negozio in esame fosse quella della fornitura di un servizio a favore dell’affidante, con organizzazione dei mezzi da parte dell’operatore ed assunzione del relativo rischio economico. Si conclude quindi che la causa prevalente del contratto atipico di partnership è assimilabile a quella del contratto tipico di appalto e si osservava che la giurisprudenza ha più volte precisato che “ai contratti non contemplati dal legislatore (atipici o innominati) possono applicarsi oltre alle norme generali in materia di contratti (art. 1323 c.c.) anche le norme regolatrici dei contratti nominati quante volte il concreto atteggiarsi del rapporto, quale risultante dagli interessi coinvolti, faccia emergere situazioni analoghe a quelle disciplinate dalla seconda serie di norme”. Trib. Padova 18/12/2020 n. 20 est. Rigon, che, adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, ha esteso la responsabilità solidale del committente di un appalto anche ai crediti dei lavoratori in somministrazione all’appaltatore e utilizzati nell’esecuzione dell’appalto.

La pronuncia più significativa sul tema è però Corte Cost. 6 dicembre 2017, n. 254 che, in riferimento alla fattispecie della subfornitura industriale di cui alla L. 192/1998, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 – prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore – giacché si è reputata possibile l’applicazione in via analogica della norma a fattispecie contrattuali diverse da quelle espressamente previste “ma pur sempre nell’ambito di situazioni omogenee, rispetto all’appalto, di lavoro indiretto”. La Consulta all’obiezione per cui la natura eccezionale della norma sulla responsabilità solidale del committente osterebbe ad una sua applicazione estensiva in favore di una platea di soggetti diversi dai dipendenti dell’appaltatore o subappaltatore – ai quali soltanto la norma stessa fa testuale riferimento – ha replicato che l’eccezionalità della responsabilità del committente è tale rispetto alla disciplina ordinaria della responsabilità civile – che esige di correlarsi alla condotta di un soggetto determinato – ma non lo è più se riferita all’ambito – ove pur distinto  ma comunque omogeneo in termini di lavoro indiretto – dei rapporti di subfornitura. La stessa ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente – ossia evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale – non giustifica, come sottolineato dal Giudice delle leggi, una esclusione che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost., atteso che la tutela del soggetto che assicura un’attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. È assai emblematico rilevare a questo proposito che la Corte Costituzionale ha messo in risalto che, nel contratto di subfornitura, le esigenze di tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice sono da considerare finanche più intense e imprescindibili che non nel caso di un “normale” appalto, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro. Più nel dettaglio viene osservato che l’estensione della responsabilità solidale ai dipendenti del subfornitore costituisce il naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come “sottotipo” dell’appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi. Tuttavia, la Consulta evidenzia che, anche nell’ambito del diverso orientamento che ricostruisce la subfornitura come “tipo” negoziale autonomo, non può escludersi l’applicazione, in via analogica, dell’art. 29 in favore dei dipendenti del subfornitore. Il contratto di subfornitura realizza – secondo l’approccio interpretativo che ne evidenzia l’autonomia dalla figura contrattuale dell’appalto – una forma “non paritetica” di cooperazione imprenditoriale nella quale marcata è la dipendenza economica e tecnica del subfornitore che, inserito nel ciclo produttivo del committente, è tenuto a conformare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle direttive e specifichedi quest’ultimo.  L’impianto è confermato in relazione alla subfornitura industriale da Cass. 05/03/2020 n. 6299.

Sicché oggi – e ciò è un dato di particolare importanza – può affermarsi che sia applicabile quale regola generale la tutela della solidarietà alle situazioni di decentramento produttivo nelle quali si svolga un’attività lavorativa (prevalente) di lavoratori riconducibili a soggetti terzi.

Per quanto detto – benché le conclusioni concrete alle quali perviene la qui segnalata Cass. 8 giugno 2023 n. 16283 appaiono corrette e coerenti con la mancanza di prevalenza del lavoro e in definitiva con l’esistenza di una situazione di decentramento produttivo – stonano fortemente alcune affermazioni di contorno rinvenibili nell’ordinanza, oltretutto a ben vedere inutili ai fini dell’argomentazione.

In particolare si legge “Ciò posto, il motivo di ricorso è infondato, in quanto la fattispecie – che configura una responsabilità di carattere eccezionale in relazione a debiti altrui – trova applicazione solo in relazione allo schema contrattuale tipico previsto dalla norma, ossia al contratto di appalto, restando esclusa l’estensione della responsabilità in relazione ad altri schemi contrattuali” e successivamente si legge anche che Irrilevante è, infine, il richiamo a Corte Costituzionale 254 del 2017, che ammette l’applicazione dell’art. 29 alla subfornitura, posto che qui non vi è tale tipo di rapporto.”

I due concetti così esposti fanno pensare che la tecnica di tutela della solidarietà sia applicabile alla sola fattispecie dell’appalto e, a tutto voler concedere, sia estensibile esclusivamente a quella della subfornitura industriale. Ma, come si è visto, il lungo cammino interpretativo sopra esaminato ci consegna principi del tutto opposti.

Cass. 19 luglio 2023 n. 21386 ord. affronta invece il caso di un contratto di trasporto e più  specificamente di sub trasporto. La Corte esclude l’applicazione alla fattispecie della responsabilità solidale.

A questo fine viene in primo lungo ricordata la distinzione tra contratto di appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, riconoscendo, solo in relazione al primo, la tutela apprestata dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. La garanzia della solidarietà presuppone secondo la Corte una diversa obbligazione del vettore, non limitata alle tipiche operazioni di trasporto, ma dal contenuto più ampio e comprensivo di una articolata prestazione di servizi, riconducibile alla disciplina dell’appalto, con la relativa responsabilità. E in questo senso si vedano anche Cass. Civ. 31 marzo 2023 n. 9126 ord.; Cass. 6 marzo 2020, n. 6449 ord.; Cass. 14 luglio 2015, n. 14670; Cass 13/03/2009 n. 6160 e Circ. Min. Lav. 11/07/2012 n. 17.

La Corte inoltre evidenzia un ulteriore aspetto evocativo: tale ricostruzione teorica troverebbe conferma nel fatto che il legislatore ha regolamentato, con autonoma disciplina il contratto di trasporto, prevedendo un particolare regime di responsabilità solidale attenuato disciplinato dall’art. 83-bis DL 25/06/2008 n. 112, convertito con L. 06/08/2008 n. 133 e modificato dalla L. n. 190 del 2014. In particolare, è stabilito un più breve termine di decadenza dell’azione (di un anno e non di due anni) e la responsabilità si è comunque esclusa nel caso in cui il committente abbia verificato, preliminarmente alla stipulazione del contratto di trasporto, la regolarità contributiva ed assicurativa del vettore. Condotta quest’ultima che, invece, resta ininfluente ai fini della responsabilità ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 (Cass. 19 agosto 2022, n. 24981).

Parlandosi di trasporto, un cenno va fatto al più ampio ambito degli appalti nella logistica. Gli stessi un tempo erano utilizzati principalmente in relazione a servizi di gestione dei prodotti finiti (essenzialmente trasporto e immagazzinamento), per passar successivamente verso modelli sia di logistica della filiera produttiva (gestione e stoccaggio dei prodotti o di materie prime, prelievo, imballaggio e immagazzinamento), sia di logistica della distribuzione business-to-business (gestione dei fornitori per attività di approvvigionamento, di pianificazione e monitoraggio della produzione, o di sussidio nelle attività di sviluppo del prodotto), sia infine di logistica business-to-consumer (ad es. gestione della restituzione del prodotto errato o danneggiato in garanzia). Tanto che oggi si parla di logistica integrata.

In questo contesto è stata introdotta una nuova norma: l’art. 1677-bis c.c. ad opera dell’art. 1, comma 819, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), e successivamente sostituito dall’art. 37-bis DL 30/04/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29/06/2022, n. 79. Essa recita Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.”.

La disposizione – collocata nel Capo VII titolato “Dell’appalto” e rubricata come “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose” – ha riguardo agli operatori della logistica, la cui tipica attività comprende appunto “congiuntamente” la prestazione dei servizi ivi menzionati.  Dal tenore della norma e dalla sua collocazione codicistica è chiara l’applicazione della disciplina dell’appalto e, solo per quanto riguarda le attività di trasferimento di cose da un luogo ad un altro, si applica quella relativa al contratto di trasporto in quanto compatibile. Il legislatore ha quindi riconosciuto – senza nominarlo – il contratto di logistica come sottotipo del contratto di appalto di servizi.

Benché la nuova norma disciplini il contratto di logistica come un sottotipo del contratto di appalto, al quale si applicano quindi le norme ad esso relative, si è visto che, parzialmente, si applicano le norme sul contratto di trasporto per le attività di trasferimento di cose.

Vi è da chiedersi quale sia la sorte della responsabilità solidale in questi casi. Il Ministero del Lavoro, con la Risposta del 17/10/2022 n. 1 ad un interpello posto da due dei principali sindacati nel settore dei trasporti, ha affrontato la specifica questione, affermando che, in caso di appalti di più servizi di logistica come descritti nell’art. 1677-bis c.c., si applica comunque la disciplina della responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003. Il Ministero ha osservato che il contratto di logistica rappresenta una peculiare ipotesi di contratto di appalto di servizi e perciò l’applicazione “delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è sottoposta a un vaglio di compatibilità che comunque deve tenere conto del fatto che il contratto di servizi oggetto dellarticolo 1677-bis c.c. rientra nel genus dei contratti di appalto ed è, quindi, regolato in via principale dalla relativa disciplina”.

Il vaglio di compatibilità quindi non consente di escludere il regime di solidarietà di cui al[l’]articolo 29 (…) sia perché lesclusione sarebbe incoerente con la disciplina generale dellappalto, sia perché introdurrebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore impegnato nelle sole attività di trasferimento di cose dedotte in un contratto di appalto. Infatti, larticolo 29 citato svolge un ruolo fondamentale nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto, ampliando la responsabilità solidale del committente”.

Nel formulare questa chiarissima presa di posizione il Ministero ha opportunamente richiamato i due temi sopra trattati: da un lato il dibattito sul c.d.“appalto di servizi di trasporto” in presenza di un contesto di predeterminazione e la sistematicità dei servizi, accompagnate dalla pattuizione di un corrispettivo unitario e dalla assunzione dei rischi da parte del trasportatore” e, dall’altro la pronuncia della Corte Costituzionale sulla subfornitura industriale.

Infine, a proposto della tecnica di tutela della solidarietà va ricordato che, sul piano della sicurezza, vige l’art. 26, comma 4, d.lgs. 81/2008 (TU in materia di igiene e Sicurezza sul Lavoro) che prevede che l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera degli enti pubblici assicurativi degli infortuni (in primis l’INAIL) salvo che i danni siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. In giurisprudenza Trib. Venezia 30/12/2020, est. Coppetta Calzavara e Trib. Cremona, pen., 23/09/2022, n. 732, est. Tagliaferri. Una norma anche questa il cui ambito di applicazione meriterebbe delle riflessioni.

Filippo Capurro, avvocato in Milano

Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 8 giugno 2023, n. 16283; Cass., ordinanza 19 luglio 2023, n. 21386

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L’articolo La responsabilità solidale nel decentramento produttivo: una tecnica di tutela per molti ma non per tutti sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

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