Nel periodo di ferie minimo annuo la retribuzione feriale è equiparata alla retribuzione ordinaria
La pronuncia in commento, Cass., ordinanza, 2 maggio 2024, n. 11760, si allinea ai consolidati principi enucleati dalla giurisprudenziale nazionale (Cass. nn. 18160, 19663, 19711, 19716 del 2023) e sovranazionale, quest’ultima con efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento interno, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali. La retribuzione feriale ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, comprende «qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo «status» personale e professionale del lavoratore».
Sul punto v. PELLICCIA, nota a Cass., 21 maggio 2024 n.14089, La retribuzione corrisposta durante le ferie non deve essere inferiore rispetto a quella corrisposta nel corso dei giorni di lavoro, in www.rivistalabor.it, 19 Settembre 2024, e AIELLO, nota a Cass., 29 gennaio 2024, n. 2674, Le indennità «intrinsecamente» collegate alle mansioni o correlate allo «status professionale del lavoratore» compongono la retribuzione spettante al lavoratore in ferie, sempre in www.rivistalabor.it, 1 Maggio 2024.
Nel caso di specie, la Corte d’appello, territorialmente competente, conferma la sentenza del Tribunale di condanna del datore di lavoro a pagare ai lavoratori ricorrenti le differenze retributive maturate per il periodo feriale e ordinariamente percepite (indennità di trasferta, diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni) richiamando la ratio ed il contenuto della sopracitata direttiva sulla nozione di retribuzione feriale europea.
Il giudice di merito verifica in concreto che nella retribuzione feriale siano incluse le indennità previste dagli accordi aziendali e dai contratti collettivi di riferimento riconosciute dal primo giudice.
Conclude che tali indennità rientrano nella nozione di «retribuzione ordinaria» da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie, compensano specifiche «penosità» del lavoro e sono collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore.
I lavoratori appellati fruiscono delle ferie, dunque, non sussiste l’effetto dissuasivo alla fruizione bensì l’insoddisfazione per la retribuzione.
Ricorre in Cassazione la società datrice deducendo la violazione o falsa applicazione di norme costituzionali (art. 36, comma 3 e 39 Cost.), ordinarie (art. 2109, comma 2 c.c., art. 2697 c.c. e art. 115 c.c., artt. 1362 e 1363 c.c. e artt. 10 e 18-bis d.lgs. 66/2003,) e collettive ( artt. 20 e 21 CCNL 23 luglio 1976, art. 56 CCNL 23 luglio 1976; 1, 9 e 10 del CCNL 12 marzo 1980, dell’articolo 12 CCNL 27 novembre 2000, articolo 10 comma 1 CCNL 12 marzo 1980 e dell’articolo 5 CCNL 27 novembre 2000) in relazione all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla CGUE e in relazione agli accordi aziendali di settore.
In particolare, il decisum contestato avrebbe illegittimamente incluso nella retribuzione spettante per il periodo feriale le indennità oggetto di giudizio per evitare un effetto dissuasivo all’esercizio del diritto alle ferie violativo delle norme indicate.
La Corte di merito, cadendo in errore, avrebbe omesso di effettuare la verifica sulla possibile ricorrenza nell’ordinamento interno dell’effetto dissuasivo. Inoltre, non avrebbe tenuto conto che nella base di calcolo della retribuzione feriale, le voci variabili della retribuzione devono essere prese in considerazione laddove «sussista un rapporto di funzionalità (il c.d. nesso intrinseco) con le mansioni e siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore».
La determinazione della retribuzione come base del calcolo per gli istituti di retribuzione indiretta o differita spetta alla contrattazione collettiva, libera di individuare le voci retributive nonché l’incidenza di queste su istituti come le ferie. La sentenza avrebbe violato e falsamente applicato le norme indicate in quanto avrebbe riconosciuto il diritto dei ricorrenti al ricalcolo della retribuzione feriale commisurandolo alle maggiori ferie godute mentre la retribuzione feriale europea è commisurata alla misura minima di 4 settimane annue.
Orbene la fattispecie in esame non attiene all’entità del periodo feriale inteso come quantità di giorni o settimane di ferie a cui si può applicare il criterio di determinazione della retribuzione feriale europea bensì alla determinazione della retribuzione feriale come previsto dalla Suprema Corte secondo cui «i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono in una materia non regolata dal diritto dell’Unione e rimessa, invece, alle parti collettive».
In conclusione, i principi di diritto cristallizzati in sede di legittimità e in sede comunitaria circoscrivono la nozione di retribuzione feriale allo scopo primario di garantire al lavoratore a livello retributivo una situazione equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro. Così scongiurando, con una eventuale diminuzione della retribuzione, l’effetto dissuasivo nell’esercizio del diritto alle ferie, costituzionalmente tutelato e conforme alla normativa comunitaria, al fine di assicurare a ogni lavoratore il beneficio di un riposo effettivo a tutela della salute e della sicurezza.
In quest’ottica giurisprudenziale, si colloca la pronuncia impugnata quando procede correttamente a verificare ex ante la potenzialità dissuasiva dell’eliminazione di voci economiche pertinenti alle mansioni proprie della qualifica rivestita dalla retribuzione feriale o quando verifica che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non sono erogati dalla società datrice le indennità connesse ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo. L’interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale è in linea con la finalità della direttiva comunitaria volta ad assicurare una retribuzione che non sia deterrente all’esercizio del diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Maria Aiello, primo tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro
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