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Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020, n. 8882 – Pres. Travaglino – Rel. Fiecconi

Parole chiave: Concordato preventivo – Credito per rimborso di mutuo assistito da garanzia SACE S.p.a. – Natura privilegiata – Sussiste

[1] Massima: Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 deve intendersi riferito non solo ai casi di erogazione diretta di denaro, ma anche ai crediti derivanti dalle concessioni di garanzia previsti dall’art. 7 d.lgs. 123/1998, che nascono privilegiati ex lege dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio.

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2745; d.lgs. 123/1998, artt. 7, 9

CASO

Nell’ambito di una convenzione stipulata con un istituto di credito in relazione a un programma di finanziamenti a piccole e medie imprese italiane, volti a sostenere progetti di internazionalizzazione, da garantirsi ai sensi dell’art. 11-quinquies d.l. 35/2005, SACE S.p.a. rilasciava la garanzia richiesta per un mutuo accordato a un’impresa che, successivamente, veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo.

In conseguenza del mancato pagamento di alcune rate scadute, la banca escuteva la garanzia prestata da SACE S.p.a., la quale, dopo avere pagato l’importo ancora dovuto dall’impresa beneficiaria e avere formalizzato la revoca del proprio intervento di sostegno, notificava al commissario giudiziale il proprio credito in via di surroga, assumendone la natura privilegiata ai sensi dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998.

Sia il commissario giudiziale che il Tribunale di Modena (tanto nell’ambito del giudizio di omologazione del concordato, quanto in quello successivamente promosso da SACE S.p.a. per l’accertamento della sussistenza della causa di prelazione invocata) avevano sostenuto, invece, che tale credito dovesse considerarsi chirografario.

Poiché anche la Corte d’Appello di Bologna aveva confermato questa posizione, respingendo il gravame di SACE S.p.a., quest’ultima proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto le censure formulate avverso la sentenza impugnata, affermando che gli interventi di garanzia assentiti da SACE S.p.a. debbono reputarsi assistiti dal privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998.

Tale privilegio, infatti, non si riferisce esclusivamente alle erogazioni dirette di denaro, ma comprende anche le concessioni di garanzia riconducibili a forme di intervento pubblico a sostegno delle attività produttive.

QUESTIONI

[1] Costituisce principio pacifico e consolidato quello per cui le norme che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica. Tuttavia, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sulla scorta di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, tali norme, nonostante i riflessi che ne derivano sulla regola della par condicio creditorum, possono formare oggetto di una lettura estensiva, laddove si tratti di individuare il reale significato e la portata effettiva della disposizione, determinandone il suo esatto ambito di operatività, in considerazione del fatto che il privilegio trova fonte e giustificazione nella peculiare causa che lo giustifica, ossia nel fatto che l’ordinamento ritiene una data ragione di credito come portatrice di interessi meritevoli di una peculiare e più intensa tutela.

Muovendo da queste premesse e dalle considerazioni svolte in alcune recenti pronunce che avevano esteso il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 alle concessioni di garanzia da parte di SACE S.p.a., i giudici di legittimità hanno affermato la natura privilegiata del credito surrogatorio azionato nei confronti della società ammessa al concordato preventivo.

In primo luogo, è stato considerato che il d.lgs. 123/1998 non reca una definizione di finanziamento, espressione che – di per sé – non assume, nel nostro ordinamento, un significato costante, tale da ricondurla esclusivamente all’erogazione diretta di denaro.

In effetti, esistono disposizioni che depongono per una portata più ampia della nozione:

  • da un lato, gli artt. 47 e 106, comma 1, d.lgs. 385/1993 (il primo dei quali, oltre alle operazioni di prestito, richiama le altre attività ordinarie di finanziamento che possono essere svolte dalle banche, comprendenti il rilascio di garanzie e di impegni di firma, mentre, a termini del secondo, nel lungo elenco di operazioni che rientrano nella definizione di finanziamento compaiono quelle di rilascio di garanzie, di acquisto di crediti a titolo oneroso, di apertura di credito documentaria, di avallo e di girata);
  • dall’altro lato, gli artt. 2447-decies e 2467 c.c. (il primo dei quali disciplina il finanziamento destinato a uno specifico affare, nel cui alveo vengono ricompresi, oltre ai contratti di credito, le strutture negoziali di stampo partecipativo – dal cosiddetto mutuo parziario all’associazione in partecipazione e alla cointeressenza – e le operazioni di finanza strutturata, quali quelle di cartolarizzazione e di leveraged, mentre il secondo, nel richiamare i finanziamenti dei soci, fa comunemente riferimento anche alle prestazioni di garanzia).

Avendo, poi, riguardo alle diverse forme di intervento pubblico a favore delle attività produttive individuate dal d.lgs. 123/1998, esse risultano tutte espressione di un disegno unitario e accomunate dalla medesima finalità di sostegno economico, sicché appare irragionevole differenziarne il trattamento normativo con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all’art. 9: ogni volta che si attiva il sistema di revoca e restituzione previsto da tale disposizione, si tratta di riassorbire il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha – in concreto – sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive e di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno allo sviluppo delle attività produttive.

In tale contesto, la sentenza che si annota evidenzia che “l’intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque delle erogazioni dirette di somme all’impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime. Non propone differenze di rilevante sostanza la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie, posto che l’assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario”.

Pertanto, la causa del privilegio (ovvero del credito assistito dalla prelazione) va rinvenuta nel sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive e deve rinvenirsi pure nelle concessioni di garanzia, portatrici di una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propria delle erogazioni dirette di somme all’impresa beneficiaria della protezione accordata dal d.lgs. 123/1998.

Per queste ragioni, non vi è motivo di escludere dal novero degli interventi coperti dal privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 quelli di garanzia assentiti da SACE S.p.a., i cui crediti nascono come privilegiati ex lege a partire da quando viene prestata la garanzia e non in corrispondenza ovvero in dipendenza della revoca o della decadenza del soggetto beneficiario, atteso che il relativo provvedimento, limitandosi ad accertare il venire meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, non possiede alcuna valenza costitutiva.

D’altro canto, se la natura privilegiata del credito ridonda dalla sua causa (ovvero dal sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive che vi è sotteso), essa sorge al momento stesso della concessione della garanzia (sicché è il procedimento di erogazione del contributo a integrare il presupposto del privilegio) e non già in conseguenza della sua revoca, che rappresenta solo la condizione affinché SACE S.p.a. possa agire per il recupero del proprio credito (da qualificarsi, per l’appunto, privilegiato sin dalla sua nascita).

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