Perdita delle foto delle nozze e danno non patrimoniale: la Cassazione esclude il “diritto alla memoria”
Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 13370, sent. – Pres. Vivaldi – Rel. Pellecchia
Servizio fotografico commissionato in occasione del matrimonio – Inadempimento contrattuale – Interesse alla conservazione della memoria – Diritto fondamentale costituzionalmente garantito – Risarcimento danno non patrimoniale – Esclusione – Ragioni
(art. 2 cost., artt. 1218, 1223, 2059 c.c.)
[1] L’interesse a conservare memoria di un evento di particolare importanza della propria vita, come il giorno delle nozze, non è oggetto di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, cosicché dall’inadempimento all’obbligo di consegna del servizio fotografico, commissionato in occasione del matrimonio, non deriva l’obbligazione di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c.
CASO
[1] L’attrice aveva citato in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, una società di servizi di fotografia, a cui aveva commissionato il sevizio fotografico per il giorno del matrimonio, onde ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della perdita, e quindi della mancata consegna, delle fotografie.
Il Giudice di prime cure aveva ritenuto la società convenuta inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali, stante lo smarrimento delle foto, condannandola anche al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come danno morale ed esistenziale, ritenendo che la mancanza delle fotografie fosse tale da incidere negativamente sulla vita dell’attrice, per l’impossibilità di rivivere le emozioni delle nozze attraverso il supporto fotografico.
La Corte d’appello capitolina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il solo danno economico e rigettava la domanda attorea relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali, affermando che nella specie non sussisteva reato ma inadempimento contrattuale ed escludendo la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
L’attrice ricorreva in cassazione, lamentando, tra l’altro, violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1174 e 2059 c.c. anche in relazione all’art. 2 Cost., ed affermando la lesione nel caso di specie del diritto “alla memoria” o “al ricordo”, inquadrato come componente del diritto all’identità personale, tutelato dall’art. 2 Cost.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte con la sentenza in commento ha affermato che “il dritto a ricordare il giorno del matrimonio attraverso documentazione fotografica non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale (basti pensare che l’esercizio di un tale diritto è rimesso esclusivamente agli stessi sposi, i quali, per varie ragioni, potrebbero decidere di affidare il ricordo alla propria memoria)”. I Giudici di legittimità, richiamando le Sezioni Unite 11.11.2008, n. 26972, hanno statuito che il diritto in questione costituisce «un diritto “immaginario”, non idoneo ad essere fonte di un obbligo risarcitorio in relazione al danno non patrimoniale».
QUESTIONI
[1] Nella fattispecie la ricorrente ha fondato la propria domanda risarcitoria sulla asserita lesione di un diritto costituzionalmente garantito, ossia quello all’identità personale: il diritto di ricordare il giorno del matrimonio, attraverso il fondamentale supporto fotografico, avrebbe dovuto trovare riconoscimento, rappresentando le nozze un evento irripetibile e di notevole importanza personale.
Oltre che esaminare le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte sul punto, la nota si sofferma su taluni aspetti, che rimangono sullo sfondo della pronuncia in esame.
Si pone innanzitutto il quesito se esista oppure no un “diritto alla memoria” (nel caso di specie dell’evento nozze) e se la lesione di esso comporti lesione del diritto all’identità personale. E laddove vi sia siffatta lesione, se essa sia risarcibile ex art. 2059 c.c.
Al fine di dare risposta al primo quesito, se esista o non esista un “diritto al ricordo”, occorre considerare un orientamento giurisprudenziale anche recente (Giudice di Pace di Torre Annunziata, 18.10.2017 in Quotidiano giuridico, 2018, 1/1) – non oggetto di esame nell’annotata sentenza –, secondo il quale esisterebbe un “diritto alla memoria”, la cui lesione determinerebbe un “danno da mancato ricordo”. Secondo l’orientamento citato, in conformità a quanto statuito dai Tribunali di Firenze (sent. n. 451/2000) e Milano (sent. 31.05.1998), si tratterebbe di un danno esistenziale, rientrante nella sfera della vita di relazione e, come tale, suscettibile di risarcimento. Nel caso sottoposto all’esame del Giudice di pace campano, un fotografo era stato incaricato dalla parrocchia di riprendere la funzione religiosa della Prima Comunione di una serie di bambini. L’operatore, però, al momento dell’Eucarestia aveva mancato di inquadrare una bambina, facendo perdere per sempre ai genitori della stessa un ricordo importante e – come si legge nella sentenza – facendo venir meno «la grande gioia del ricordo di un episodio significativo per una famiglia cattolica». Pertanto, il Giudicante aveva accolto il ricorso presentato dai genitori della bambina, i quali ottennero un rimborso di 3.070,00 euro, di cui 70,00 euro per la restituzione del corrispettivo pagato al fotografo e tremila a titolo di risarcimento del danno morale (c.d. danno da mancato ricordo) liquidato dal Giudice in via equitativa.
Di diverso avviso è la Suprema Corte che, nella sentenza in commento, ha escluso l’esistenza del “diritto alla memoria” dell’evento nozze, precisando che la Costituzione non contempla alcun “diritto a ricordare” e che lo smarrimento del servizio fotografico, che immortala il giorno del matrimonio, pur essendo in grado di produrre “turbamenti d’animo”, non dà luogo ad alcun risarcimento del danno non patrimoniale. Pertanto, l’interesse della ricorrente, pur umanamente comprensibile, non è costituzionalmente tutelato.
E neppure il preteso diritto può considerarsi quale componente del diritto all’identità personale riconosciuto dall’art. 2 Cost.: né nella sua accezione “estrinseca”, avente cioè ad oggetto quello specifico bene-valore costituito dalla proiezione sociale della complessiva personalità dell’individuo, cioè la persona con il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, politico, etico, religioso, professionale, etc.; né nell’accezione “intrinseca” (quella cioè invocata dalla ricorrente nella fattispecie de qua), intesa quale interesse di ciascuno a conoscere a fondo se stesso.
Esclusa l’esistenza del “diritto alla memoria”, tuttavia, secondo il ragionamento seguito dai Giudici di legittimità, quand’anche si volesse considerare quello lamentato dalla ricorrente un danno all’identità personale nella sua accezione intrinseca, esso non sarebbe comunque suscettibile di alcun risarcimento in considerazione dell’orientamento delle S.U. del 2008 (c.d. sentenze di San Martino), fatto proprio dalla sentenza in commento, che ha escluso dal risarcimento i c.d. “danni bagatellari o immaginari”, costituenti “meri fastidi, disagi e semplici disturbi” (Cass. civ., 26872-73-74-75/2008) ovvero caratterizzati da minima gravità dell’offesa (cfr. Trib. Paola, 15.02.2018 in Fam. dir., 2018, 6, p. 598) e, dunque, non meritevoli di tutela risarcitoria.
Ciò posto, la sentenza in commento offre lo spunto per alcune riflessioni su due questioni che rimangono sullo sfondo, in quanto non espressamente sottoposte all’attenzione dei giudici di legittimità, ma che rivestono rilevante importanza:
- la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale;
- l’applicabilità dell’art. 2059 c.c. anche all’illecito contrattuale.
Quanto alla prima questione, l’orientamento giurisprudenziale e dottrinario tradizionale e più risalente negava la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale (Cass. civ., 28.01.1985 n. 472, in Mass. giust. civ., 1985, p. 173; Cass. civ., 26.01.1989 in Mass. giust. civ.,1989, p. 210; Trib. Lucca, 18.01.1992 in Foro it., 1993, I, p. 264 ss.; in dottrina: tra gli altri, Scognamiglio, Il danno morale (Contributo alla teoria del danno extracontrattuale), in Riv. dir. civ., 1957, I, p. 315).
L’orientamento consolidato a partire dalle pronunce delle S.U. del 2008 (Cass. civ., Sez. Un., 11.11. 2008, nn. 26972-26975) e fatto proprio dalla sentenza annotata, ammette il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, sia pure in modo non generalizzato, ma limitato al caso di lesione di diritti inviolabili della persona (Cass. civ., S.U., 26972/2008, secondo cui “l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l’obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale”).
Peraltro, alla risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale non osta alcuna motivazione, neppure testuale. Infatti gli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., pur non menzionando esplicitamente il danno non patrimoniale, non escludono la relativa risarcibilità.
L’art. 1218 c.c., infatti, nel disciplinare la responsabilità del debitore, fa riferimento ad una nozione generica di danno, atta a comprendere anche pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, qualora l’inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona.
Ed eguale contenuto va individuato nell’art. 1223 c.c., secondo cui “il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.
Non ci si addentra oltre sul punto, posto che la sentenza in commento si sofferma brevemente sulla questione (ormai definitivamente risolta) della conciliabilità del danno non patrimoniale con l’inadempimento contrattuale, dal momento che il tema non è stato neppure indirettamente sfiorato dalla ricorrente.
Per quanto concerne la seconda questione, le conclusioni cui sono pervenute le S.U. del 2008 circa l’estensione della portata dell’art. 2059 c.c., sia pure costituzionalmente orientata, all’ambito contrattuale sono state oggetto di critica da una parte della dottrina (cfr., tra gli altri, Delle Monache, Il danno non patrimoniale contrattuale, in Contr., 2010, p.720) che ha rilevato come i limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale siano dettati dall’art. 2059 c.c. con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, e non a quella contrattuale.
Secondo tale dottrina (Navarretta-Poletti, Il danno non patrimoniale e la responsabilità contrattuale in Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione a cura di Navarretta, 2010, p. 53, 61 ss.) si traslerebbero in campo contrattuale dei limiti che non gli sono propri.
Infatti, nell’ipotesi di responsabilità contrattuale, il fondamento della risarcibilità del danno va individuato nella causa del contratto, vale a dire nel concreto assetto di interessi voluto dalle parti con la conclusione del regolamento contrattuale, ed appare del tutto ingiustificato ed incoerente affidare unicamente alla legge il compito di selezionare gli interessi meritevoli di tutela.
Secondo tale condivisibile orientamento, se, infatti, nessun problema si pone nel caso di beni costituzionalmente garantiti, tuttavia vi possono essere altre posizioni (come, riteniamo, nel caso de quo) che non trovano tutela costituzionale, ma per le quali l’inadempimento contrattuale costituisce comunque violazione degli obblighi assunti in vista di interessi anche non patrimoniali.
Sul punto la sentenza in commento, pur affermando di non condividere le ragioni per cui le S.U. del 2008 – in spregio alla libertà negoziale tipica del contratto – limitano la riparabilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale alla lesione di un diritto inviolabile della persona, tuttavia non si spinge oltre, adducendo che le argomentazioni in questione non vengano in rilievo nel caso di specie, non avendo la parte ricorrente fondato il ricorso su dette argomentazioni, ma sul mancato riconoscimento della grave lesione di un interesse – a suo dire – di rango costituzionale, ed individuato nel diritto alla “memoria”. Diritto alla memoria che gli ermellini, con la sentenza in commento, definiscono “diritto immaginario”, e, come tale, insuscettibile di risarcimento.
Riteniamo che tale conclusione non sia scevra da critiche, per la mera ragione che l’identità personale, costituzionalmente tutelata, si fonda sulla memoria, ossia sulla possibilità per ciascun individuo di ricordare il proprio vissuto. La fotografia è il supporto cartaceo dell’immagine dell’individuo che ivi è rappresentato ed attiene alla sua privacy; se dunque l’ordinamento tutela il diritto all’immagine e la relativa lesione ed il diritto alla privacy non si comprende per quale ragione non debba riconoscere la risarcibilità del danno derivante da inadempimento contrattuale che determini lo smarrimento di quei dati.
In conclusione, quindi, la sentenza in commento avrebbe potuto rappresentare la giusta occasione per definire e chiarire i limiti del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale. Si auspica, tuttavia, che in successivi approdi la Suprema Corte, prescindendo dalla sussistenza di un diritto di rango costituzionale, ammetta la risarcibilità del danno non patrimoniale secondo i principi dettati in ambito contrattuale.
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