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La controversia oggetto della decisione della Corte di Cassazione qui segnalata (ordinanza n. 30746 del 21 novembre 2025) ha avuto a oggetto l’accertamento del diritto all’intervento del Fondo di garanzia per il T.F.R. (art. 2 L. 29 maggio 1982, n. 297). Nello specifico, l’intervento del Fondo è stato richiesto con riferimento al T.F.R. maturato dai ricorrenti dalla data di instaurazione dei singoli rapporti con la società (ora in liquidazione) sino al 12/01/2015. A partire da tale data, infatti, i rapporti di lavoro erano proseguiti con un’altra società per effetto di trasferimento di ramo d’azienda, ex art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, nell’ambito del quale era stata pattuita la rinuncia alla solidarietà nei confronti della cessionaria per i diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro con la cedente. Tra questi diritti era incluso anche quello al il T.F.R.

Il giudice di primo grado ha accolto la domanda dei ricorrenti, dichiarando il diritto all’intervento del Fondo di garanzia. La decisione non è stata confermata in sede di appello.

Il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione è stato fondato su un unico motivo. In sintesi, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 47, commi 4 bis e 5, precitato, in relazione agli artt. da 3 a 5 della Direttiva 2001/23/CE.

I giudici di legittimità hanno ritenuto di dover dare continuità all’orientamento già espresso dalla stessa Suprema Corte (Cass., sez. lav., 02/12/2024 n. 30835; Cass., sez. lav., 23/02/2021, n. 4897, Cass., sez. lav., 06/12/2021, n. 38696, affermando che diritto fatto valere dal lavoratore che invoca l’intervento del Fondo di garanzia discende dal rapporto previdenziale sorto con l’Inps, distinto e autonomo rispetto a quello intercorrente con la parte datoriale in liquidazione. L’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello di lavoro comporta l’inopponibilità all’Inps degli accordi sindacali conclusi ai sensi dell’art. 47 precitato.

La Corte ha ribadito che i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia sono espressi nella Direttiva 80/987/CEE, che ha lo scopo di assicurare una copertura per i crediti insoddisfatti che siano maturati entro un arco temporale durante il quale si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore.

Nel caso di specie, pertanto, non è stato ammesso l’intervento del Fondo, in quanto il rapporto di lavoro era proseguito alle dipendenze dell’affittuario e il lavoratore aveva semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il T.F.R. maturato alle dipendenze dell’affittante.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che diversamente opinando si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (non essendo il credito al T.F.R. ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze dell’affittuario), né dal punto di vista soggettivo (non essendo l’attuale datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale). Conseguentemente, nella fattispecie esaminata dalla Corte non è stato accertato il nesso tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo.

La decisione in esame segue un orientamento interpretativo basato sulla precedente formulazione della legge applicabile alla materia. Infatti, il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha introdotto il comma 5-bis all’art. 47 della L. n. 428/1990 (entrato in vigore il 15 luglio 2022).

Tale nuova disposizione prevede, per le ipotesi di cui al precedente comma 5 (trasferimento di azienda riguardante imprese in liquidazione giudiziale o concordato preventivo liquidatorio, o in liquidazione coatta amministrativa, senza continuazione dell’attività) la possibilità per i lavoratori ceduti di esigere immediatamente il T.F.R. nei confronti del cedente dell’azienda, anche qualora il rapporto prosegua presso il cessionario senza soluzione di continuità, individuando nella data del trasferimento il momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale previsione non è stata estesa alle ipotesi contemplate dal comma 4-bis del medesimo art. 47.

Proprio in ragione del carattere innovativo della modifica legislativa, non si ritiene possibile estenderne la disciplina a situazioni giuridiche formatisi prima della sua entrata in vigore, nemmeno come criterio interpretativo.

Deve osservarsi, però, che già l’art. 5, § 2, lett. a) della Direttiva 2001/23/CE prevede che nell’ipotesi in cui venga meno la solidarietà tra cedente e cessionario sia garantita una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla Direttiva 2008/94/CE (prima Direttiva 80/987/CEE), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Pertanto, anche per tali fattispecie dovrebbe operare il Fondo di garanzia rispetto ai crediti vantati nei confronti del cedente dai lavoratori coinvolti nel trasferimento.

Ciò si collega alla considerazione che, già prima della modifica operata nel 2019, era possibile, mediante gli accordi collettivi di salvaguardia dell’occupazione (art. 47, co. 5 precitato), prevedere che il cessionario non rispondesse per la quota di T.F.R. maturata dai lavoratori presso il cedente, sicché, seppur in via interpretativa, non si potrebbe escludere in termini assoluti l’esigibilità di tale credito nei confronti del cedente post trasferimento, pur mancando una cessazione effettiva del rapporto di lavoro (cfr. C. App. Milano, sez. lav., 22/10/2019, n. 1526).

Tuttavia, come anche evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, considerato il dato testuale della Legge applicabile ratione temporis, per ritenere operante il Fondo di garanzia difficilmente potrebbe essere pretermesso il presupposto dell’insolvenza dell’attuale datore di lavoro, ossia del cessionario.

Teresa Zappia, magistrato ordinario in tirocinio

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 21 novembre 2025, n. 30746

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