Licenziamento per riduzione di personale
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 10 dicembre 2018, n. 31872
Licenziamento collettivo – criteri di scelta – alta specializzazione – idoneità – sussiste
MASSIMA
In materia di licenziamenti per riduzione di personale, l’accordo sindacale raggiunto al termine della procedura di cui all’art. 4, commi 5-7, della L. n. 223/1991 legittimamente contiene i criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data, al fine della migliore individuazione degli esuberi, prevalendo tali criteri su quelli di legge. Qualora dunque la realtà produttiva aziendale sia caratterizzata da una particolare (e delicata) specializzazione, il criterio di scelta individuato proprio nell’alta specializzazione dei soggetti interessati dalla procedura non può ritenersi di per sé generico o arbitrario, dovendo essere valutato nel peculiare e delicato contesto produttivo in cui esso è chiamato a operare.
COMMENTO
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di licenziamenti collettivi, soffermandosi in particolare sui criteri di scelta applicati per l’individuazione del personale in esubero; nel caso di specie, il datore di lavoro aveva selezionato i licenziandi, tra cui il ricorrente, sulla sola base della loro minore specializzazione in funzione delle esigenze tecnico, produttive e organizzative dell’impresa. L’applicazione di tale criterio di scelta, peraltro, era stata concordata con le organizzazioni sindacali interessate all’interno dell’accordo raggiunto al termine della fase sindacale della procedura. Ebbene la Suprema Corte ha accolto il ricorso promosso dalla Società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte d’Appello che, aderendo alle conclusioni cui era giunto il Giudice di primo grado, aveva confermato l’illegittimità del licenziamento sul presupposto che al criterio dell’alta specializzazione, stante la sua genericità, avrebbero invero dovuto preferirsi gli ordinari criteri di legge. Adita sulla questione, la Suprema Corte ha anzitutto osservato che, in via generale, “l’accordo raggiunto al termine della procedura di cui all’art. 4, commi 5-7, della L. 223/1991 legittimamente contiene criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data, al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge”. Ciò, secondo la Cassazione, deve dirsi a maggior ragione nel caso in esame, ove la peculiarità e l’alta specializzazione dell’attività aziendale avrebbero comunque impedito un’utile applicazione dei c.d. criteri di legge, i quali sarebbero risultati di per sé inidonei a salvaguardare la prosecuzione dell’attività produttiva (principale obiettivo delle parti sociali). In tale contesto, pertanto, la maggiore specializzazione dei colleghi – pur con carichi di famiglia e anzianità minori – del ricorrente è stata correttamente adottata dalla Società (in accordo con le organizzazioni sindacali interessate) come primo criterio per l’individuazione del personale in esubero. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso promosso dal datore di lavoro e inviato il giudizio alla Corte d’Appello in diversa composizione affinché si conformi ai richiamati principi di diritto.
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