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Corte di Cassazione, III^ Sez. Civ. ,Sentenza n. 2980 del 20  novembre 2018 – Pres. Dott.ssa Roberta Vivaldi – Rel. Cons. Dott. Paolo Porreca

Art.404 c.p.c. – Art. 615 c.p.c. – Art. 619 c.p.c.

Il terzo legittimato all’opposizione ordinaria ai sensi dell’art. 404, primo comma cpc, non può proporre opposizione all’esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi “inter alios”, salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato modificato da vicende successive, sicchè non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell’art. 615 cpc. Mentre solo qualora l’esecuzione del titolo formatosi “inter alios” si estenda al di fuori dell’oggetto previsto nella statuizione giudiziaria, sicchè l’esecuzione non risulti in realtà sorretta dal titolo, il terzo stesso può opporsi, nelle forme dell’art. 619 cpc, quale soggetto la cui posizione è effettivamente incisa dall’esecuzione, ancorchè formalmente terzo rispetto ad essa.”[1]

L’ordine contenuto in una pronuncia di condanna al rilascio d’immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a disporre del bene nel momento in cui la pronuncia stessa venga coattivamente eseguita, mentre il terzo che, come il proprietario possessore del bene, deduca un’incompatibilità fattuale giuridicamente rilevante con la statuizione contenuta nel provvedimento di rilascio, può richiedere la correlativa tutela non proponendo opposizione all’esecuzione, bensì mediante specifica opposizione ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ.[2]

FATTO

La vicenda riguarda l’opposizione all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. promossa da un privato contro la Diocesi di Assisi per il rilascio di un immobile già precedentemente oggetto di condanna restitutoria sulla ritenuta risoluzione di un comodato precario, di altro proprietario.

L’opponente aveva acquistato regolarmente la proprietà dal soggetto condannato, il quale a sua volta, l’aveva acquistata mediante usucapione ventennale accertata con sentenza nei confronti degli eredi dell’originale proprietario del fondo.

La complicata vicenda coinvolge diversi aspetto di diritto processuale civile: ruota intorno all’opposizione di terzo, art. 619 c.p.c. e allo strumento di impugnazione previsto nell’art. 404 c.p.c.

Il tribunale accoglieva l’opposizione successivamente confermata in secondo grado di giudizio, in quanto il diritto dominicale era opponibile “erga omnes” e quindi anche nei confronti di chi, come la Diocesi, si limitava a far valere un diritto obbligatorio e non reale.

Contro tale decisione la Diocesi ricorreva in Cassazione, adducendo un solo motivo di gravame, violazione degli artt. 2909, 1372 c.c. e 323, 111, c.p.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe errato la sua valutazione, non tenendo conto che il soggetto verso cui era rivolta l’esecuzione, era rimasto estraneo al procedimento precedente culminato nella sentenza di condanna restitutoria.

SOLUZIONE

La Corte cassava senza rinvio la sentenza impugnata.

QUESITI

Seppur la problematica risulti annosa, gli ermellini riescono a scioglierla formulando un principio di diritto.

L’intera questione ruota intorno a due fattispecie procedurali e la loro applicazione:

a) l’art. 404 c.p.c., I casi di opposizione di terzo

b) l’art. 619 c.p.c. La forma dell’opposizione (di terzo).

Nel caso in questione in primo grado il proprietario dell’immobile esperiva azione ex art. 619 c.p.c., opposizione di terzo all’esecuzione, contro la Diocesi in possesso di una sentenza di condanna restitutoria pronunciata sulla risoluzione di un comodato precario. Richiesta accolta sia in primo grado che in Appello.

Gli ermellini cassano la sentenza senza rinvio e  tengono a precisare,  che scopo dell’esecuzione in forma specifica è quella di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica consacrata nel titolo, immettendo l’avente diritto, nell’ipotesi, nel possesso o nella detenzione della cosa[3].

A tal proposito si spiega come l’ordine contenuto all’interno di una sentenza di condanna per il rilascio di un immobile abbia efficacia nei confronti anche di chi, in quel momento, si trovi a disporre del bene.

Di conseguenza il possessore, detentore del bene potrà esperire tutela mediante un mezzo di impugnazione straordinario: l’art 404 c.p.c. Casi di opposizione di terzo; nel caso in questione quindi avrebbe dovuto impugnare la sentenza mediante questo istituto  e non con l’opposizione all’esecuzione contro la Diocesi di Assisi.

L’opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., viene annoverato tra i ricorsi straordinari e facoltativi: è straordinario poiché può essere proposto nonostante il passaggio in giudicato di una sentenza  ex art. 2909 c.c.,  ed è facoltativo in quanto il terzo può fare valere le proprie ragioni, anche mediante un’autonoma azione di accertamento del suo diritto.  All’interno del comma 1 viene disciplinata la c.d. opposizione di terzo ordinaria, con la quale il terzo tutela il proprio diritto, autonomo, incompatibile con la situazione giuridica determinata tra le parti della sentenza.

Orbene l’art. 619 c.p.c., strumento scelto in primo grado dall’opponente, risulta essere uno strumento per gli errori concernenti l’esecuzione, in favore dei soggetti che vantino un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati dai creditori di un altro soggetto. Quello che risulta NON essere un rimedio contro errori presenti in un titolo esecutivo (sentenza di condanna restitutoria nel caso in questione)  è proprio l’opposizione all’esecuzione diretta o di terzo, tale azione è un rimedio agli errori di esecuzione. Il terzo in questione nulla avrebbe potuto esperendo il 619 c.p.c. essendo estraneo alla situazione antecedente, quella che ha portato alla formazione del giudicato per il rilascio.

Gli ermellini riportano giurisprudenza cogente, ove tale problema veniva già affrontato, Cass., n. 7041 del 2017, in cui vengono  sottolineate anche le differenze strutturali e funzionali di tali azioni, sia per la competenza , una da proporsi dinanzi al giudice dell’esecuzione, l’altra dinanzi al giudice che ha emesso l’arresto pregiudicante, sia per le decisive differenze di “ causa petendi” e “petitum”.

Nel caso in questione il proprietario, soccombente alla sentenza di rilascio avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404 c.p.c., anche chiedendo una sospensiva. Nel farlo avrebbe esibito l’incompatibilità di fatto tra il suo diritto di proprietà, legittimamente acquisito, e l’ordine di rilascio fondato da un comodato precario a lui totalmente estraneo. Il focus dei precedenti giudizi doveva ruotare intorno all’impugnazione della sentenza con i mezzi proposti dal codice,  quindi di chiedere la revisione del dettato che ha accertato una determinata situazione giuridica; verificando il diritto dominicale dell’opponente.

[1] SS.UU 23.1.2015 n.1238

[2] Cass. 2/12/2016 n.24637; Cass.  4/3/203 n.3183

[3] Cass. Civ., n. 20/03/2017, n. 7041

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