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Cass., Sez. VI, sentenza 21 novembre 2019, n. 30500; Pres. Frasca; Rel. Tatangelo

La dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venir meno gli effetti degli eventuali successivi distinti e autonomi pignoramenti aventi ad oggetto i medesimi beni; la violazione in buona fede da parte del terzo degli obblighi di custodia di cui all’art. 546 c.p.c. non fa venir meno gli effetti conservativi del pignoramento e non pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore”.

CASO

R.A. pignorava i crediti vantati dal Consorzio Sine.Co. s.c.r.l. nei confronti della Banca del Fucino s.p.a., promuovendo tre distinte procedure esecutive avanti al Tribunale di Roma (in particolare: R.G.E. n. 42370/2010, n. 22864/2011 e n. 31148/2011).

I tre procedimenti, aventi ad oggetto il medesimo credito, non venivano riuniti dal giudice dell’esecuzione.

La banca, terza pignorata, ha reso, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., dichiarazione positiva in relazione alla prima procedura, negativa in relazione alla seconda e, prima che potesse rendere la dichiarazione anche con riguardo alla terza procedura esecutiva, ha ricevuto la notifica di una rinuncia agli atti esecutivi da parte del creditore, corredata dal provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione – atti che, successivamente, si rivelavano falsi – relativa al primo procedimento (R.G.E. n. 42370/2010).

Pertanto, ritenendo che la rinuncia avesse esplicato effetti anche sul secondo e sul terzo procedimento, avendo essi ad oggetto il medesimo credito, la banca ometteva di rendere la dichiarazione di quantità relativamente alla terza procedura (R.G.E. n. 31148/2011) e svincolava le somme pignorate, restituendole al debitore esecutato.

Il creditore ha chiesto l’accertamento dell’obbligo nei confronti della banca ai sensi dell’ante vigente art. 548 c.p.c. ed il Tribunale accoglieva la domanda con decisione confermata in secondo grado dalla Corte d’appello di Roma.

La Banca del Fucino s.p.a. ha promosso ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Banca del Fucino s.p.a., la quale aveva denunciato la violazione, rilevante ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 524, 547, 548 e 550 c.p.c., per non avere la corte di merito ritenuto legittimo lo svincolo delle somme pignorate in buona fede, essendosi la rinuncia e l’estinzione della terza procedura rivelate false solo in seguito.

A fondamento della decisione, emessa in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., stante la manifesta infondatezza del ricorso, gli Ermellini hanno enunciato il principio di diritto riportato in epigrafe.

QUESTIONI

La Corte di cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dato rilevanza assorbente al fatto che la banca terza pignorata, al momento della notificazione del terzo pignoramento (R.G.E. n. 31148/2011), fosse pacificamente ancora debitrice del consorzio esecutato. Inoltre, la ricezione della successiva (falsa) rinuncia agli atti del creditore non poteva giustificare lo svincolo delle somme depositate, poiché riferita esclusivamente alla prima procedura (R.G.E. n. 42370/2010).

La Suprema Corte ha rigettato altresì l’argomentazione della banca, secondo la quale, poiché ai sensi degli artt. 524, 547, 548 e 550 c.p.c., i pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo credito devono essere riuniti d’ufficio, l’estinzione della prima procedura si sarebbe riverberata anche sulle altre due. La Cassazione, sul punto, ha precisato che, pur sussistendo effettivamente l’obbligo di riunione dei fascicoli formatisi a seguito di distinti successivi pignoramenti aventi ad oggetto, in generale, i medesimi beni (nella fattispecie, il credito verso Banca del Fucino), i singoli pignoramenti conservano ciascuno i propri effetti. Ne consegue che, a maggior ragione ove la riunione dei distinti procedimenti esecutivi non abbia avuto formalmente luogo, il provvedimento di estinzione relativo a solo uno di essi non possa ritenersi riferibile anche agli altri.

La Cassazione evidenzia che dalla ricezione di un atto di pignoramento di un credito il terzo è soggetto agli obblighi del custode ai sensi dell’art. 546 c.p.c. Pertanto, gli atti estintivi del suo debito successivi alla notificazione del pignoramento non hanno effetto verso il creditore procedente (specie se incolpevole), come disposto dall’art. 2917 c.c.

Nel caso di pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo credito, il vincolo che grava sul terzo è riferibile a ciascuno di essi, talché il venir meno dell’efficacia di un pignoramento non influisce sugli altri, che restano validi. Solo l’estinzione di tutti i pignoramenti, in seguito a uno specifico provvedimento estintivo di ognuno di essi, può far venir meno gli obblighi di custodia del terzo e gli effetti di cui all’art. 2917 c.c.

La Suprema Corte fa comunque salvi gli eventuali diritti risarcitori del terzo pignorato nei confronti del soggetto che, colposamente, l’abbia indotto in errore: danno che, nella fattispecie, è costituito dall’obbligo, per il terzo, di procedere nuovamente al pagamento del medesimo debito in favore del creditore pignorante.

L'articolo L’estinzione dell’ultimo di plurimi pignoramenti presso terzi del medesimo conto corrente non autorizza la banca terza pignorata a svincolarlo, ancorché in buona fede sembra essere il primo su Euroconference Legal.

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