L’amministrazione di sostegno e le disposizioni testamentarie a favore dell’amministratore
Cass. Civ. , Sez. II 4 marzo 2020 n. 6079 – TEDESCO – Presidente, OLIVA – Relatore
Amministrazione di sostegno – testamento olografo – incapacità del tutore e del protutore
(C.c., artt. c.c. 411-591- 596)
“In assenza di divieto previsto dalla legge, nel caso dell’amministrazione di mera assistenza il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell’amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti (amministratore e beneficiato) sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza – la quale ultima è stata evidentemente ritenuta dal legislatore, ai fini che qui interessano ed in funzione del suo connotato di stabilità e del vincolo affettivo che essa implica, assimilabile al rapporto coniugale.”
CASO
Nel 2005 A.G., L. e S. convocano in giudizio innanzi il Tribunale di Palermo D.M. e C. B. chiedendo l’annullamento o la nullità del testamento olografo di Ag. Gi. e l’apertura della successione legittima dello stesso. In particolare, con le disposizioni testamentarie, redatte nel 2003, il de cuius aveva: i) istituito erede il proprio curatore D.M. attribuendogli tutta la quota disponibile dell’asse; ii) devoluto alla convivente C.B. una rendita vitalizia annuale pari alla metà dei frutti della predetta quota disponibile; iii) riservato ai figli solo la quota legittima al netto delle elargizioni ricevute dagli stessi durante la vita del testatore e di quanto trattenuto senza titolo sull’eredità della madre del testatore. Per la loro domanda, gli attori deducevano che il padre avesse redatto il testamento in condizione di incapacità naturale o comunque determinato da un vizio di volontà. Inoltre, sostenevano che il curatore del soggetto inabilitato, quale il convenuto D.M., dovesse essere ritenuto incapace di succedere al proprio assistito al pari di quanto accade per la figura del tutore ex art. 596 c.c. . I giudici di merito rigettarono la domanda ritenendo non raggiunta la prova dell’incapacità naturale sia di errore, violenza o dolo. In sede d’Appello, la Corte aggiunse che l’incapacità naturale del de cuius fosse esclusa in radice in virtù della sentenza del 21.03.12 che ne revocava la precedente interdizione, dichiarandolo solamente inabilitato. Ricorrono per la cassazione i figli del de cuius. Gli appellanti sostengono la disparità di trattamento e l’incostituzionalità della norma ex art. 596 c.c., rispetto alla figura del curatore dell’inabilitato, ritenendo che l’applicazione residuale ex art. 411 c.c. si debba integrare, a maggior ragione, all’istituto della curatela.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, afferma come l’errore della parte ricorrente sembra quello di ritenere che gli istituti della tutela dell’interdetto, della curatela dell’inabilitato e dell’amministrazione di sostegno corrispondano a gradi decrescenti di inattitudine a curare i propri affari, o di infermità. In particolare, la parte ricorrente ritiene che gli articoli 596, 597 e 598 c.c., stabilendo l’incapacità del tutore dell’interdetto a succedere per testamento, dovrebbero essere applicati anche all’inabilitato in quanto si applicano, seppur in via residuale, all’amministrazione di sostegno la quale esige un minor grado di infermità rispetto all’istituto della inabilitazione. La pronuncia elaborata dalla Corte, benché la fattispecie riguardasse un testamento redatto da un soggetto inabilitato, si impernia, a causa della reiterata posizione assunta dalla ricorrente, sull’istituito dell’amministrazione di sostegno. Sul tema, la Corte afferma che: i) l’amministrazione di sostegno non rappresenta un quid minus rispetto all’istituto dell’interdizione o inabilitazione e l’ambito di applicazione non può essere individuato con riguardo al meno inteso grado di infermità ma rispetto “alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa”; ii) vanno distinte diverse ipotesi di amministrazione di sostegno c.d. sostitutiva o mista e l’amministrazione puramente di assistenza: nella prima l’amministrazione si avvicina molto alla tutela in quanto l’amministrato, pur non essendo incapace di compiere atti giuridici, non è in grado di determinarsi senza un aiuto attivo dell’amministratore, a contrario, nella seconda, l’amministrazione è simile alla curatela, per la quale l’ordinamento non prevede i divieti di ricevere testamento e donazione; iii) per l’ultima tipologia, in assenza di un esplicito divieto, il beneficiario può disporre del suo patrimonio a favore dell’amministratore, anche tramite disposizioni testamentarie, a prescindere che sussistano vincoli di parentela, di coniugio o una convivenza ex art. 411 c.c. ; iv) la mancata inclusione delle disposizioni testamentarie a favore dell’amministratore oltre il quarto grado non comporta automaticamente l’invalidità o l’inefficacia delle disposizioni testamentarie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente; v) all’amministratore di sostegno, in linea generale, non è preclusa la capacità di succedere per testamento al proprio assistito, potendosi configurare un siffatto limite soltanto con riguardo ai casi di amministrazione mista o sostitutiva, in coerenza con la normativa prevista in tema di tutela.
QUESTIONI
Benché la sentenza abbia statuito in merito all’amministrazione di sostegno, sembra utile precisare che l’inabilitato non è un soggetto incapace in quanto le regole fissate dall’articolo 591 c.c. si ritengono tassative e non danno menzione dell’incapacità dell’inabilitato (G. Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, Milano, 2015, p. 666). Secondo la legge, sono incapaci di testare coloro che sono privi della capacità di agire ovvero i minori, gli interdetti e coloro che, per qualsiasi causa, anche transitoria, si provi essere stati incapaci d’intendere e di volere. Inoltre, l’incapacità del testatore “postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi” (Cass. 30 novembre 2017 n. 28758). Per tale motivo, come è stato osservato, gli attori, oltre a sostenere l’incapacità naturale del testatore e la coartazione dello stesso, affermavano l’incostituzionalità dell’art. 596 c.c. al fine di eliminare, per lo meno, la disposizione testamentaria a favore del curatore. Come osservato, la Corte di Cassazione ha, dapprima, evidenziato come la differenza tra interdizione/inabilitazione e amministrazione di sostegno non stia nel maggiore o minor grado di infermità ma nella “maggiore idoneità dello strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa; pertanto appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento” (Cass. 26 luglio 2013, n. 18171). A causa della reiterata declaratoria di incostituzionalità, la pronuncia in commento ha, principalmente, statuito in merito all’istituto dell’amministrazione di sostegno. La figura dell’amministratore di sostegno, introdotta con la legge n. 6 del 2004, ha il compito di affiancare la persona che, per effetto di infermità o di menomazione, si trovi nell’impossibilità, temporanea o parziale, di provvedere ai propri interessi. Per tale misura protettiva si richiede al giudice una doppia valutazione: i) sul requisito soggettivo, la sussistenza di un’infermità o di una menomazione; ii) sul requisito oggettivo, incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di gestire i propri interessi (Cass. 4 febbraio 2014, n. 2364). Le norme che ne regolano la disciplina, ossia gli articoli dal 404 al 413 del c.c., richiamano un consistente numero di disposizioni relative alla tutela dell’interdetto giudiziale e, in particolare, l’articolo 411 c.c., oltre ad affermare che all’amministrazione di sostegno si applicano le regole di cui agli art. 596, 597 e 598 c.c., stabilisce che il giudice tutelare può estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le norme dettate in tema d’interdizione e d’inabilitazione. Per tale richiamo in dottrina ci si è chiesti se l’amministratore di sostegno fosse munito della capacità di testare. Su tal punto, la dottrina ha dato risposta affermativa, salvo che, ex art. 411 c.c., il giudice tutelare abbia adottato un provvedimento stabilendo che “determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge per l’interdetto e l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno” (A. Auciello, La volontaria giurisdizione, Milano, Giuffrè, 2015, p. 283; G. Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, Milano, 2015, p. 670; L. Genghini, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Cedam, Padova, 2010, p.741). Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza, confermando la capacità di testare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno in quanto “in tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può prevedere d’ufficio la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario, ove le sue condizioni psico-fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, essendo tuttavia esclusa la possibilità di estendere in via analogica l’incapacità di testare, prevista per l’interdetto dall’art. 591 c.c., comma 2, al beneficiario dell’amministrazione di sostegno” (Cass. 21 maggio 2018, n. 12460). Sulla stessa onda, la sentenza in commento evidenzia come il richiamo affermato delle norme in tema di interdizione debba avvenire essere “in quanto compatibile” sulla base delle concrete esigenze del soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno mentre deve essere esclusa “l’automatica estensione anche all’amministratore di sostegno di tutte le prescrizioni contenute nelle norme oggetto del rinvio, inclusa quella relativa all’incapacità di succedere all’assistito”. Inoltre, il rinvio all’art 596 c.c. risulta calzante in caso di amministrazione di sostegno c.d. sostitutiva mentre non può esservi un rinvio in caso di amministrazione c.d. mista, simile alla curatela, per carenza di incompatibilità. Da quanto osservato discende che, in assenza di divieto previsto dalla legge, nel caso dell’amministrazione di mera assistenza il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell’amministratore di sostegno. La capacità a succedere è prevista, afferma la Corte, “a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti (amministratore e beneficiato) sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza”.
L'articolo L’amministrazione di sostegno e le disposizioni testamentarie a favore dell’amministratore sembra essere il primo su Euroconference Legal.
Gestionali per studi e uffici professionali
Hai bisogno di nuovi strumenti per aumentare la produttività del tuo studio?
Chiamaci a questi numeri 0815374534 o 3927060481 (anche via whatsapp)
Lo staff di Safio ti aiuterà ad individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze