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Con la sentenza n. 17679 del 6 maggio 2024, la Quarta sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso la sentenza del Tribunale di non doversi procedere nei confronti degli imputati, ai quali era stato contestato di avere cagionato con colpa, in particolare in violazione delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, lesioni personali gravissime in regime di cooperazione ai sensi dell’art. 113 c.p. ad un soggetto, in qualità di lavoratore occasionale, intento ad espletare una specifica prova consistente nel salto da un rullo all’altro.

Durante la prova, a causa della superficie scivolosa della struttura, la persona offesa era caduta in una intercapedine ricompresa tra due rulli, precipitando verso il basso nella vasca sottostante, profonda 1,09 metri.

Il Procuratore della Repubblica, infatti, nell’esercizio dell’azione penale, aveva qualificato la persona offesa come lavoratore occasionale ai sensi dell’art. 1, comma 188, del d.lgs. n. 296/2006. Viceversa, il Tribunale, nel provvedimento impugnato, non aveva condiviso l’equiparazione del concorrente a una trasmissione televisiva alla figura del lavoratore.

In particolare, il Tribunale aveva richiamato l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, rilevando che la persona offesa, quale concorrente di una trasmissione televisiva, non fosse inserito nell’organizzazione imprenditoriale, non avendo alcun vincolo di subordinazione e non avendo alcun obbligo di prestare la propria opera.

Aveva inoltre sottolineato come l’incidente non fosse avvenuto all’interno di un ambiente di lavoro, essendosi verificato mentre il concorrente si cimentava in una prova che consisteva nell’attraversare una vasca colma d’acqua saltando su alcuni rulli e, quindi, in una struttura realizzata a scopo ludico. Le regole cautelari violate, dunque, non erano predisposte a tutela dei lavoratori coinvolti nella produzione ma solo dei concorrenti medesimi.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha infatti premesso che il significato di “luogo di lavoro” deve essere ricavato utilizzando un criterio funzionale e relazione, in base al quale va qualificato come lavorativo un ambiente al cui interno si svolgano prestazioni lavorative e si concretizzi quindi un rischio connesso all’esercizio dell’attività di impresa.

Costituisce assunto consolidato in giurisprudenza quello in base al quale nella nozione di “luogo di lavoro” rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicanti prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge.

Effetto diretto di tale assunto, secondo la Corte di cassazione, sarebbe che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell’interesse di tutti, anche di soggetti estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa.

Nel caso oggetto di ricorso per cassazione, per i giudici di legittimità, il Tribunale avrebbe correttamente applicato tali principi e criteri direttivi, escludendo che l’ambiente in cui si è verificato l’infortunio fosse qualificabile come luogo di lavoro sulla base dell’elemento di fatto rappresentato dalla destinazione ludica della struttura, in quanto finalizzata solo alle prove da svolgere da parte dei concorrenti in una trasmissione televisiva e riservata esclusivamente all’utilizzo da parte dei medesimo e non da parte dei lavoratori presenti all’interno della struttura.

Piergiorgio Gualtieri, dottore di ricerca in diritto penale nell’Università degli Studi di Roma Tre

Visualizza il documento: Cass. pen, sez. IVª, 6 maggio 2024, n. 17679

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