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La pronuncia in commento, Corte d’Appello Bologna Sez. Lavoro n. 500 del 13 ottobre 2025, affronta il tema del «doppio licenziamento» fattispecie che si verifica quando il datore di lavoro recede dal rapporto di lavoro per motivi differenti con distinti atti di licenziamento.

Sul punto si richiama D. BELLINI, Doppio licenziamento: se il primo licenziamento è illegittimo, ma idoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il secondo atto di recesso non viene esaminato, in www.rivistalabor.it, 6 settembre 2025, a commento della sentenza Tribunale di Ancona n. 213 del 29 marzo 2025.

Rileva per chiarezza espositiva distinguere l’ipotesi in cui il doppio licenziamento è contestuale, due licenziamenti disciplinari fondati su contestazioni diverse già note al datore di lavoro intimati nello stesso giorno, da quello in cui sono intimati più recessi datoriali per fatti nuovi o sopravvenuti in momenti successivi tra loro (c.d. licenziamenti a catena). Recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. 2274/2024) è intervenuta nell’ipotesi di doppio licenziamento successivo ribadendo l’ammissibilità del doppio licenziamento se intimato per fatti diversi e sopravvenuti o pervenuti a conoscenza del datore di lavoro in momenti successivi. Principio inapplicabile all’ipotesi di plurimi licenziamenti intimati contestualmente.

La fattispecie in esame attiene alla complessa vicenda di un lavoratore – direttore di filiale – che ricevute due distinte contestazioni disciplinari, per assenze ingiustificate e spese anomale con carta carburante aziendale, nello stesso giorno e due conseguenti licenziamenti per giusta causa nella medesima data con due distinte lettere – impugna stragiudizialmente entrambe le contestazioni con un unico atto ma giudizialmente solo il primo licenziamento in ordine temporale.

Sulla vicenda il giudice di prime cure ritiene insussistente il concreto interesse del lavoratore a far accertare l’illegittimità del primo licenziamento non avendo impugnato giudizialmente anche il secondo licenziamento inflitto che esplica comunque i suoi effetti risolutivi sul rapporto di lavoro.

Il lavoratore soccombente impugna la sentenza deducendone l’erroneità della declaratoria pronunciata dal giudice di prime cure sussistendo l’interesse concreto a far accertare l’illegittimità del licenziamento impugnato. Erroneamente configura la fattispecie in esame di doppio licenziamento successivo trasmesso tramite posta lo stesso giorno in due momenti distinti.

Ne consegue che così configurato il secondo licenziamento, non impugnato giudizialmente, sarebbe tamquam non esset perché fondato su fatti già noti al datore al momento del primo licenziamento. È quindi presente il concreto interesse del lavoratore a far accertare la illegittimità del primo licenziamento. Inoltre, tale interesse sussisterebbe altresì anche nell’ipotesi di validità del secondo licenziamento, stante l’interesse del lavoratore ad ottenere la tutela indennitaria nel caso di annullamento del primo licenziamento.

La Corte territoriale in linea con il giudice di prime cure argomenta l’infondatezza dell’appello proposto configurando correttamente la fattispecie in esame come doppio licenziamento contestuale. A tal fine rileva giuridicamente non la data o l’orario di spedizione delle lettere di licenziamento, mai ricevute dal lavoratore ristretto in una casa circondariale, ma quello della ricezione delle lettere di licenziamento coincidente con la consegna brevi manu presso la casa circondariale da parte del difensore. La contestualità dei licenziamenti inflitti è comprovata altresì dall’impugnazione stragiudiziale di entrambi i licenziamenti con un unico atto senza alcuna distinzione di orario. In questo caso, infine, l’onere della prova sulla asserita distanza temporale tra i due licenziamenti, a carico del lavoratore, non è stato debitamente assolto.

In conclusione, la pronuncia in commento afferma per il doppio licenziamento contestuale che  difetta l’interesse ad agire nel giudizio instaurato per accertare l’illegittimità del primo licenziamento qualora il lavoratore si sia limitato ad impugnare solo stragiudizialmente il secondo posto che, anche qualora venisse accertata l’illegittimità del primo, il secondo non impugnato risulterebbe  valido ed efficace e produttivo di effetti risolutivi sul rapporto decorsi 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale.

La pronuncia ha il merito di evidenziare aspetti peculiari per entrambe le parti del rapporto nell’ipotesi di plurimi licenziamenti intimati contestualmente.

Attenziona da un lato il lavoratore ad esplicitare il proprio interesse ad agire impugnando giudizialmente, non solo stragiudizialmente, anche il secondo licenziamento al fine di impedire che divenga definitivo ed efficace. La mancata impugnazione del secondo licenziamento e quindi la definitività degli effetti risolutivi conseguenti esplicita la carenza di interesse ad agire nel giudizio volto ad accertare la illegittimità del licenziamento impugnato vanificandone il potenziale esito positivo.

Attenziona altresì indirettamente il datore di lavoro ad evitare pronunce inutili su rapporti cessati per altra causa valida ed efficace e a ricorre alla fattispecie del doppio licenziamento nell’ipotesi di fatti nuovi o sopravvenuti non contemporanei e già noti come nel caso di specie.

Maria Aiello, dirigente tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: App. Bologna, 13 ottobre 2025, n. 500

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L’articolo Nel doppio licenziamento disciplinare contestuale se si impugna solo il primo licenziamento non sussiste l’interesse ad agire sembra essere il primo su Rivista Labor – Pacini Giuridica.

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