Nullo l’accordo separativo di revoca della donazione tra i coniugi per difetto di forma
Cassazione civile, sezione I, ordinanza del 3 marzo 2020 n. 5937
In applicazione del principio di simmetria delle forme, la scrittura privata di risoluzione della donazione allegata ai patti separativi omologati, è nulla per difetto di forma, dovendo la stessa condividere la forma pubblica e solenne stabilita ad substantiam dagli artt. 782 e 2699 c.c. per la donazione.
Accordi solutori della crisi familiare – natura e forme
(Artt. 782, 2699, 2932 c.c.)
CASO
Due coniugi si separavano consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino in conformità ai patti contenuti in una scrittura privata, dagli stessi sottoscritta, e allegata al ricorso congiunto di conversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza.
In base agli accordi, la moglie, che aveva ricevuto in donazione una quota di nuda proprietà di alcuni immobili, avrebbe dovuto ritrasferire al marito tali diritti impegnandosi a comparire innanzi a un notaio per la “risoluzione di donazione per mutuo consenso”.
La moglie non adempiva quanto pattuito in sede di omologa della separazione e il marito otteneva la condanna di trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., in suo favore dei diritti immobiliari di nuda proprietà intestati alla moglie, rimedio consentito in ogni fattispecie in cui sorga un obbligo di prestare il consenso al trasferimento o alla costituzione di un diritto.
La donna ricorreva in appello deducendo la mancanza di un proprio obbligo a prestare il consenso circa il trasferimento dell’immobile e, comunque, l’invalidità della scrittura di risoluzione della donazione allegata al ricorso congiunto per separazione consensuale, in difetto della forma pubblica.
La Corte di merito ribaltava la decisione dei giudici di primo grado ritenendo nullo per difetto della forma dell’atto pubblico, il contratto di risoluzione consensuale di una donazione, che avrebbe dovuto avere la stessa forma solenne dell’atto donativo su cui andava a incidere.
Il marito ricorre in Cassazione.
Secondo il ricorrente, l’obbligo di trasferimento assunto in sede di accordi separativi, trovava la sua causa nella funzione solutorio-compensativa rispetto ai rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, secondo lo schema del “contratto della crisi familiare”.
I giudici di appello avrebbero erroneamente attribuito all’accordo i caratteri della liberalità, e quindi la necessità del rispetto delle forme solenni previste per la donazione ex art. 782 c.c., non applicando, in tal modo, i principi giurisprudenziali sui patti collegati alla crisi coniugale.
La Corte territoriale non avrebbe considerato che la scrittura privata allegata alla domanda di conversione della separazione giudiziale in consensuale, sarebbe confluita nel verbale di udienza del giudizio di separazione, soddisfacendo la forma dell’atto pubblico, che la donazione deve rivestire.
La moglie si difendeva sul punto, sostenendo che l’atto non sarebbe stato sottoscritto davanti al giudice in udienza, ma redatto con separata scrittura privata, allegata all’istanza congiunta di conversione del rito, e pertanto non avrebbe avuto i requisiti di forma richiesti dalla legge.
SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE
La Corte suprema ha rigettato il ricorso. Il negozio originario, ossia la donazione, ha rispettato la forma prevista per tale negozio giuridico, pertanto il successivo atto, la scrittura di risoluzione intercorsa tra le parti, nella sua finalità solutoria del primo, doveva condividerne la forma pubblica e solenne stabilita ad substantiam dagli artt. 782 e 2699 c.c. per la donazione.
La Cassazione ha richiamato, in tal senso, il principio della simmetria delle forme per i negozi accessori, che trova fondamento nell’art. 1351 c.c., o sulla forma del contratto preliminare (Cass. Civ. n. 13290/2015 e Cass. Civ. n. 30446/2018).
Nel caso di specie, il negozio di risoluzione dell’originaria donazione allegata alle condizioni concordate della separazione consensuale, aveva natura autonoma rispetto all’accordo di separazione, poiché la causa della scrittura era riconducibile all’impegno della moglie di risolvere la precedente donazione, senza alcun riferimento alla volontà di tacitare precedenti obblighi patrimoniali assunti durante il matrimonio.
QUESTIONI
La qualificazione dei negozi giuridici conclusi in vista della risoluzione della crisi familiare, è un tema affrontato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.
Una recente sentenza della Cassazione – ordinanza 25 ottobre 2019 n. 27409 – ha precisato che gli accordi di separazione personale che contengono attribuzioni patrimoniali relative a beni mobili o immobili, rispondono a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione di procedimenti separativi consensuali.
Tali attribuzioni non hanno né la caratteristica della donazione, né della vendita, ma una loro propria tipicità, la quale, di volta in volta, può avere i tratti dell’oggettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità.
Con la decisione in esame la Cassazione ha precisato che al di là della causa del negozio solutorio della crisi, l’atto deve seguire il principio della simmetria delle forme.
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