L’opposizione al decreto ingiuntivo europeo: il punto dopo le pronunce delle Sezioni Unite nn. 2840 e 2841 del 2019
Il decreto ingiuntivo europeo, rectius l’Ingiunzione di Pagamento Europea (altrimenti nota sotto l’acronimo IPE), è istituto processuale introdotto nel nostro ordinamento con il Regolamento CE n. 1896/2006.
Pur senza poter entrare nell’analitica disamina della disciplina regolamentare, è fuor di dubbio che si tratta di una procedura assai semplificata, come dimostra la possibilità che l’istanza di ingiunzione sia depositata anche dalla parte personalmente, senza il ministero del difensore e attraverso la mera compilazione di moduli, altrettanto agevolmente estratti dal sito internet ejustice, senza neppure la necessità di documentare il credito, rispondendo al modello della c.d. monizione pura, basata unicamente sulle allegazioni del creditore che si afferma tale e che la richiede.
Nonostante questo, l’IPE è strumento che poco successo ha riscosso nel nostro sistema interno, forse proprio in ragione della scarsa chiarezza circa le sorti dell’eventuale (ma, molto spesso, usuale) fase susseguente all’opposizione dell’intimato, cui basta tout court inviare entro il termine per corrispondenza un modulo di opposizione, anche sprovvisto di motivazione, per impedire il consolidarsi dell’ingiunzione.
L’opposizione all’IPE è disciplinata dall’art. 17 del Regolamento che stabilisce al primo comma che il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine, applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto, in ipotesi di opposizione dell’intimato, l’estinzione del procedimento.
Secondo il successivo comma 2, il passaggio al procedimento civile ordinario, ai sensi del comma 1, è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine, cioè nel quale l’IPE è stata emanata. infine, il 3° comma prescrive che il ricorrente sia informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ordinario.
La norma, quindi, stabilita in linea generale la struttura dell’istituto, rimette all’autonomia dei singoli sistemi processuali interni e alle loro peculiarità la fase a contraddittorio pieno susseguente all’opposizione dell’intimato.
L’investitura comunitaria, però, imponeva – seppur in modo non esplicito – l’emanazione di una disciplina di coordinamento tra l’IPE e i vari procedimenti nazionali, tanto che molti Paesi membri (tra i quali, Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Irlanda) hanno previsto al loro interno norme apposite per regolare il passaggio dall’IPE al giudizio di opposizione ordinario.
Così non è stato per l’Italia. In tale inerzia, il raccordo è stato tentato con non poche difficoltà dalla giurisprudenza di merito, che si è spesso divisa sulle soluzioni da adottare.
V’è, infatti, da ricordare che il nostro art. 645 c.p.c. mal si concilia con l’opposizione all’IPE, non foss’altro perché attraverso quest’ultima – come chiaramente disposto dall’art. 16, comma 3, del Regolamento – il convenuto può semplicemente affermare che contesta il credito, senza essere tenuto a precisarne le ragioni, mentre, come noto, l’opposizione a decreto ingiuntivo interno impone al debitore ingiunto la specifica contestazione della pretesa monitoriamente azionata dal creditore, opposto ma attore in senso sostanziale, specificando i motivi di fatto e di diritto che la sorreggono e avendo cura di addurre prova scritta o di pronta soluzione onde scongiurare l’emanazione a suo carico di un’ordinanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. oppure, quando il decreto sia già provvisoriamente esecutivo, di addurre gravi motivi per ottenere la sospensione dell’esecutorietà, ai sensi dell’art. 649 c.p.c.
Le scelte operate dai giudici di merito circa la prosecuzione del processo a seguito di opposizione all’IPE sono state le più varie e, in alcuni casi, anche assai fantasiose e articolate. Fra esse e da ultimo vale ricordare qui una pronuncia del Tribunale di Taranto del 15 settembre 2016, che nella sua parte motiva ripercorre tutte le strade battute dalla giurisprudenza interna per superare quella che, con ogni evidenza, altro non è che una lacuna legislativa.
Omettendo, per dovere di sintesi, l’excursus giurisprudenziale, il giudice pugliese concludeva con la necessità di far applicazione dell’istituto della riassunzione di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c., che “pur riguardando fattispecie diverse, come ad esempio il caso dell’interruzione della causa o della declaratoria di incompetenza, troverebbe qui applicazione in via analogica”.
L’originale soluzione poteva trovare anche una sua giustificazione nel fatto che il Legislatore europeo spesso utilizza il termine “prosecuzione” e che il Considerando 24 del Regolamento dispone che “l’opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento”; sennonché è evidente che l’interruzione di cui agli art. 299 e ss. c.p.c. è istituto che trova applicazione all’interno di un giudizio già avviato in via ordinaria e per motivi ben diversi da quelli della mera opposizione dell’intimato, id est eventi che colpiscano la capacità della parte di stare in giudizio.
Al di là di quanto sopra, v’era una questione ancor più pressante alla quale i giudici di merito non avevano dato risposte certe. Se, infatti, nell’ordinamento italiano è onere del debitore ingiunto che voglia impedire la definitività del decreto ingiuntivo incardinare e soprattutto coltivare nelle forme ordinarie tempestiva opposizione, la disciplina del procedimento ingiuntivo europeo nulla aggiunge, invece, sugli effetti che il veto sollevato dal convenuto alla formazione dell’esecutività e alla definitività dell’IPE (che si manifesta con il mero invio alla cancelleria del Tribunale che ha emesso l’ingiunzione di un modulo, altrimenti noto come Mod. F allegato al Regolamento) spiega sul provvedimento monitorio stesso, fatta salva la facoltà del creditore di chiedere l’estinzione del procedimento.
Tale silenzio era inevitabilmente foriero di pregiudizi per il creditore che avesse eletto, in luogo dello strumento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., quello di matrice europea, dacché – anche trovata la modalità di passaggio al rito ordinario interno – è certo che non fosse interesse del debitore ingiunto attivarsi in tal senso, dopo aver formalizzato sic et simpliciter l’opposizione con il modulo annesso all’IPE notificatagli.
La parola definitiva parrebbe – e più che mai il condizionale è d’obbligo – averla espressa ora il più autorevole consesso a Sezioni Unite della Suprema Corte (giusta la presenza del motivo di giurisdizione nel ricorso, sulla fondatezza del quale non possiamo che rinviare all’esame della sentenza) con le sentenze gemelle in epigrafe ricordate, secondo le quali l’esame del ricorso “costituisce l’occasione che consente alle Sezioni unite di prendere posizione sulla disciplina che nell’ordinamento italiano deve avere la vicenda processuale insorta a seguito dell’emissione dell’IPE e della proposizione dell’opposizione avverso di esso” (Cass. S.U. n. 1896/2006 del 31 gennaio 2019).
Innanzitutto, secondo la Suprema Corte i giudici di merito (Tribunale di Torino prima e Corte d’appello di Torino poi, che ha confermato la decisione di primo grado) hanno errato nel ritenere che, a seguito di opposizione all’IPE, salvo che il creditore non abbia espresso contraria volontà, deve proseguire secondo il modus procedendi disciplinato dall’art. 645 c.p.c.; infatti, scrivono gli Ermellini, esso deve seguire “secondo le regole della procedura civile ordinaria del diritto interno di esso, id est secondo quello che è lo schema procedimentale della tutela giurisdizionale civile che in via ordinaria in ciascuno Stato svolge la funzione di forma di tutela “normale” per la situazione giuridica azionata con la domanda di IPE”.
Questa la ragione per cui – proseguono le Sezioni Unite – il legislatore europeo aveva rinviato agli Stati membri la predisposizione di una disciplina ad hoc per regolare il passaggio al procedimento civile ordinario; normativa che, come detto, l’Italia non ha provveduto a emanare.
Secondo la Suprema Corte, in assenza di tale legislazione interna, la soluzione può rinvenirsi nello stesso Regolamento.
Quest’ultimo prevede che l’ufficio giudiziario che ha emesso l’IPE sia lo stesso cui compete ricevere l’eventuale opposizione; infatti, “lo stesso art. 17, comma 3, espressamente dispone che «il ricorrente è informato dell’eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell’eventuale passaggio al procedimento civile ordinario». Si prevede cioè un potere del giudice oltre che di informazione sull’opposizione, anche in ordine al detto passaggio”; pertanto, spetta al giudice dell’IPE, una volta proposta l’opposizione, adottare un provvedimento con il quale, dando atto della pendenza del procedimento avanti al suo ufficio, disponga che esso prosegua secondo le regole di ordinaria procedura civile, così come imposto dallo stesso Regolamento.
Il lineare ragionamento giudiziale si chiude con l’affermazione secondo la quale non compete al giudice dell’IPE l’individuazione delle predette regole, il quale giudice altro non dovrà fare che assegnare un termine al creditore (che abbia interesse a coltivare la domanda monitoria anche dopo l’opposizione), invitandolo a esercitare l’azione secondo quella che sarà suo onere individuare come la “procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell’IPE”.
Quanto alla scelta di onerare il creditore, e non il debitore opponente, a dare avvio al giudizio ordinario, essa trova la sua ragion d’essere nel fatto che è il primo e non il secondo ad avere interesse alla prosecuzione del giudizio, dal momento che “la mancata osservanza del termine che il giudice dell’IPE è autorizzato a fissare – il cui referente normativo, dovendosi ritenere che sia lo stesso Regolamento autorizzi a fissarlo, può nel diritto italiano essere rinvenuto nel secondo inciso del terzo comma dell’art. 307 c.p.c., per cui il giudice dell’IPE lo stabilirà come ivi indicato – comporterà, secondo il diritto italiano, l’estinzione del processo nella sua interezza e, quindi, il venir meno della pendenza della lite ricollegata alla proposizione della domanda di IPE”.
Posto che non è possibile (e forse non è neanche auspicabile) conferire al giudice interno il potere di disciplinare le regole di un gioco che deve vedere protagoniste le parti, è a queste, rectius all’attore/creditore, che spetta individuare il campo sul quale confrontarsi con il suo avversario, in modo perfettamente coerente con il principio dispositivo, in senso sostanziale e processuale, sancito dal nostro codice di rito.
Concludiamo il breve excursus – ché i temi affrontati sono molteplici e tutti egualmente degni di essere affrontati singolarmente – con la considerazione che la soluzione offerta (e qui condivisa) dalla Suprema Corte è del tutto conforme al sistema normativo del Regolamento, anche là dove si consideri che è lo stesso legislatore europeo a rimettere nelle mani del creditore ingiungente le sorti dell’opposizione, consentendogli, se ritiene, di non affrontarla rinunciando all’IPE: “il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento” (art. 17, comma 1, Regolamento).
Chiudiamo, per completezza, riportando le due massime di Cass., sez. un., 31-01-2019, nn. 2840 e 2841 (quest’ultima annotata adesivamente da E. D’Alessandro, Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea: le sezioni unite sulle modalità di prosecuzione del giudizio, in Foro it., 2019, I, 1681 s.):
- In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del regolamento Ce n. 1896 del 2006, qualora l’ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell’art. 16 del regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell’emissione dell’ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l’individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell’ingiunzione dovrà fissare all’atto della comunicazione al creditore della proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’art. 17, par. 3, del regolamento; l’inosservanza di tale termine determina, a norma del 3° comma dell’art. 307 c.p.c., l’estinzione del giudizio.
- In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del regolamento Ce n. 1896 del 2006, qualora il debitore ingiunto proponga opposizione a norma dell’art. 16 regolamento e il giudizio prosegua nella forma e secondo la disciplina individuate dal creditore nel termine a lui assegnato dal giudice dell’ingiunzione, la litispendenza si determina con riferimento alla data di deposito della domanda di ingiunzione europea.
Di seguito la principale bibliografia sull’IPE: CARRATTA, Il nuovo procedimento ingiuntivo europeo fra luci ed ombre, in Verso il procedimento ingiuntivo europeo a cura di CARRATTA, Milano, 2007, spec. 26 ss.; D’ALESSANDRO, Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 del regolamento 1896/2006, in Giusto processo civ., 2011, 719 ss.; LUPOI, Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell’armonizzazione processuale in Europa, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 171 SS.; MARINELLI, Note sul regolamento Ce 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo, id., 2009, 63 ss.; PORCELLI, Il passaggio alla fase di merito dopo l’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea resta un problema aperto, in Int’l Lis, 2012, 154 ss.; PROTO PISANI, L’ingiunzione europea di pagamento nell’ambito della tutela sommaria in generale e dei modelli di procedimenti monitori in ispecie, in Giusto processo civ., 2009, 181 ss.; A.A. ROMANO, Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, regolamento (Ce) 1896/2006, del 12 dicembre 2006, Milano, 2009, spec. 147 ss.
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