La sussistenza del requisito della c.d. vivenza a carico ai fini dell’erogazione della pensione ai superstiti

Premessa
Com’è noto, alla morte di un pensionato ovvero di un lavoratore assicurato, alcuni dei suoi familiari hanno diritto ad una pensione, nell’ambito di quella specifica protezione che l’ordinamento giuridico riconosce ai familiari più stretti del de cuius, quali il coniuge e i figli e, in subordine, i suoi genitori, i fratelli o le sorelle inabili (tutela questa che trova fondamento nell’esigenza di tutelare le esigenze di vita della famiglia cui il defunto contribuiva).
L’art. 13 della legge n. 636/1939 individua espressamente i familiari superstiti che hanno diritto alla prestazione previdenziale di che trattasi: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle.
Nello specifico la prestazione spetta:
a) al coniuge superstite, anche se separato (a prescindere dall’addebito della separazione);
b) ai figli del lavoratore ovvero del pensionato deceduto (a questi sono equiparati, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 818/1957, i figli legittimati o naturali, i figli adottivi o affiliati, i figli riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto. Per avere diritto alla pensione, i figli alla data della morte del lavoratore o pensionato devono risultare: a) minorenni (fino a 18 anni); b)maggiorenni studenti di scuola media o professionale fino a 21 anni a carico del deceduto a condizione di non prestare attività lavorativa; c)maggiorenni studenti universitari per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, sempre che risultino a carico del deceduto e a condizione comunque di non prestare attività lavorativa; d) inabili di qualsiasi età che risultassero a carico del deceduto alla data della morte;
c) ai nipoti minori (equiparati ai figli) o maggiorenni inabili soltanto se a carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte degli stessi e con essi conviventi;
d) in assenza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che, alla data di morte del lavoratore e/o pensionato, siano a carico dello stesso;
e) sempre in assenza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che, alla data di morte del lavoratore e/o pensionato, siano a carico dello stesso.
L’altra delle condizioni prevista per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali in favore dei superstiti, è la vivenza a carico del soggetto lavoratore-pensionato deceduto, requisito sempre richiesto ad eccezione del coniuge e dei figli minori e che viene soddisfatto in presenza di due specifiche condizioni:
1) la non autosufficienza economica circostanza che viene integrata quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%;
2) mantenimento abituale.
Con due recenti ordinanze, la sezione lavoro della Corte di cassazione è tornata ad affrontare appunto la tematica del requisito della vigenza a carico.
L’ordinanza n. 14452 del 23.05.2024
La gravata sentenza della Corte d’Appello di Salerno aveva confermato la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva rigettato, per difetto di prova del requisito della c.d. vivenza a carico, la domanda di un superstite tesa a conseguire, in via diretta, la pensione di reversibilità della nonna deceduta.
Due i motivi di ricorso per cassazione.
Con il primo veniva denunciata la violazione dell’art. 38, del d.P.R. n. 818/1957 (nel testo risultante dalla declaratoria d’incostituzionalità operata dalla decisione della Corte costituzionale n. 88/2022), per essere stata nei giudizi di merito rigettata la sottostante domanda sebbene debba ritenersi ammessa la possibilità che i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti possano beneficiare in via diretta della pensione di reversibilità già spettante agli ascendenti.
Con il secondo motivo, la censura afferiva al (ritenuto) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la Corte territoriale verificato se i redditi del nucleo familiare del ricorrente fossero sufficienti a garantire anche il di lui sostentamento o se non fosse invece il trattamento pensionistico della di lui nonna a contribuirvi prevalentemente.
L’ordinanza in commento ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi di ricorso.
Con riguardo al primo, infatti, ad avviso del collegio di legittimità, il giudice di seconde cure non hanno in alcun modo dichiarato che il ricorrente non potesse beneficiare della pensione di reversibilità (in quanto non rientrante nelle categorie di legittimati originariamente prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 818/1957), avendo invece ritenuto che, “difettando la prova del requisito della sua vivenza a carico della defunta nonna, la questione dell’astratta spettanza della pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro diveniva irrilevante.”
Il secondo motivo è stato ritenuto invece inammissibile in ragione del fatto che la censura sul punto mossa nel ricorso non è consentita nei casi di c.d. doppia conforme di merito (ex art. 348-ter, ult. co., cpc, nel testo vigente ratione temporis).
L’ordinanza n. 19485 del 16.07.2024
La Corte d’Appello di Torino accoglieva il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Asti che aveva (invece) respinto la domanda proposta nei confronti dell’Inps finalizzata al pagamento della pensione di reversibilità, in quanto figlio maggiorenne inabile e convivente a carico della madre, dalla data del decesso di quest’ultima.
Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, ritenendo non sufficientemente provato il requisito della vivenza a carico da parte del richiedente, in ragione dei percepiti pensione di invalidità e reddito di cittadinanza, aspetto questo in ragione del quale il tribunale aveva escluso la dipendenza economica dalla de cuius.
A sua volta, la Corte d’Appello aveva invece ritenuto sussistente sia il requisito della vivenza a carico della madre da parte del ricorrente, anche per l’assenza di reddito imponibile, sia il requisito sanitario.
Da qui il ricorso per cassazione proposto dall’Inps e argomentato su tre motivi.
Il primo motivo censurava (per vizio di violazione di legge dell’art. 22 della legge n. 903/1965 e dell’art. 2 della legge n. 222/1984) il fatto che la Corte d’Appello avesse riconosciuto il diritto alla prestazione di reversibilità, ritenendo sussistente il requisito sanitario, secondo i parametri previsti in materia di invalidità civile e non invece alla stregua dei criteri di cui alla legge n. 222/1984 (in materia di accertamento della totale inabilità lavorativa), non sussistendo alcuna presunzione di inabilità lavorativa in capo a chi è stato accertato invalido civile al 100%.
Il secondo motivo deduceva invece che (sempre per vizio di violazione di legge dell’art. 22 della legge n. 903/1965 in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 414 e 421 cpc) la Corte d’Appello aveva erroneamente riconosciuto il diritto del richiedente alla prestazione di reversibilità, riconoscendo, a suo favore, la sussistenza del requisito della vivenza a carico della madre, benché fosse decaduto dall’onere della prova.
Con il terzo motivo, infine, l’Inps deduceva il vizio di violazione di legge (dell’art. 22 della legge n. 903/1965, in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cpc), in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva accertato la sussistenza del requisito della vivenza a carico della dante causa del ricorrente, attribuendo valore vincolante a specifici elementi di prova, quali le dichiarazioni rese all’Agenzia delle Entrate a fini reddituali, senza valorizzare tutte le circostanze emerse in corso di causa.
L’ordinanza in commento, mentre ha rigettato il primo motivo perché infondato, ha accolto gli altri due e, cassando quindi la gravata sentenza di merito, rinviando nel merito alla Corte d’Appello di Torino
Alla base di questa decisione (alla quale dovrà attenersi il collegio di merito del rinvio), vi è il fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della “vivenza a carico”, qualora non identificatosi indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, “va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile e tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito (Cass. n. 9237/18).”
Nella fattispecie scrutinata in sede di legittimità, ad avviso del collegio il dato valorizzato dalla Corte territoriale del reddito imponibile del ricorrente, pari a zero, è inconferente a fronte della percezione, da parte dello stesso, di importi mensili a titolo sia di pensione di invalidità, sia di reddito di cittadinanza.
In altre parole, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto chiarire perché tali redditi non sono erano da considerare sufficienti a fronte delle reali esigenze di vita del richiedente la pensione e perché l’intervento di sostegno economico della madre dello stesso doveva considerarsi effettuato in misura prevalente, a fronte dei sussidi economici che questi già percepiva.
Brevi conclusioni
Le due ordinanze della Corte di cassazione qui annotate, sebbene giungano a due decisioni diverse, nondimeno appaiono comunque legate da un trait d’union abbastanza chiaro: la necessità per il giudice di merito di valutare adeguatamente tutti i presupposti sottesi alla corretta individuazione della presenza dell’essenziale requisito di “vivenza a carico” del soggetto che chiede l’erogazione del trattamento pensionistico per i superstiti.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 23 maggio 2024, n. 14452; Cass., ordinanza 16 luglio 2024, n. 19485
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