L’abnormità del comportamento: la condotta colposa nel danno da cose in custodia

Con l’ordinanza n. 4408 del 19 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, conferma le decisioni di merito attraverso le quali veniva affermato il comportamento abnorme dei dipendenti di una società – rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente sul luogo di lavoro in cui decedeva il datore di lavoro – con la conseguenza che nessun risarcimento poteva venirgli riconosciuto.
Da quanto si arguisce dal conciso contenuto del provvedimento commentato, l’incidente sarebbe infatti da ascrivere ad una condotta imprevedibile ed imprudente, sia dei dipendenti che del datore, attraverso la quale veniva caricato sul tetto di un montacarichi un rack che, incastrandosi nel muro, faceva uscire il montacarichi dalle guide e lo faceva precipitare.
In sostanza, i tre soggetti infortunati, dovevano consegnare il rack ad una Società che operava ad un piano alto di un edificio e, non riuscendo diversamente, lo caricavano sul tetto della cabina che purtroppo cadeva rovinosamente.
La causa riguarda, in particolare, la richiesta di risarcimento che uno dei tre infortunati formulava nei confronti del condominio e dei soggetti cui era affidata la manutenzione degli impianti elevatori.
Vi è da dire che pure le analoghe cause proposte dall’altro infortunato e dagli eredi del datore di lavoro, deceduto nel sinistro, avevano sorte non migliore (Cass. ordd. n. 30298/2023 e n. 9884/2024).
L’ordinanza in commento si concentra su alcune questioni – oggetto del ricorso principale – meno interessanti per la materia trattata (in particolare: la validità come fonte di prova e convincimento della consulenza resa in sede penale, utilizzata dai giudici di merito per ritenere provata la responsabilità degli infortunati nella causazione del sinistro).
Vi è però che tocca, seppure con riferimento a tutele risarcitorie in sede civile, il tema dell’abnormità del comportamento, anomalo ed eccezionale, imprudente ed imprevedibile, dei tre soggetti.
La sentenza chiarisce che «L’apprezzamento del carattere abnorme – e quindi connotato da una colpa macroscopica – dello stesso danneggiato elide, pertanto, il nesso causale tra il danno e la cosa custodita, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità (che, anzi, è ormai consolidata nel ritenere idoneo ad interrompere quel nesso anche una mera condotta colposa del danneggiato: per tutte, v. Cass. nn.21675/2023, 2376/2024 e 21065/24)».
Usando come spunto di riflessione la pronuncia, sembrerebbe di poter affermare che l’abnormità della condotta che interrompe il nesso causale parrebbe essere interpretata in modo più ampio in sede di risarcimento civile (in particolare, per le cose in custodia, ex art. 2051 c.c.), rispetto a quanto accade sui luoghi di lavoro.
In quest’ultimo caso, citando un principio che appare ormai del tutto maggioritario, «se è vero che a seguito dell’introduzione del d.lgs 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio «dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore» al concetto di «area di rischio» (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.)» (così, in particolare, Cass. pen., Sez. Sez. 4, 21 giugno 2022, n. 23808): area di rischio che non di rado è stata ampliata fino a ricomprendervi, di fatto o quasi, qualsiasi attività svolta durante il lavoro.
Alcune pronunce, si concentrano sull’imprevedibilità dell’azione del lavoratore (cfr. Cass., 27 gennaio 2022, n. 2403), altre, ormai più numerose, – tendenzialmente in chiave di allargamento del favor prestatoris – sondano proprio l’ampiezza dell’area di rischio gravante sul datore, onde riconoscere l’abnormità della condotta solo se quest’ultima se ne trovi al di fuori ed il datore abbia posto in essere ogni presidio possibile, anche in termini di vigilanza, per evitarla (in tal senso, cfr. Cass. 16 febbraio 2023, n. 4980, Cass. 10 novembre 2022, n. 33239, Cass. 13 ottobre 2015, n. 20533, Cass. 09 giugno 2017, n. 14468.
Quest’ultima in particolare è illuminante per chiarire il ragionamento: «In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., posto che, ai fini del superamento della presunzione di cui all’art. 1218 c.c., grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta, e di aver adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, il vizio strutturale del macchinario, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata, da parte del datore di lavoro, dell’assolvimento dei suddetti obblighi di protezione specifici)».
Anche in sede penale, il tema è affrontato con criteri non dissimili.
Si veda, tra le altre, Cass. Pen., Sez. 4, 2 marzo 2020, n. 8168: «All’interno dell’area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; cfr. sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT c/ Musso Paolo, rv. 275017); oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (cfr. sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, B.G., Rv. 272222)».
Si deve, quindi, concludere che a esonerare il datore di lavoro da responsabilità non sia sufficiente – come invece nella sentenza in commento – una colpa del danneggiato, ma necessiti un comportamento del dipendente del tutto inconferente rispetto alle mansioni assegnate o, ancor meglio, una condotta talmente irragionevole ed insensata che non poteva essere in alcun modo prevista e valutata dal datore di lavoro nel sondare i possibili plurivoci aspetti dell’attività svolta in seno alla propria impresa.
Giacomo Battistini, avvocato in Massa
Visualizza il documento: Cass. civ., sez. IIIª, 19 febbraio 2025, n. 4408
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