risarcimento sentenza soldi meneta banconota euro denaro riconoscimento stipendio clessidra tempo calcolo valutazione scrivania

La questione del rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente per la sua difesa davanti alla Corte dei conti, in caso di definitivo proscioglimento, necessita del preventivo richiamo alle disposizioni normative in materia.

L’art. 3, comma 2-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639, ha disposto che le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, in caso di definitivo proscioglimento, sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza.

Successivamente l’art.18, comma 1 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, ha previsto, ai fini del suddetto rimborso, la necessità di un parere di congruità da parte dell’Avvocatura dello Stato.

Il legislatore è nuovamente intervenuto con l’art.10-bis, comma 10 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, secondo cui le disposizioni in precedenza citate si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 91 c.p.c., liquida l’ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all’amministrazione di appartenenza.

Occorre, infine, ricordare la previsione dell’art. 31, comma 2 del codice di giustizia contabile, secondo il quale con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo e della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

Tale apparato normativo, secondo la Corte costituzionale (C. cost., 31 luglio 2020, n. 189, in Riv. C. Conti, 2021,2,224 con nota di CARUCCI, che richiama alcune pronunce in materia della Cassazione e del Consiglio di Stato), risponde all’interesse generale di sollevare i dipendenti pubblici, che abbiano agito in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza, dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento delle loro attività istituzionali.

Come è stato evidenziato (MIRIELLO, Il rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente per la difesa nel giudizio contabile. La figura dell’assessore comunale, in Riv. C. Conti, 2022, 5, 240), l’esito assolutorio, nei giudizi di responsabilità amministrativa, costituisce l’an dal quale deriva diritto al rimborso, in quanto è proprio la mancanza di un attuale pregiudizio all’erario che determina, specularmente, il diritto del dipendente ad aver riconosciuto il rimborso delle spese sofferte per la difesa legale a fronte di un addebito risultato, all’esito del giudizio, infondato.

Con le sentenze n. 31137 e 31138 del 5 dicembre 2024 le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute sulla materia, in particolare sulla configurabilità o meno del diritto del dipendente pubblico, prosciolto nel merito all’esito di giudizio per responsabilità amministrativo-contabile, di ottenere il rimborso da parte della amministrazione di appartenenza di tutte le spese legali sostenute per la difesa nel giudizio davanti alla Corte dei conti, eventualmente anche in misura superiore a quella liquidata dal giudice contabile, con conseguente possibilità di adire il giudice del rapporto in caso di rifiuto.

La Cassazione ha dovuto comporre un contrasto interpretativo in seno alla stessa tra due orientamenti:

1) secondo l’orientamento restrittivo spetta esclusivamente al giudice contabile liquidare, con la sentenza che definisce il giudizio, le spese di difesa del dipendente pubblico prosciolto (Cass., sez. IV, 19 agosto 2013, n. 19195);

2) secondo l’altro orientamento il dipendente pubblico prosciolto ha diritto all’intero esborso delle spese legali di difesa sostenute, la cui liquidazione non è riservata al giudice contabile e non si esaurisce con la pronuncia da questi adottata (Cass., sez. II, 6 giugno 2022, n. 18046).

Le sezioni unite aderiscono al secondo indirizzo sulla base di due argomenti:

1) l’indirizzo, che riserva solo al giudizio contabile la definizione delle spese legali, non tiene conto della considerazione di matrice costituzionale secondo cui il giudice dei diritti soggettivi è il giudice ordinario, mentre la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, tra le quali non rientra quella relativa al rimborso delle spese legali;

2) la distinzione tra il rapporto interno, intercorrente tra il dipendente e l’amministrazione di appartenenza, e la materia oggetto del giudizio di responsabilità: il diritto al rimborso delle spese si radica nel rapporto tra dipendente e amministrazione.

Luca Busico, coordinatore della Direzione del personale dell’Università degli Studi di Pisa

Visualizza i documenti: Cass., sez. un., 5 dicembre 2024, n. 31137; Cass., sez. un., 5 dicembre 2024, n. 31138

Scarica il commento in PDF

L’articolo Le Sezioni Unite si pronunciano sul rimborso delle spese legali sostenute da un pubblico dipendente per la difesa nel giudizio contabile sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

Gestionali per studi e uffici professionali

Hai bisogno di nuovi strumenti per aumentare la produttività del tuo studio?
Richiedi informazioni o un preventivo senza impegno.

Contattaci: 081 5374534 – 392 7060481 (anche WhatsApp)
Lo staff di Safio ti aiuterà ad individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze

    Accetta la Privacy Policy

    Dimostra di essere umano selezionando camion.