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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28377 del 5 novembre 2024, si è pronunciata sul ricorso presentato da un lavoratore avverso l’Inail al fine di vedersi accertata e dichiarata la natura indennizzabile di un incidente occorsogli come infortunio in itinere.

Sia in primo che in secondo grado la domanda del ricorrente era stata rigettata dai giudici in considerazione del fatto che, come anche accertato in sede di giudicato penale, l’uomo era stato riconosciuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. Tale circostanza rendeva così ravvisabile il c.d. rischio elettivo, ossia derivante da un comportamento volontario del soggetto, idoneo in quanto tale a escludere le tutele assicurative previste per i rischi connessi all’attività lavorativa.

Infatti, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, restano esclusi dall’assicurazione per gli infortuni occorsi ai lavoratori da e verso il luogo di lavoro quelli “direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni (…)“.

Deducendo il vizio di violazione di legge, il ricorrente in Cassazione lamentava l’interpretazione fornita dalla Corte di Appello sull’art. 12 circa il concetto di abuso di sostanze alcooliche, sostenendo come vi fosse stato solo un uso moderato delle stesse e che, perciò, la guida in stato di ebrezza non avesse determinato un’alterazione psicofisica tale da escludere automaticamente l’indennizzabilità dell’evento lesivo.

Tuttavia la Suprema Corte, confermando le conclusioni dei giudici di merito, ha ribadito che la guida in stato di ebbrezza da parte dell’assicurato, effettuata per ragioni e motivazioni personali e non giustificate da necessità lavorative, rappresenta una scelta personale idonea a determinare un aggravamento volontario del rischio ed è talmente esorbitante rispetto alle finalità di tutela dall’infortunio da risultare sufficiente per interrompere il nesso eziologico tra la prestazione e l’attività assicurata.

Lucrezia Nardi, dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Firenze

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 5 novembre 2024, n. 28377

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