lassoluzione-penale-per-il-fatto-oggetto-della-contestazione-disciplinare-costituisce-prova-atipica-per-il-giudice-ai-fini-della-giusta-causa-del-licenziamento

La sentenza commentata (Cass. 9 luglio 2025, n. 18805) risulta particolarmente interessante per due fra le numerose questioni trattate.

Molto sinteticamente, per quanto la complessità della fattispecie lo consenta, si premettono i fatti: una lavoratrice addetta ad un punto vendita di una società (che lo aveva preso in affitto dalla cedente) veniva licenziata allorquando l’affitto veniva a cessare ed impugnava tempestivamente il recesso nei confronti della datrice retrocedente e della retrocessionaria.

Quest’ultima società procedeva poi, in seguito, ad un nuovo affitto d’azienda nei confronti di altra compagine societaria, verso la quale la lavoratrice, venuta successivamente a conoscenza della circostanza, chiedeva in giudizio l’instaurazione del rapporto, avendo però, nei confronti di tale ultimo soggetto, impugnato stragiudizialmente il licenziamento oltre il termine ordinario di decadenza stabilito, come ampiamente noto, dall’art.6 L. 604/1966.

La sentenza annotata prende posizione, tra l’altro, su due questioni controverse che si ritiene interessante evidenziare: 1) la tardività del recesso nei confronti della terza cessionaria e sue conseguenze; 2) i presupposti del trasferimento di un ramo d’azienda.

Partiamo dalla prima questione: la Corte, nel rigettare le doglianze della Società terza sopravvenuta cessionaria, nel premettere che bene ha fatto la lavoratrice, da un lato, ad impugnare il licenziamento sia nei confronti della datrice di lavoro retrocedente che nei confronti della affittante retrocessionaria e, dall’altro lato, a citare in giudizio la terza cessionaria per richiedere l’instaurazione del rapporto nei suoi confronti, chiarisce che non si deve confondere il «destinatario dell’impugnazione del licenziamento con il profilo della legittimazione passiva rispetto alla domanda di reintegrazione (che in caso di trasferimento d’azienda o di un suo ramo si radica effettivamente in capo alla cessionaria). Sotto il secondo profilo indubbiamente il rispetto del principio del contraddittorio impone che la domanda sia rivolta alla cessionaria e quindi è quest’ultima a dover essere (anche) evocata in giudizio, oltre alla cedente. Sotto il primo profilo, invece, nessun onere di diligente informazione (circa le eventuali vicende del datore di lavoro) può essere ravvisato a carico del lavoratore licenziato: l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in considerazione della sua struttura (impugnatoria) e della sua funzione (di contestazione della legittimità del recesso datoriale) vede come suo necessario destinatario l’autore dell’atto di recesso che sia anche il datore di lavoro al momento in cui quell’atto, pervenendo nella sfera giuridica del lavoratore (destinatario del licenziamento), produce il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro. Normalmente le due figure coincidono. Ma tale coincidenza – come ha esattamente ricordato la Corte territoriale – può anche mancare nel caso (del tutto peculiare) in cui trasferimento d’azienda (o del ramo) intervenga dopo la formazione e la spedizione dell’atto di recesso datoriale ma prima che quest’ultimo pervenga nella sfera giuridica del lavoratore destinatario (quindi prima del momento in cui l’atto – di natura recettizia – produca il suo effetto estintivo del rapporto di lavoro). Solo e proprio per questa ragione in tal caso l’impugnazione stragiudiziale deve intervenire tempestivamente (a pena di decadenza) non solo e non tanto nei confronti del cedente quanto e soprattutto nei confronti del cessionario, poiché è quest’ultimo il datore di lavoro “attuale” al momento in cui il recesso datoriale produce il suo effetto pervenendo nella sfera giuridica del destinatario».

La Corte, nel riconoscere dunque la correttezza del comportamento della dipendente, stabilisce che in casi – pur peculiari – come quello che è stato scrutinato, la reintegrazione, quale conseguenza dell’annullamento del recesso, prescinde dall’impugnazione nei confronti del soggetto obbligato alla reintegra, il quale deve comunque essere evocato in giudizio.

La sentenza che si annota appare un unicum, a quanto consta, nel panorama che riguarda il rispetto del termine decadenziale per impugnare il licenziamento dinanzi a vicende traslatorie dell’azienda.

Finora, pur dinanzi a situazioni (differenti da quella in oggetto) nelle quali si discuteva della tempestività del recesso in casi di retrocessione, la Cassazione ha sempre ritenuto che l’assenza (o tardività) dell’impugnazione impedisse al Giudice di entrare nel merito della vicenda traslatoria dei rapporti di lavoro, con la ricostituzione del rapporto nei confronti del soggetto retrocessionario: si veda, tra le altre, Cass. 11 marzo 2022, n. 8039, ove è chiarito che il recesso che precede la retrocessione debba essere impugnato pure nei confronti del retrocessionario nei confronti del quale si chiede la costituzione del rapporto (su questa rivista, v. S. GALLEANO, Cassazione n. 8039/2022: non si trasferisce il rapporto di lavoro nel caso di trasferimento d’azienda se il licenziamento operato dal cedente prima della cessione non è stato impugnato, in www.rivistalabor.it, 5 giugno 2022).

Nella sentenza annotata, che invero prevede un ulteriore soggetto cessionario rispetto all’usuale orientamento di legittimità, per giustificare la tardività dell’impugnazione nei suoi confronti viene evocato un diritto del lavoratore di restare ignorante in merito alle vicende successive alla retrocessione, sostenendo che non si debbano confondere gli ambiti tra onere di impugnazione e conseguenze: «Il dato che la lavoratrice abbia poi chiesto in giudizio la reintegrazione presso la cessionaria non rileva sul piano della verifica della tempestività dell’impugnazione stragiudiziale, poiché tale profilo rientra tra le “conseguenze” dell’annullamento del licenziamento; conseguenze che presuppongono l’impugnazione giudiziale e prima ancora stragiudiziale (a pena di decadenza) nei confronti della cedente e nei confronti della (invero temporanea) retrocessionaria quale datrice di lavoro al momento di efficacia dello stesso atto. Per contro [la terza cessionaria] in quel momento non era datrice di lavoro della» lavoratrice.

Ebbene, si consenta di rilevare che il medesimo principio dovrebbe valere allorquando si ragioni di retrocessione: allorquando avviene il recesso (che è antecedente, di norma, alla retrocessione), la retrocessionaria non è in quel momento datrice di lavoro, ma è soltanto il soggetto verso il quale si vanta la reintegra.

Dunque, delle due l’una: o il recesso deve essere impugnato nei confronti di ogni soggetto presso il quale si chiede la reintegra (come, nel caso, il terzo cessionario) oppure deve essere impugnato solo nei confronti del datore di lavoro, con le conseguenze dell’eventuale illegittimità che si riverberano nei confronti di tutti i soggetti che, per l’effetto, possono essere ritenuti i destinatari dell’ordine di reintegra.

A parere di chi scrive, non appare dunque convincente, sul punto, la sentenza.

Per passare, poi, all’esame dell’ulteriore questione che appare di interesse, la sentenza conferma un orientamento ormai consolidato: «Ai sensi dell’art. 2112 cc, il trasferimento di ramo d’azienda si verifica quando venga ceduto un complesso di beni oggettivamente dotato di autonomia organizzativa ed economica, funzionale allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi”. Ed in tal senso […] Cass., sez. lav., 8,11.2018, n. 28593, secondo la quale, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funziona le del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente» (recentemente, anche per un approfondimento su giurisprudenza e dottrina, vedi G. BATTISTINI, Autonomia funzionale del ramo d’azienda ceduto intesa come capacità immediata di fare impresa, in www.rivistalabor.it, 8 agosto 2025).

Sul punto, coeva alla sentenza commentata, si è pronunciata anche l’ord. Cass. 9 luglio 2025, n. 18811 ribadendo il medesimo principio.

Da questo punto di vista, non si deve dunque che annotare telegraficamente la conferma di un principio che appare ormai consolidato.

Giacomo Battistini, avvocato in Massa

Visualizza i documenti: Cass., 9 luglio 2025, n. 18805; Cass., ordinanza 9 luglio 2025, n. 18811

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L’articolo L’onere di impugnazione del recesso nei confronti del retrocessionario e nei confronti del terzo cessionario: due pesi e due misure? sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

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