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In caso di cancellazione del professionista da Cassa Forense a seguito di accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso dei contributi versati concerne solamente quelli soggettivi o anche quelli integrativi?

Al quesito ha recentemente risposto la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 28979 del 3 novembre 2025, nell’accogliere il ricorso dell’Ente previdenziale, ha chiarito che la contribuzione integrativa non determina un diritto alla sua restituzione, coerentemente con la funzione solidaristica della contribuzione medesima.

I fatti

Il Tribunale di Milano aveva condannato Cassa Forense a rimborsare ad un ex avvocato la contribuzione integrativa versata nel periodo durante il quale l’interessato era stato cancellato per incompatibilità con l’esercizio della professione.

In seconde cure l’adita Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa e, da qui, pertanto, il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La decisione di legittimità

L’ordinanza in commento affronta le sollevate censure sulla sentenza di merito d’appello in via congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, premettendo che le medesime meritano accoglimento.

A ben vedere, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha formulato il principio di diritto secondo il quale, “in tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici dell’anno o degli anni ai quali essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.” (v. Cass. n. 30571/2019; Cass., nn. 14883/2020 e 24141/2020; Cass. n. 9645/2022; Cass. n. 29641/2022).

Tra l’altro nell’ordinanza in commento il collegio di legittimità fa rilevare che con la richiamata decisione n. 29641/2022, la Corte aveva all’epoca cassato la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 529/2016, posta dal giudice di appello a fondamento della sua decisione ora scrutinata.

La Suprema Corte ha in tema affermato che l’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale (e, quindi, con la stessa iscrizione all’Albo degli avvocati) giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con Cassa forense, con il conseguente venire meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare; di conseguenza, al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 15109/2005).

Peraltro, già in passato (v. Cass. n. 10458/1998), la Corte regolatrice aveva anche precisato (seppur con riguardo a fattispecie di restituzione dei contributi per il caso di mancata maturazione del diritto a pensione) che l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.

Orbene, una tale conclusione deriva, in primo luogo, dalla struttura e funzione del contributo integrativo, disciplinato dall’art. 11 della legge n. 576/1980, laddove trattasi all’evidenza di una disposizione che prevede che l’obbligo del versamento incombe su tutti gli iscritti agli Albi di avvocato e di procuratore nonché sui praticanti procuratori iscritti alla Cassa, che devono applicare una maggiorazione percentuale (attualmente del 4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, maggiorazione ripetibile nei confronti di quest’ultimo.

Il contributo integrativo non è soggetto all’IRPEF né all’IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale e, quindi, il sotteso obbligo di versamento è strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale, tanto che il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente (v. Cass. n. 5376/2019).

Vi è poi la previsione contenuta nell’art. 2, co. 3, della legge n. 319/1975, secondo cui l’attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, “ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine competente, preclude sia l’iscrizione alla Cassa sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta”, ma non revoca in dubbio che l’attività professionale sia stata legittimamente esercitata in virtù dell’iscrizione all’Albo.

Conseguentemente, il contributo integrativo non viene “indebitamente percepito” dalla Cassa nel periodo di iscrizione, ma è da questa legittimamente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all’esercizio dell’attività professionale consentito dall’iscrizione all’Albo e, quindi, non trova applicazione l’art. 2033 c.c. che regola, in via generale, la ripetizione dell’indebito.

Ad avviso dell’ordinanza in commento, questa soluzione è confortata dall’art. 22 della medesima legge n. 576 che, per coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, prevede espressamente soltanto “il diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione”, ma non dei contributi integrativi.

Alla base di questa lettura vi è la finalità specifica dei contributi integrativi, esclusivamente diretti al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito della categoria professionale (v. Cass. n. 10458/1998).

Seppur indirettamente, una conferma in tal senso è desumibile dall’art. 22 della legge di riferimento che, al suo comma 4, prevede il versamento della misura minima dei contributi integrativi anche da parte di quei soggetti (membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia) che pure sono esonerati dal requisito della continuità dell’esercizio professionale durante il periodo di carica.

Del resto, il carattere solidaristico della previdenza forense (come modellata dalla legge n. 576/1980 e come evidenziato in più arresti della Corte costituzionale – sent. n. 132/1984 e n. 133/1984), non esaurisce i suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non fa venire meno retroattivamente il vincolo di solidarietà.

Conseguentemente, la restituzione di un contributo versato al solo fine di solidarietà snaturerebbe il suo contenuto e, impedendo l’attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.), sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, atteso che il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene meno per effetto della cancellazione dell’iscritto.

All’esito di questo ragionamento l’ordinanza in commento evidenza che le disposizioni del Regolamento di Cassa forense sono state male interpretate dal giudice di appello e ciò, quindi, determina l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo però necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’originaria domanda proposta dal controricorrente, in applicazione del seguente principio di diritto: “In caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi”.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 3 novembre 2025, n. 28979

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