Con ordinanza n. 12139 dell’8 maggio 2025, che si segnala, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto “nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale”.

Questo principio è stato affermato dalla Cassazione, con riferimento al caso che, adesso, andiamo ad illustrare, sinteticamente.

La Corte d’Appello di L’Aquila, riformando la sentenza del Tribunale della stessa città, aveva ritenuto illegittima l’adibizione di un infermiere di una Azienda Sanitaria Locale ad attività proprie degli operatori sociosanitari (OSS), attribuendo un risarcimento per danno alla dignità professionale ed all’immagine lavorativa, liquidato, in via equitativa, in misura pari al 6% della retribuzione del periodo in cui si erano verificate le vicende di causa.

La Corte territoriale escludeva che potesse ritenersi legittima un’assegnazione di mansioni inferiori che avvenisse “ordinariamente” e non con modalità “marginali e funzionalmente accessorie e complementari “ o in via “eccezionale e contingente”; rilevava, quindi, che, nel caso di specie, dall’istruttoria risultava che l’adibizione a mansioni inferiori era stata “costante e sistematica” e aveva riguardato “buona parte della giornata lavorativa”; la Corte d’Appello stabiliva il risarcimento, in via equitativa, ritenendo la prova del pregiudizio sulla base della lunga durata di svolgimento dell’attività di rango inferiore, della natura prettamente manuale dei compiti in tal modo imposti, a fronte del carattere intellettuale, per il livello di conoscenze richiesto, della professione dell’infermiere ed infine del verificarsi di tutto ciò alla presenza dei pazienti.

L’ASL proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, fra l’altro, che l’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza è consentita, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, se l’attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore sia costituita da mansioni previste dalla propria qualifica di appartenenza, se tali mansioni inferiori non siano completamente estranee alla professionalità propria del dipendente e se sussista un’esigenza organizzativa del datore di lavoro pubblico; nel caso di specie – proseguiva la ricorrente – era emerso che il lavoratore svolgeva in maniera prevalente ed assorbente le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, mentre era indubbio che le attività di OSS non potevano considerarsi estranee alla professionalità dell’infermiere.

Del resto, in presenza di esigenze organizzative della ASL secondo la ricorrente, non si potrebbe parlare di demansionamento, in quanto il Codice Deontologico degli Infermieri- all’art. 49 – prevede che gli stessi siano tenuti a compensare i disservizi che possano eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui operano, oltre comunque a svolgere le mansioni accessorie, e, nel caso di specie, era risultato che gli infermieri svolgevano i lamentati compiti inferiori essenzialmente in caso di assenza o carenza di OSS.

La Cassazione ha rigettato il ricorso.

Secondo la pronuncia de qua, sul piano giuridico, non vi è dubbio che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OSS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all’utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419; v. anche l’art. 49 del Codice Deontologico citato dalla ricorrente, secondo cui “l’infermiere nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera”).

Ciò però solo, secondo l’ordinanza che si commenta, a ben determinate condizioni: deve trattarsi di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell’infermiere, e la richiesta di tali prestazioni deve rispondere ad un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non dunque a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente (Cass. 19419/2000).

Ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, precisa il Collegio, sono che le mansioni inferiori siano richieste “incidentalmente o marginalmente“(7 agosto 2006, n. 17774; 21 luglio 2022, n. 22901; v. anche 29 marzo 2019, n. 8910, quest’ultima in tema di lavoro privato, ma con principi riguardanti fattispecie anteriori alle modifiche apportate all’art. 2103 c.c. dal d.lgs. n. 81 del 2015 e quindi del tutto riferibili anche all’impiego pubblico), dal che si è escluso che sia legittima la loro pretesa “non in via occasionale, ma in maniera programmata”(8910/2019).

Tali affermazioni di principio si accompagnano alla reiterata affermazione, nel contesto dei medesimi precedenti, della necessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo “prevalente e assorbente” (19419/2020; 17774/2006).

Secondo i giudici di legittimità, le mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali”, ovverosia di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza; quando invece tale marginalità non ricorre e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia – ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell’inquadramento – deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori.

Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola, ad avviso degli Ermellini, infatti in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto  del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento; ciò proprio perché, se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori, ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti, altrimenti ne resta svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente.

In conclusione, possiamo dire, alla luce della giurisprudenza formatasi sul punto, che, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 8 maggio 2025, n. 12139

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