L’unicità del cantiere quale presupposto del c.d. rischio interferenziale

La questione affrontata dalla sentenza in esame (Cass. pen., Sez. IV, 12 settembre 2024, n. 34387, pronunciata all’udienza pubblica del 4 luglio 2024) inerisce al ruolo e gli obblighi del coordinatore per la sicurezza nei cantieri, con particolare riferimento al concetto di “rischio interferenziale”.
Tale rischio si verifica quando più imprese operano nello stesso contesto lavorativo, anche se non contemporaneamente, e la sua gestione è curata, alla luce di quanto previsto dalla legge, dalla figura del coordinatore per la sicurezza (art. 90, comma 3 d.lgs. 81/2008).
Questi ha il compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di garantire la corretta esecuzione delle procedure lavorative e, infine, di verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e la sua coerenza con il PSC, adattando i piani in base all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute (Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3288; Cass. pen., Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 44977; Cass. pen., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 46991; Cass. pen., Sez. IV, 26 aprile 2016, n. 47834; Cass. pen., Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 27165).
Secondo la giurisprudenza, il coordinatore non deve limitarsi a un controllo formale sui piani, ma deve effettuare una verifica in concreto sul cantiere (art. 92, comma 1, lett. f) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: così Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3288 cit.).
Nondimeno, non è richiesta una presenza quotidiana, ma soltanto nelle fasi topiche delle lavorazioni. Inoltre, egli interviene direttamente solo in presenza di gravi pericoli – laddove occorre sospendere le lavorazioni in attesa degli interventi necessari da parte delle imprese interessate (Cass. pen, Sez. IV, 10 giugno 2021, n. 24915; Cass. pen., Sez. IV, 19 dicembre 2020, n. 2293) – mentre per il resto il suo compito si esplica attraverso procedure volte a vigilare solo la generale configurazione delle lavorazioni.
Diversamente, un controllo maggiormente puntuale è richiesto in capo ad altre figure, come il datore di lavoro, il preposto, il dirigente (Cass. pen., Sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3288 cit.; Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2010, n. 18149).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che la disciplina sui cantieri temporanei o mobili può applicarsi ai lavori concernenti impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento solo nel caso di contestuale esecuzione di lavori di edilizia o ingegneria civile, di modo che possa integrarsi la “interferenza” fonte del predetto rischio (Cass. pen., Sez. IV, 9 novembre 2022, n. 44557).
Altro profilo di interesse, oggetto di contestazione in sede di ricorso è quello della eterogeneità dei cantieri, presupposto del rischio da interferenza. Al riguardo, nella pronuncia in esame la Suprema Corte ha rilevato che dalla previsione dell’obbligo di aggiornare la notifica dei lavori ai soggetti pubblici interessati ogniqualvolta si verifichi una variante in corso d’opera si desume che è l’identità dell’opera ad assumere carattere determinante l’unicità o meno del cantiere (cfr. art. 99, comma 1 d.lgs. 81/2008).
Diversamente, non rilevano profili esterni, quali il titolo edilizio e le eventuali varianti di esso che siano state via via approvate, le quali possono far emergere ex post i presupposti per la nomina del coordinatore, ma senza produrre una ‘novazione’ del cantiere. Pertanto, viene formulato il seguente principio di diritto: «Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per la esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 90, comma 3 d.lgs. 81/2008, la nozione di cantiere va rapportata all’opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d’opera, ma dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti».
Posto che in tema di unicità del cantiere il ricorso dell’imputato muoveva da una situazione di fatto diversa da quella appurata dal giudice d’appello, senza presentare critiche specifiche al ragionamento condotto nella sentenza impugnata, la Corte di cassazione ne ha dichiarato l’inammissibilità.
Giovanni Grasso, dottore di ricerca in diritto ed economia nell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IVª, 12 settembre 2024, n. 34387
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