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1. I fatti di causa e l’iter processuale

Il caso affrontato dall’ordinanza della Corte di  Cassazione 31 luglio 2025, n. 22026  trae origine dalla domanda proposta da un massaggiatore che aveva prestato attività per quasi dieci anni presso la XX Calcio, con mansioni di supporto alla squadra Primavera. Egli rivendicava la natura subordinata del rapporto e l’inquadramento al terzo livello del CCNL per gli addetti agli impianti sportivi, domandando il pagamento di differenze retributive per oltre 79.000 euro.

Il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda, esclusa la configurabilità della subordinazione. La Corte d’appello di Brescia confermava la decisione, sottolineando l’assenza di prove documentali, la scarsa rilevanza degli indici fattuali emersi dall’istruttoria testimoniale e la natura autonoma del rapporto, compatibile con l’attività privata contestualmente svolta dal ricorrente presso uno studio personale.

Il lavoratore ricorreva per cassazione articolando sei motivi, centrati sull’asserita erronea valutazione delle prove e sulla presunta violazione delle norme in materia di subordinazione, con particolare riferimento all’art. 2697 c.c.

2. Il nodo giuridico: l’inquadramento del massaggiatore sportivo

La questione preliminare riguardava l’applicabilità della legge n. 91/1981 sul lavoro sportivo professionistico. La Corte ribadisce che l’art. 2 di tale legge individua tassativamente le figure soggette alla disciplina speciale (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici). Ne restano fuori il medico sociale e il massaggiatore, i quali non possono essere assimilati per via interpretativa, trattandosi di una legge speciale che introduce regole talvolta peggiorative rispetto al regime comune del lavoro subordinato. Pertanto, per tali figure si applicano i principi generali in tema di subordinazione.

3. Le argomentazioni della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando innanzitutto la confusione dei motivi, che mescolavano violazione di legge e vizi motivazionali, attribuendo al giudice di legittimità il compito improprio di scomporre le censure e ricondurle al paradigma corretto dell’art. 360 c.p.c. È stata richiamata la giurisprudenza che considera inammissibile tale sovrapposizione (Cass. n. 3397/2024; Cass. SU n. 3446/2021).

Quanto al merito, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità non può spingersi nella rivalutazione delle risultanze probatorie, soprattutto in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., che preclude l’impugnazione per vizio motivazionale quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulla base dello stesso percorso argomentativo (Cass. n. 4223/2016; Cass. n. 7724/2022).

In questa cornice, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la subordinazione in considerazione delle concrete modalità della prestazione: il massaggiatore concordava a inizio stagione i propri impegni in base alle disponibilità personali; poteva sostituirsi con altri colleghi; manteneva un proprio studio privato; era tenuto a rispettare gli orari delle partite e degli allenamenti, ma tale vincolo derivava dal contenuto stesso della prestazione e non da un effettivo potere direttivo del datore.

4. L’approfondimento sull’art. 2697 c.c.

Uno degli snodi centrali della decisione riguarda la censura relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse correttamente applicato i criteri sull’onere della prova, trascurando documenti come buste paga e CUD e svalutando le testimonianze che avrebbero confermato l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale.

La Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella cui esso compete. Non si versa in ipotesi di violazione del precetto quando il giudice, pur correttamente individuato l’onere probatorio, pervenga ad un giudizio negativo circa la sufficienza o attendibilità delle prove offerte. In tale ipotesi non vi è un errore in diritto, bensì una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Collegio richiama in proposito Cass. n. 15107/2013, che delimita rigorosamente l’ambito di applicazione dell’art. 2697 c.c. La doglianza relativa all’asserita violazione dell’onere probatorio non può essere utilizzata per sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio. Analogamente, la giurisprudenza successiva (Cass. n. 13578/2020; Cass. n. 13248/2020) ha chiarito che spetta al ricorrente allegare con precisione il fatto storico decisivo non esaminato, il dato da cui esso risulti e la sua decisività; altrimenti la censura è inammissibile.

Nel caso di specie, la Corte di merito non aveva invertito l’onere probatorio, ma aveva valutato le prove offerte e le aveva ritenute non decisive. Le buste paga e i modelli CUD attestavano solo redditi qualificati come da lavoro dipendente o assimilato ai fini fiscali, senza valenza di prova legale della subordinazione; le testimonianze, pur confermando la presenza costante del lavoratore agli allenamenti e alle partite, non dimostravano l’esercizio di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare tipico del datore di lavoro. Di qui la correttezza della decisione, immune da vizi di violazione dell’art. 2697 c.c.

5. I precedenti citati

La Corte richiama più precedenti significativi. In tema di subordinazione nel lavoro sportivo: Cass. n. 9551/2008 e Cass. n. 16849/2011 (tassatività delle figure della legge n. 91/1981); Cass. n. 11540/1996 e Cass. n. 19275/2006 (necessità di accertamento caso per caso per le figure diverse dagli atleti). Sul piano processuale: Cass. SU n. 8053/2014 e Cass. SU n. 3446/2021 (limiti del vizio motivazionale e divieto di rivalutazione dei fatti); Cass. n. 4223/2016 e Cass. n. 7724/2022 (doppia conforme). Quanto all’onere della prova: Cass. n. 15107/2013 (violazione dell’art. 2697 solo in caso di errata attribuzione dell’onere); Cass. n. 13578/2020 e Cass. n. 13248/2020 (requisiti di specificità della censura).

6. I principi di diritto

Dal complesso della decisione emergono alcuni principi chiave: l’elencazione delle figure di sportivo professionista contenuta nella legge n. 91/1981 ha natura tassativa e non può essere estesa analogicamente al massaggiatore sportivo; la subordinazione deve essere accertata in concreto attraverso gli indici elaborati dalla giurisprudenza, ma la mera coincidenza di orari e attività con quelli della squadra non è sufficiente se manca un effettivo potere direttivo e disciplinare; la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo in caso di errata imputazione dell’onere della prova, non quando il giudice valuti negativamente le prove offerte; il sindacato della Cassazione resta circoscritto al rispetto del “minimo costituzionale” della motivazione, senza possibilità di rivalutazione dei fatti in presenza di doppia conforme.

7. Conclusioni

La decisione offre un contributo rilevante alla giurisprudenza sul lavoro sportivo e, più in generale, sui confini tra lavoro subordinato e autonomo. In particolare, chiarisce la portata dell’art. 2697 c.c. e ne delimita l’applicabilità: non può trasformarsi in un grimaldello per sollecitare un nuovo giudizio sul materiale probatorio. In tal modo la Cassazione ribadisce l’autonomia delle valutazioni di merito, riaffermando il ruolo del giudice di legittimità come garante dell’esatta applicazione della legge e non come terzo grado di merito.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 31 luglio 2025, n. 22026

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