Malfunzionamento della linea telefonica aziendale: la compagnia telefonica risponde solo per mancata riparazione del guasto
Cass. civ., Sez. III, 29 gennaio 2019, n. 2358, sent. – Pres. Travaglino – Rel. Gorgoni
Responsabilità contrattuale – Contratto di somministrazione – Nesso di causalità materiale – Nesso di causalità giuridica – Esclusione – Danno patrimoniale – Danno non patrimoniale – Danno esistenziale – Danno da perdita di chance – Esclusione
[1] Deve essere escluso il risarcimento del danno esistenziale e di altre voci di danno non patrimoniale invocate dal ricorrente, titolare di una impresa, per il ritardo nella risoluzione dei problemi legati alla linea telefonica dell’azienda se manca la dimostrazione, gravante sul ricorrente, del nesso di causalità materiale, attinente alla derivazione dell’evento lesivo dalla condotta inadempiente del gestore, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, elencandole e pretendendone la liquidazione equitativa.
[2] Il gestore telefonico che si renda inadempiente al contratto di somministrazione con l’utente, impedendogli di fruire del servizio, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale, inclusa la perdita di chance, quest’ultima liquidabile anche in via equitativa.
CASO
[1] [2] L’attrice, in proprio e quale legale rappresentante della società Alfa citava, avanti al Giudice di Pace di Davoli, una compagnia telefonica, con cui aveva concluso un contratto di utenza telefonica, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti per effetto del prolungato (circa dieci mesi) malfunzionamento e disservizio della linea telefonica aziendale, nonché al pagamento dell’indennizzo previsto dalle condizioni generali di abbonamento per la mancata riparazione del guasto, oltre alla restituzione dei canoni corrisposti nel periodo del disservizio.
In primo grado veniva accolta la domanda dell’attrice e la compagnia telefonica convenuta veniva condannata al risarcimento del danno ed al pagamento dell’indennizzo.
Il Tribunale di Catanzaro in grado di appello riformava integralmente la sentenza per non aver fornito l’attrice la prova della sussistenza di un contratto di somministrazione con la compagnia telefonica e quindi la prova dell’inadempimento della stessa.
L’attrice ricorreva in Cassazione, facendo valere che la sussistenza del contratto di somministrazione con la compagnia telefonica non era mai stata dalla stessa contestata e adducendo, a fronte dell’inadempimento contrattuale della medesima, di aver diritto al risarcimento del danno esistenziale, del danno all’immagine e del danno patrimoniale derivante dallo sviamento della clientela e dalla difficoltà di acquisirne nuova.
SOLUZIONE
[1] [2] La Suprema Corte con la sentenza in commento ha affermato i seguenti principi:
– “quanto al danno non patrimoniale, …. in tema di guasto telefonico, questa Corte richiede, ai fini del suo riconoscimento, la prova della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, id est dello sconvolgimento esistenziale”;
– “la liquidazione equitativa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa”;
– “con specifico riguardo al danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, che questa Corte, in tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, sia pure nella diversa ipotesi di mancato inserimento del nominativo del cliente nell’elenco telefonico, ritiene che la sua liquidazione richieda almeno la prova della sua possibile configurabilità, rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza”.
QUESTIONI
[1] Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si doleva che il giudice di secondo grado non avesse ritenuto provata l’esistenza del contratto di somministrazione stipulato tra la medesima e la compagnia telefonica.
In particolare la ricorrente lamentava l’omesso esame, da parte del giudice d’appello, di un documento da essa prodotto e rappresentato da una fattura commerciale inviatale dal gestore telefonico e di un retro-cartellino prodotto dalla convenuta per dimostrare che non vi era stato alcun guasto all’utenza commerciale de quo.
Vieppiù la società ricorrente lamentava che i due predetti documenti non erano stati contestati dalla convenuta e conseguentemente neppure la sussistenza del contratto de quo.
Pertanto, in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., dovevano essere espunti dal thema probandum i fatti su cui la controparte era rimasta silente (Cass. civ., S.U. 761/2002, secondo cui debbono considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio).
Tuttavia, la ricorrente ometteva di trascrivere gli atti avversari da cui pretendeva di rilevare la non contestazione, mentre invece il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – pacificamente applicabile anche al principio di non contestazione (v. Cass. civ., 19 aprile 2006 n. 9076; Cass. civ., 26 luglio 2017 n. 18392) – lo avrebbe richiesto.
Ciononostante, la Suprema Corte ammetteva l’eccezione di non contestazione sollevata dalla ricorrente sul presupposto che la non contestazione può essere desunta anche dal comportamento processuale difensivo della controparte, qualora incompatibile con la sua negazione (Cass. civ., 18 luglio 2016 n. 14652; Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016 n. 2951).
Nella specie, il gestore telefonico aveva prodotto un retro-cartellino del 6/5/2009, al fine di dimostrare che non vi era stato alcun guasto all’utenza commerciale della ricorrente.
Da tale condotta della società convenuta, volta a provare che non vi erano stati guasti sulla predetta linea telefonica, implicitamente la Suprema Corte desumeva la (non contestazione della) ricorrenza di un contratto di somministrazione tra le parti.
Accertata la sussistenza di tale contratto, gli Ermellini tuttavia nulla dicevano sulla prova dell’inadempimento contrattuale della compagnia telefonica e, quindi, sulla relativa responsabilità per il disservizio ed il malfunzionamento della linea telefonica de quo, limitandosi ad evidenziare le contraddizioni dell’impugnata sentenza nella parte in cui dapprima dava atto che il guasto lamentato sarebbe stato effettivamente riscontrato dalla compagnia telefonica; poi in un successivo passaggio della motivazione affermava non provato il guasto all’utenza; ed infine osservava che l’unica segnalazione di guasto era stata chiusa il giorno successivo per mancato riscontro del guasto segnalato.
Lascia quindi perplessi che a fronte di tale palese contraddizione, evidenziata dalla stessa Suprema Corte, questa poi non avesse motivato le ragioni per cui riteneva provato il disservizio da parte della compagnia telefonica, del quale la stessa sarebbe stata responsabile.
Infatti, che un malfunzionamento vi sia stato e che esso fosse imputabile al gestore si ricava solo implicitamente dalla motivazione dell’annotata sentenza.
Ritenuta quindi sussistente la responsabilità della compagnia per il disservizio telefonico, la Corte passava ad esaminare le pretese risarcitorie della ricorrente, nell’ambito delle quali accoglieva però solo la richiesta di indennizzo prevista dalle condizioni generali di contratto.
Mentre non accoglieva le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendole prive di supporto probatorio, e precisando che era stata pure omessa la dimostrazione del nesso di causalità materiale, ossia della derivazione dell’evento lesivo alla condotta inadempiente della Compagnia telefonica, e del nesso di causalità giuridica, ossia la prova delle singole conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento lesivo che il ricorrente si limita ad invocare, pretendendone una liquidazione equitativa.
Posto che già la mancata prova del nesso di causalità era di per sé sufficiente ad escludere il risarcimento del danno, la Corte tuttavia si soffermava sulle varie tipologie di danno di cui la ricorrente aveva chiesto il risarcimento, anche se avrebbe potuto meglio addentrarsi nell’analisi delle tipologie di danni che i disservizi telefonici possono causare, con particolare riferimento a quelli non patrimoniali.
Quanto al preteso danno esistenziale, di cui nella fattispecie esaminata nell’annotata sentenza si chiedeva il risarcimento, la Cassazione ricordava che proprio in tema di guasto telefonico, ai fini del suo riconoscimento, è richiesta la prova della lesione e della serietà del pregiudizio, quindi dello sconvolgimento esistenziale, mai fornito dalla ricorrente (ex multis, Cass. civ. n. 27229/2017).
Nella pronuncia testé menzionata, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso relativo a disfunzioni di una linea telefonica privata, aveva espressamente affermato che il danno c.d. esistenziale è integrato esclusivamente dalla presenza di uno “sconvolgimento esistenziale” e non del mero “sconvolgimento dell’agenda” e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi e fastidi.
Quanto alla domanda della ricorrente di procedere nel caso de quo ad una valutazione equitativa del danno non patrimoniale, correttamente la Suprema Corte affermava – richiamando un proprio precedente sul punto – che l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, si da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (Cass. civ., 11698/2018).
Ma nella fattispecie di cui alla sentenza che si annota nessun danno esistenziale era stato provato dalla società ricorrente.
Quanto al danno da perdita di chance, individuabile nel caso di specie – secondo la ricorrente – nel danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, la Suprema Corte, seguendo un costante insegnamento e richiamando un proprio precedente, riguardante però la diversa ipotesi di mancato inserimento del nominativo del cliente nell’elenco telefonico, affermava che “il danno patrimoniale da perdita di chance consiste non nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita definitiva della possibilità di conseguirlo secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Presupposto ed essenza stessa di questo genere di danno è l’incertezza: cioè la impossibilità di affermare con certezza che, se lo stesso non si fosse prodotto, il vantaggio economico avuto di mira si sarebbe oppure no conseguito, essendo il danno – per l’appunto – rappresentato dalla definitiva perdita della possibilità di conseguirlo” (Cass. civ., 14916/2018). Sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall’incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di “possibilità”, ovvero occorre almeno la prova della sua possibile configurabilità (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa.
Ma nel caso di specie, la società ricorrente non aveva fornito alcuna prova di tale configurabilità.
In una fattispecie analoga, in cui il mancato funzionamento della linea telefonica di uno studio professionale si era protratto per due mesi, la Cassazione aveva riconosciuto il danno economico, il quale era presumibilmente derivato dalle gravi difficoltà di gestione del lavoro e dei rapporti con clienti ed altri studi professionali, nonché dalla presumibile perdita di incarichi professionali ( inconvenienti di cui era stata fornita la prova in quanto risultanti dalle lamentele per il disservizio contenute in comunicazioni allegate di clienti e colleghi) (Trib. Firenze, 17.11.2016). Gli Ermellini avevano riconosciuto che nell’odierno mercato, considerate le modalità di instaurazione e svolgimento dei rapporti economici e professionali, i servizi di telefonia costituiscono uno strumento di lavoro necessario; per cui non può dubitarsi che la situazione di “isolamento” in cui si venga a trovare uno studio professionale (o un’attività commerciale, come accaduto nella fattispecie oggetto della presente nota), privato repentinamente e per diversi mesi dei servizi internet e di telefonia, determini un danno patrimoniale significativo.
Anche quanto al danno all’immagine, la Cassazione, in fattispecie analoghe a quella in esame, ne aveva ammesso il risarcimento, riconoscendo la sussistenza di un danno all’immagine derivante da disservizio telefonico, giacché a causa di tale disservizio uno studio professionale o un’attività commerciale offrono un’immagine di sé poco efficiente ed affidabile (Cass. 21.01.2011 n. 1418).
Ma neppure di tale danno era stata fornita la prova nella fattispecie in esame, ragione per cui la Corte inevitabilmente ne aveva escluso il risarcimento.
In conclusione, quindi, la Corte – nel caso di specie – di tutte le richieste risarcitorie della ricorrente, accoglieva solo quella avente a oggetto l’indennizzo per mancata riparazione del guasto, previsto dalle condizioni generali di contratto, negando la liquidazione dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, ritenendoli non provati.
Proprio con riferimento a tale aspetto, non può non osservarsi, tuttavia, che il danno da guasto telefonico, che apparirebbe avere natura essenzialmente patrimoniale, sia un danno di difficile prova, ciò che ha evidentemente indotto la ricorrente a chiedere il risarcimento di presunti danni non patrimoniali, quali il danno esistenziale ed il danno all’immagine (dei quali, però, pure non era riuscita a fornire alcuna prova).
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